Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 novembre 2007
Modifica del decreto n. 341 del 21 giugno 2006, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1261/2007 del consiglio del 9 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2007;
Visto il regolamento (CE) n. 1264/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 ottobre 2007;
Visto il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006 recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero;
Visto il proprio decreto n. 504 del 25 settembre 2006 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 341 del 21 giugno 2006;
Viste le lettere del 12 e del 15 novembre 2007 con le quali la S.F.I.R. - Societa' fondiaria industriale romagnola ha comunicato le date fissate per le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;
Visto il verbale della riunione di consultazione, effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i rappresentanti dei bieticoltori e dei fornitori di macchinari specializzati per la bieticoltura, in data 20 novembre 2007;
Ritenuto di dover adottare la decisione di cui all'art. 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006, come modificato dall'art. 1, lettera b) del regolamento (CE) 1261/2007 del Consiglio del 9 ottobre 2007;
Ritenuto di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, che assicurino la parita' di trattamento tra i bieticoltori e i fornitori di macchinari interessati alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 rispetto a quelli della campagna di commercializzazione 2008/2009;
Ritenuto di dover adottare le conseguenti disposizioni per la campagna 2008/2009;
Decreta:
Articolo unico
1. All'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 341/2006 la percentuale «40%» e' sostituita con la percentuale «30%».
2. All'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 341/2006 la percentuale «60%» e' sostituita con la percentuale «70%».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2007
Il Ministro: De Castro
 
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