Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 dicembre 2007
Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 21 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2082/92;
Visto il Regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella»;
Visti gli articoli 14 e 15 del predetto Regolamento (CE) n. 509/2006, concernenti i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 22 ottobre 2002 e rinnovato da ultimo con decreto 12 ottobre 2005, con il quale l'Agenzia per la Garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A. con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella»;
Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento del 2 agosto 2005, n. 14 «Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse» che mutando la natura giuridica della Agenzia per la Garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A., a decorrere dal 1° gennaio 2008, non consente il mantenimento della suddetta autorizzazione ad operare il controllo sulla Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella» quale Autorita' Pubblica Designata;
Vista la comunicazione in data 19 dicembre 2007, con la quale la Provincia Autonoma di Trento chiede di autorizzare, per il controllo della Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella», in sostituzione della Agenzia per la Garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento quale Autorita' Pubblica Designata;
Considerato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento ha predisposto il piano di controllo per la Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella»;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella»;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni e le Province Autonome;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento con sede in Trento, via Calepina n. 13, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 509/2006 per la Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella», registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 2527/1998 della Commissione del 25 novembre 1998.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali..
 
Art. 3.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) 509/2006».
 
Art. 4.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 1° gennaio 2008.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della Specialita' Tradizionale Garantita «Mozzarella», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 8, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia Autonoma di Trento.
 
Art. 8.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2007

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone