Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 agosto 2007
Annullamento del decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, di iscrizione della sostanza attiva «paraquat» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007 nella causa T-229/04, che ha annullato la direttiva 2003/112/CE, di iscrizione del «paraquat» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1905, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare 1'art. 4, comma 1, e l'art. 6;
Visto il regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo all'attuazione della prima fase del programma di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della direttiva 91/414/CEE, delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche il paraquat;
Vista la direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003, concernente l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 146, del 24 giugno 2004, con cui e' stata disposta l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della citata direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003;
Premesso che il Regno di Svezia, con atto introduttivo depositato in data 27 febbraio 2004 presso la cancelleria della Corte di giustizia, ha presentato un ricorso contro la Commissione UE volto all'annullamento della direttiva 2003/112/CE;
Visto che, con decisione della Corte 8 giugno 2004, la causa e' stata rinviata al Tribunale di primo grado ed e' stata quindi iscritta al ruolo del Tribunale col numero T-229/04 e che, successivamente, tale ricorso e' stato sostenuto anche dal Regno di Danimarca dalla Repubblica d'Austria, e dalla Repubblica di Finlandia;
Considerato che a sostegno del proprio ricorso, il Regno di Svezia ha invocato due gruppi di motivi; il primo - di carattere procedurale, relativamente alla mancata valutazione di tutte le informazioni effettivamente disponibili - si basa sulla violazione dell'art. 7 del regolamento CEE 3600/92, dell'art. 5 della direttiva 91/414/CEE e dell'art. 174, paragrafo 3, del Trattato CE; il secondo si basa sulla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/414/CEE, del principio relativo al requisito di integrazione, del requisito del livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana e del principio di precauzione;
Considerato che, con riferimento al secondo gruppo di motivi sopra richiamati, il Regno di Svezia ha espresso, in particolare, le censure sotto elencate in merito alla salute umana ed animale:
I) Salute umana:
a) Superamento del Livello accettabile di esposizione degli operatori (AOEL).
b) Insufficiente valore probatorio del dossier esaminato per consentire l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CE.
c) Diminuzione del livello di protezione della salute umana.
II) Salute animale:
d) Insufficiente valore probatorio del dossier esaminato per consentire l'iscrizione del paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CE.
e) Inadeguatezza del rapporto tossicita' a lungo termine/esposizione con riferimento agli uccelli e ai vertebrati terrestri non bersaglio.
f) Trasferimento, da parte della Commissione, in capo agli Stati membri dell'onere della valutazione e dell'eventuale gestione dei rischi.
g) Esistenza di dolori inaccettabili per gli animali esposti.
Considerato che il Tribunale di primo grado ha accolto le censure sopra riportate ai punti a), b), d), e), f) mentre non ha accolto le censure sopra riportate ai punti c) e g).
Vista la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2007 nella causa T-229/04 che, accogliendo quantomeno parzialmente i due gruppi di motivi sollevati, ha stabilito l'annullamento della direttiva 2003/112/CE della Commissione del 1° dicembre 2003, di iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 ed in particolare l'art. 8, comma 2, che, oltre a stabilire un programma di revisione comunitaria delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993, ha definito anche un periodo transitorio in cui e' consentito agli Stati membri concedere, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive;
Visto il regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005, ed in particolare l'art. 1, che ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art. 8, comma 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;
Vista la comunicazione della Commissione del 25 luglio 2007, che invita gli Stati membri a revocare con sollecitudine le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat, dal momento che dette autorizzazioni non hanno piu' una base legale nella direttiva 2003/112/CE;
Preso atto che, per effetto della sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007, la sostanza attiva paraquat non risulta piu' iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre che, in forza del citato regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione non e', pertanto, piu' possibile concedere, mantenere o variare autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti paraquat secondo procedure nazionali, essendo scaduto il periodo transitorio stabilito dal regolamento medesimo;
Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' possibile concedere, mantenere o variare autorizzazioni soltanto per prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo medesimo;
Ritenuto di dover attuare la sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007, annullando il citato decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004 e procedendo quindi alla revoca delle autorizzazioni gia' concesse all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat;
Considerato che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;
Considerato il parere espresso dalla Commissione UE nella riunione del Comitato permanente sulla Catena alimentare e la salute animale - sezione fitosanitaria - del 12 e 13 luglio 2007, secondo cui, sulla base dell'art. 4, comma 6 della direttiva 91/414/CEE, detto periodo di moratoria non debba eccedere i 12 mesi a decorrere dall'11 luglio 2007, in analogia ai periodi di moratoria precedentemente concessi in occasione dell'adozione di decisioni di non inclusione di diverse sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto, pertanto, di poter fissare al 10 luglio 2008 il termine per il periodo di moratoria in questione;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dall'11 luglio 2007, la sostanza attiva paraquat non e' piu' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Il decreto del Ministro della salute del 9 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 146, del 24 giugno 2004, con cui e' stata disposta l'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' annullato.
 
Art. 2.
1. Come conseguenza della mancata iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dall'11 luglio 2007, non possono essere concesse nuove autorizzazioni all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti paraquat, in conformita' dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat attualmente registrati, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze gia' esistenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e' consentita fino al 10 luglio 2008.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paraquat sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 31 agosto 2007
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 28
 
Allegato Prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva paraquat

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| | Numero | Data prima
Prodotto | Impresa | registrazione | registrazione =====================================================================
|Syngenta Crop | | Gamoxone w|protection S.p.a. | 0625 | 23/3/1976 ---------------------------------------------------------------------
|Syngenta Crop | | Seccatutto|protection S.p.a. | 5378 | 11/5/1983
 
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