Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 novembre 2007 |
Modifica del decreto n. 341 del 21 giugno 2006, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1261/2007 del consiglio del 9 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2007; Visto il regolamento (CE) n. 1264/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2007; Visto il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006 recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero; Visto il proprio decreto n. 504 del 25 settembre 2006 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 341 del 21 giugno 2006; Viste le lettere del 12 e del 15 novembre 2007 con le quali la S.F.I.R. - Societa' fondiaria industriale romagnola ha comunicato le date fissate per le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006; Visto il verbale della riunione di consultazione, effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i rappresentanti dei bieticoltori e dei fornitori di macchinari specializzati per la bieticoltura, in data 20 novembre 2007; Ritenuto di dover adottare la decisione di cui all'art. 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006, come modificato dall'art. 1, lettera b) del regolamento (CE) 1261/2007 del Consiglio del 9 ottobre 2007; Ritenuto di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, che assicurino la parita' di trattamento tra i bieticoltori e i fornitori di macchinari interessati alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 rispetto a quelli della campagna di commercializzazione 2008/2009; Ritenuto di dover adottare le conseguenti disposizioni per la campagna 2008/2009; Decreta: Articolo unico 1. All'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 341/2006 la percentuale «40%» e' sostituita con la percentuale «30%». 2. All'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 341/2006 la percentuale «60%» e' sostituita con la percentuale «70%». Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2007 Il Ministro: De Castro |
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