Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 dicembre 2007
Autorizzazione alla societa' «Dolomiticert Scarl» al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
DEL MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64059 del 5 novembre 2007 con la quale la societa' Dolomiticert Scarl, con sede in z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre 2007;
Considerato che la societa' Dolomiticert Scarl, soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1.
1. La societa' «Dolomiticert Scarl», con sede in Z.I. Villanova Longarone (Belluno), e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1) dispositivi di protezione dell'udito;
2) dispositivi di protezione del capo;
3) dispositivi di protezione delle cadute dall'alto;
4) dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
5) indumenti protettivi con esclusione degli indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro i rischi elettrici;
6) dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe, anche con funzioni antiscivolo, compresi quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, con esclusione di quelli destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;
7) dispositivi di protezione della mano o del braccio con esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, o dalle radiazioni ionizzanti.
 
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' Dolomiticert Scarl e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. La societa' Dolomiticert Scarl e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita - Ispettorato tecnico Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2007
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
Bianchi
Il direttore generale
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Battistoni
 
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