Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3636). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007 e n. 3618 del 5 ottobre 2007; Vista la nota del Commissario delegato per la laguna di Marano e Grado del 9 ottobre 2007; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna; Vista la nota del 20 dicembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Il Commissario delegato di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2006, n. 3556, nell'ambito delle attivita' straordinarie ed urgenti allo stesso affidate per fronteggiare l'emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, realizza, in via prioritaria ed in danno ai soggetti responsabili, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica riguardanti il canale Banduzzi. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse finanziarie attribuite con l'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e' assegnata al Commissario delegato l'ulteriore somma pari a euro 10.800.000,00, che - fino ad un limite massimo di euro 1.300.000,00 - potra' essere destinata alla gestione commissariale. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede: quanto a euro 1.524.500,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - residui anno finanziario 2006; quanto a euro 9.275.500,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - anno finanziario 2007. |
| Art. 2. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2007
Il Presidente: Prodi |
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