Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 253 |
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi da 404 a 416 dell'articolo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 marzo 2007; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 27 agosto 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Organizzazione
1. Il Ministero del commercio internazionale, di seguito denominato: "Ministero", si articola in quattro direzioni generali, individuate all'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005. - Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, e' il seguente: "3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attivita' produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". - Il testo dei commi da 404 a 416 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto, g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 recante "Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 recante la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2007, n. 66. - Il testo dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, e' il seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.".
|
| Art. 2 Direzioni generali
1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come modificati, altresi', dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nelle seguenti Direzioni generali: a) Direzione generale per la politica commerciale; b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; c) Direzione generale per la promozione degli scambi; d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30, e' il seguente: "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di: a) promuovere le politiche per la competitivita' internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; c) promuovere la concorrenza; d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitivita'; e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati: a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti; b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi; c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore; d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale; e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo. 2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio. 2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.". "Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) competitivita': politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attivita' produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualita'; b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attivita' informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione; collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attivita' produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attivita' di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita' promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero; c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela del-l'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita' internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di' qualita' e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di competenza. 2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attivita': redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitivita' del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione. 3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.". - Per il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 181 del 2006, si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 3 Direzione generale per la politica commerciale
1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta alla disciplina del commercio internazionale, favorendo l'individuazione e l'attuazione di regole, comunitarie ed internazionali, conformi all'interesse nazionale, nell'ottica di migliorare la competitivita' del sistema economico italiano, nonche' l'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri. 2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attivita' negli ambiti di competenza di seguito indicati: a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi, ivi incluse le materie prime, la logistica e la distribuzione, e delle connesse esigenze di politica commerciale; b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonche' negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale; c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea; d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio, con i Paesi terzi; e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi; f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi ed organizzazione dei relativi meccanismi bilaterali di consultazione intergovernativa che ne derivano, in materia di collaborazione economica, nonche' gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione degli scambi per le materie di rispettiva competenza; g) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione nazionale attraverso l'attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping ed antisovvenzione); h) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del "made in Italy" e delle indicazioni geografiche relative al sistema produttivo nazionale e di assistenza alle imprese, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali; i) coordinamento dell'ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (cd del desk "antidumping"), fatte salve le competenze delle competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico; l) disciplina del regime degli scambi e della gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali e finanziari; m) applicazione delle sanzioni amministrative in materia di importazione ed esportazioni di merci; n) Segreteria principale NATO-UEO-UE/S.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 4, comma 74 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: "74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.".
|
| Art. 4 Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione
1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione si articola in 5 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta alle attivita' di definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione, all'incentivazione finanziaria della internazionalizzazione delle imprese, alla elaborazione in sede internazionale delle discipline inerenti al sostegno pubblico assicurativo e finanziario ai crediti all'esportazione, nonche' all'attivita' di studio, ricerca e raccolta di documentazione economico-statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. 2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attivita' negli ambiti di competenza di seguito indicati: a) attivita' di supporto alla elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione; b) segreteria e supporto tecnico-istruttorio ai lavori della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; c) segreteria e affiancamento tecnico-istruttorio all'azione della struttura di supporto ai lavori della V Commissione permanente del CIPE, istituita con decreto ministeriale in data 29 febbraio 2000; d) coordinamento degli enti strumentali per il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla V Commissione permanente del CIPE; e) partecipazione agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, con particolare riferimento all'attivita' di erogazione dei servizi finanziari ed assicurativi per l'internazionalizzazione delle imprese; f) organizzazione di convegni e conferenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione; g) attivita' connesse all'utilizzo dei fondi strutturali europei in materia di internazionalizzazione; h) coordinamento delle attivita' di implementazione dei programmi di gemellaggio con i paesi oggetto della politica comunitaria di vicinato; i) esercizio delle funzioni previste in materia di sostegno finanziario alle imprese, di cui al fondo rotativo ex articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, ed al fondo contributi agli interessi ex articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295; l) attivita' connesse alla gestione dei fondi di "venture capital", costituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; m) predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'attivita' svolta dalla Simest S.p.A.; n) vigilanza sulla Simest S.p.A. relativamente alla gestione della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni; o) definizione, gestione ed approvazione dei rendiconti relativi ai progetti finanziati con utili della Simest S.p.A., di pertinenza del Ministero; p) trattazione delle questioni connesse alle politiche e agli accordi internazionali in materia di sostegno pubblico al credito all'esportazione, e relativa attivita' di coordinamento nazionale; partecipazione in qualita' di portavoce nelle competenti sedi comunitarie ed internazionali; rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); q) partecipazione alle riunioni presso il Club di Parigi per la ristrutturazione del debito da parte dei Paesi piu' indebitati; r) collaborazione all'attivita' di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri, e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49; s) elaborazione di indirizzi e proposte in materia di semplificazione degli scambi internazionali; partecipazione in sede negoziale ai lavori nelle sedi comunitarie ed internazionali (ONU); t) partecipazione al Punto di Contatto Nazionale, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali; u) partecipazione alle riunioni in sede OCSE in materia di investimenti internazionali per gli ambiti di competenza; v) referente del Ministero nell'ambito del Punto di contatto nazionale in materia di aiuti di Stato, presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; z) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione; aa) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304; bb) gestione del sito internet e della biblioteca del Ministero.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105. - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147 e convertito, con legge 29 luglio 1981, n. 394, con modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206, e' il seguente: "Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. 2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalita' delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.A., stipulata ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.". - La legge 28 maggio 1973, n. 295, recante l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1973, n. 153. - L'art. 3 sostituisce con tre commi il comma secondo dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745. - Il testo dell'art. 37 e' il seguente: "Art. 37. - Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972. E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettera a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24, legge 28 febbraio 1967, n. 131. Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, legge 30 aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sara' tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974.". - Il testo degli articoli 39 e 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). - 1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN). 2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'. A tale personale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e' autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.". "Art. 46 (Fondi rotativi). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.". - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101. - Il testo dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. 2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali. 3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonche' di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti"".›
|
| Art. 5 Direzione generale per la promozione degli scambi
1. La Direzione generale per la promozione degli scambi si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta al coordinamento delle attivita' di promozione e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale e del "made in Italy", da realizzare sia attraverso la gestione diretta di incentivi sia mediante gli enti ed i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione. 2. La Direzione generale si articola nei seguenti ambiti di competenza: a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delle agevolazioni per la collaborazione economica ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, nonche' fatti salvi gli aiuti per gli investimenti per la localizzazione delle imprese estere in Italia; b) sviluppo e coordinamento delle attivita' promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese; c) elaborazione delle linee direttrici dell'attivita' dell'ICE in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; d) approvazione del piano di attivita' dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, sull'attivita' dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE; e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione; f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della direzione; g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e partecipazione ai comitati di gestione degli sportelli per lo svolgimento delle competenze della Direzione in materia promozionale; h) attuazione delle politiche per il sostegno e la promozione del "made in Italy" ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e gestione dei relativi fondi in raccordo con le competenti direzioni generali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri; i) attivita' di supporto, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; l) cura e predisposizione degli uffici indirizzo e coordinamento delle attivita' di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri; m) gestione del fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale ai sensi dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; n) attivita' inerenti alla promozione dello stile italiano, e alla promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualita'; o) cura e predisposizione indirizzo e coordinamento delle attivita' degli sportelli unici all'estero ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56, congiuntamente con le competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri; p) attuazione degli accordi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e con riferimento all'attuazione dell'articolo 3 in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; q) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attivita' relative al commercio estero in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico; r) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative; s) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; t) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero; u) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione; attivita' di promozione degli investimenti italiani all'estero e di attrazione degli investimenti esteri in Italia; v) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.
Note all'art. 5: - La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72. - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, e' il seguente: "Art. 24 (Indirizzo strategico e coordinamento operativo). - 1. E' costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione. 2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche' le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore. 3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.A., della FINEST S.p.A. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105. - Il testo dell'art. 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' il seguente: "61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.". - Per il comma 74 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 si vedano le note all'art. 3. - Il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, e' il seguente: "Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione. 2.-4. (Abrogati). 5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.". - Il testo dell'art. 4, comma 76 della citata legge n. 350 del 2003, e' il seguente: "76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.". - Il testo degli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2005, n. 91, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 3 (Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese). - 1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attivita' produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia S.p.A., relativamente all'attivita' di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'art. 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. 2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalita' e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni. 3. L'ICE contribuisce alle attivita' di formazione connesse alle finalita' della presente legge. 4. Per gli interventi di cui al presente art. e' autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.". "Art. 4 (Applicazione dell'accordo-quadro con le universita' in tema di internazionalizzazione). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, nonche' degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attivita' formative delle universita' italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunita' per stranieri di frequentare corsi organizzati in universita' italiane per ottenere borse di studio; b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le universita', l'ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' l'interazione tra universita' e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attivita' di ricerca. 2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita' e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di finanziamento. 3. Per gli interventi di cui al presente art. e' autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.". "Art. 5 (Accordi di settore in tema di internazionalizzazione). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attivita' promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera. 2. Il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitivita' del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate. 3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso VICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalita' previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese. 4. Per la realizzazione delle attivita' previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attivita' promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano. 5. Per gli interventi di cui al presente art. e' autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.". - La legge 1° luglio 1970, n. 518, recante il riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
|
| Art. 6 Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane
1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' preposta alla gestione del personale ed alla cura degli affari generali per il Ministero. 2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, articola le sue linee di attivita' negli ambiti di competenza di seguito indicati: a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne; d) coordinamento delle attivita' di formazione del personale; e) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione sindacale decentrata; f) prevenzione e protezione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; g) controversie nei rapporti di lavoro; h) acquisizione di beni e servizi e gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero; i) organizzazione dei servizi generali necessari per il funzionamento della struttura ministeriale; l) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero; coordinamento in materia di monitoraggio della spesa, sistema unico di contabilita' analitica, bilancio economico, bilancio consuntivo per funzioni obiettivo; m) coordinamento delle attivita' relative alla comunicazione interna, relazioni esterne e rapporti con l'utenza, gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico; n) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonche' del piano di sicurezza informatica; o) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; p) adozione delle iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni; q) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici; r) politiche del personale per le pari opportunita'.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: "Art. 1 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
|
| Art. 7 Ruolo del personale e dotazioni organiche
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, nella quale sono, inoltre previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali. 3. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 1, comma 404, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il regolamento di disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.
|
| Art. 8 Disposizioni finali ed abrogazioni
1. Quando leggi, regolamenti, decreti o norme o provvedimenti fanno riferimento a Ministri e ai Ministeri del commercio estero o delle attivita' produttive, relativamente a funzioni e compiti spettanti al Ministero del commercio internazionale come individuate al comma 1 dell'articolo 2, il riferimento si intende compiuto al Ministro e al Ministero del commercio internazionale. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. 4. E' abrogato, per la parte di competenza, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro del commercio internazionale Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 256
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 4, comma 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, si vedano le note alle premesse.
|
| Allegato (previsto dall'articolo 7) Tabella A
Tabella dotazioni organiche
===================================================================== | Dotazione organica ridotta ai sensi della legge POSIZIONE ECONOMICA| finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera a) ===================================================================== Dirigenti I fascia | 4 --------------------------------------------------------------------- Dirigenti II fascia| 31* --------------------------------------------------------------------- C3 | 49 --------------------------------------------------------------------- C2 | 57 --------------------------------------------------------------------- C1 | 89 --------------------------------------------------------------------- B3 | 126 --------------------------------------------------------------------- B2 | 104 --------------------------------------------------------------------- B1 | 45 --------------------------------------------------------------------- Al | 2 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 507
* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro |
|
|
|