Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 dicembre 2007 |
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2007/2008. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e relative modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata domanda; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce» e «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2007/2008;
Decreta: Articolo unico
Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e «Lambrusco Salamino di Santa Croce» per la campagna vitivinicola 2007/2008, previsto agli articoli 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, e' ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l. Il limite minimo dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», per la campagna vitivinicola 2007/2008, previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 18 dicembre 2007
Il direttore generale: La Torre |
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