Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 dicembre 2007 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lucca», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006. relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; Visto il regolamento (CE) n. 1845/04 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Lucca; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del gennaio 2005, con il quale «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Lucca; Visto il decreto del 21 dicembre 2007 con il quale l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4 e' stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Visto il decreto in pari data con il quale l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela olio DOP Lucca, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita», ha ritenuto segnalare per il controllo sulla denominazione di origine protetta Lucca l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, in quanto iscritto nell'elenco citato, in precedenza richiamato; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' delle attivita' di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Lucca» gia' espletate dell'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione: Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Lucca», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1845/04 del 22 ottobre 2004. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Lucca, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Lucca», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Lucca», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Lucca» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «Certiquality Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2007 Il direttore generale: La Torre |
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