Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 ottobre 2007 |
Inclusione delle sostanze attive beflubutamid e del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/50/CE della Commissione del 2 agosto 2007. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2007/50/CE del 2 agosto 2007, concernente l'iscrizione delle sostanze attive beflubutamid e del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che la Germania, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva beflubutamid, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione; Tenuto conto che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato per lo studio del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione; Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE per i soli utilizzi proposti dai richiedenti; Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dall'EFSA e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 15 maggio 2007 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati, prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive; Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive beflubutamid ed il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, si possono in generale ritenere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/50/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive beflubutamid e del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2007/50/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze attive nel rispettivo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive beflubutamid ed il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua sono iscritte, fino al 30 novembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'art. 1, dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 17 ottobre 2007 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 35 |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 14 <---- |
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