IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visti in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che, ai sensi dell'art. 303 del citato Codice delle assicurazioni private, occorre determinare per l'anno 2007 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' venatoria; Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2006, approvato dal Consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 26 settembre 2007; Vista la lettera n. 09-07-009118 del 7 dicembre 2007 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2007 possa essere confermata nella misura del 5%; Ritenuta l'opportunita' di determinare per il 2007 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente; Decreta: Per l'anno 2007 il contributo di cui all'art. 303 del Codice delle assicurazioni private, e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2007 Il vice Ministro: D'Antoni |