Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarieta' sociale, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status riconosciuti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2004/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 settembre 2004, n. L 304.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato B, della legge
25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, quest'ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'1l febbraio 2004, concernente l'ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) .
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita'
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, supplemento ordinario.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;
d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
i) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.



Note all'art. 2:
- La legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1954, n. 196.
- La legge 14 febbraio 1970, n. 95, recante: «Adesione
al protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato
a New York il 31 gennaio 1967 e sua esecuzione», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1970, n. 79.
- La legge 17 agosto 1957, n. 848, recante: «Esecuzione
dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 1957, n. 238, supplemento ordinario.
- La legge 4 agosto 1955, n. 848, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.
221.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante:
«Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti, nel territorio dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303 e
convertito, in legge, con modificazioni, con legge
28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004, n. 303, recante: «Regolamento relativo
alle procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 dicembre 2004, n. 239.



 
Art. 3.
Esame dei fatti e delle circostanze
1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile.
 
Art. 4.
Bisogno di protezione internazionale sorto
dopo aver lasciato il Paese d'origine
1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine.
 
Art. 5.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.
 
Art. 6.
Soggetti che offrono protezione
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
 
Art. 7.
Atti di persecuzione
1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.



Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla
legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.



 
Art. 8.
Motivi di persecuzione
1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:
a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunita', altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) «nazionalita»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinita' con la popolazione di un altro Stato;
d) «particolare gruppo sociale»: e' quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale puo' essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.
 
Art. 9.
Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.
 
Art. 10.
Esclusione
1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.



Nota all'art. 10:
Per i riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla
legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.



 
Art. 11.
Riconoscimento dello status di rifugiato
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e' valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.
 
Art. 12.
Diniego dello status di rifugiato
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 407, comma 2, lettera a) del
codice di procedura penale, e' il seguente:
«2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli
articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale.
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
de testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-ter,
609-quater, 609-octies del codice penale.».



 
Art. 13.
Revoca dello status di rifugiato
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
 
Art. 14.
Danno grave
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
 
Art. 15.
Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
 
Art. 16.
Esclusione
1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.



Nota all'art. 16:
- Per i riferimenti alla legge n. 848 del 1957, si
vedano le note all'art. 2.



 
Art. 17.
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.
 
Art. 18.
Revoca dello status di protezione sussidiaria
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e' accertato che:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
 
Art. 19.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
 
Art. 20.
Protezione dall'espulsione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 19, comma 1, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento). -
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.».



 
Art. 21.
Informazioni
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale e' comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.
 
Art. 22.
Mantenimento del nucleo familiare
1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.



Nota all'art. 22:
- Il testo degli articoli 29, 29-bis, comma 2 e 30 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il
seguente:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze
di vita in ragione del loro stato di salute;
d) genitori a carico che non dispongano di un
adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di
provenienza.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso
di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al
seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera';
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli
anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito
minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore
naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,
comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere
sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla
osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui all'art. 20;
c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».
«Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei
rifugiati). - (Omissis).
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione
del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita'
riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti
rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati. Puo' essere fatto
ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti
da documenti rilasciati dagli organismi internazionali
ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il
rigetto della domanda non puo' essere motivato unicamente
dall'assenza di documenti probatori.».
«Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
- 1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con
visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero
con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
casi previsti dall'art. 29, ovvero con visto di ingresso
per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro
titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio
nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante,
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare e' convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del
familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore
italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di
soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potesta' genitoriale secondo la legge
italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di
soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo
allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di
soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a
corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta'
per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la
stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell'art. 29 ed e' rinno-vabile insieme con
quest'ultimo.
4. (Abrogato).
5. In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione
legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare,
l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo
in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere
derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.».



 
Art. 23.
Permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita' triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.
 
Art. 24.
Documenti di viaggio
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1 modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.
 
Art. 25.
Accesso all'occupazione
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.
 
Art. 26.
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
 
Art. 27.
Assistenza sanitaria e sociale
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
 
Art. 28.
Minori non accompagnati
1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo' anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.



Note all'art. 28:
- Gli articoli 343 e seguenti del codice civile fanno
parte del Titolo X della tutela e dell'emancipazione, Capo
I della tutela dei minori.
- Il testo degli articoli 1-sexies e 1-septies del
citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e' il
seguente:
«Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1 . Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'art. 1-septies.».
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'art. 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'art. 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art 8 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, recante: Attuazione della direttiva 2003/9/CE
che stabilisce richiedenti asilo negli Stati membri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2005, n. 168,
e' il seguente:
«Art. 8 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
parti-colari). - 1. L'accoglienza e' effettuata in
considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei
loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili
quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per
le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone portatrici di
esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro,
ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per
territorio, che garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-
sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di
accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali
da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e'
effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei
minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei
servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge,
gli enti locali interessati possono prevedere specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla
base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
minori, con l'Organizzazione internazionale delle
migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei
programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e
con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da
tutelare la sicurezza del richiedente asilo.».
- Il testo dell'art 2, commi 1 e 2, della legge
4 maggio 1983, n. 184, recante: Diritto del minore ad una
famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1983, n. 133, supplemento ordinario e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.».



 
Art. 29.
Libera circolazione, integrazione e alloggio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in particolare dei rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.



Note all'art. 29:
- Il testo degli articoli 6, comma 6, 40, comma 6, e 42
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
il seguente:
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
(Omissis).
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.».
«Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso
all'abitazione). - (Omissis).
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parita' con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione.».
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati
a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti
in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato, consulte regionali per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.».
- Per il testo dell'art. 1-sexies del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note
all'art. 28.
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, e' il seguente:
«Art. 5 (Misure di accoglienza). - 1. Il richiedente
asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel
centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell'art. 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle
strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e
secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso
di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a
garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha
accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo
non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'art. 4,
comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al
comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente
dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il
termine previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico,
decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso
in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel
territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine
decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti
nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
momento della presentazione della domanda di asilo.
Eventuali interventi assistenziali e di soccorso,
precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233
del Ministro dell'interno.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento
della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo,
ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del
regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente
autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha
accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli
e' consentito il lavoro, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli
consentano il lavoro.».



 
Art. 30.
Rimpatrio
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.



Nota all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 1-sexies del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note
all'art. 28.



 
Art. 31.
Punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.
 
Art. 32.
Personale
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.
 
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita' di cui al presente decreto.
4. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.



Note all'art. 33:
- Il testo dell'art 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, recante: Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1987, n. 109, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Il testo degli articoli 11-ter, comma 7, 11, comma 3,
lettera i-quater, e 7, secondo comma, n. 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468: (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato
gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e
dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri
autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di
cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione
di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
(omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».



 
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 34:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento
interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia
all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale
ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della
norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato»
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su
domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
Tale riconoscimento non comporta l'erogazione
dell'assistenza.
4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato quando, da
riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera,
risulti che il richiedente:
a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento
verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In
ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno
degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
c)-d) (soppresse).
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che
intende entrare nel territorio dello Stato per essere
riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e,
in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di
frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati,
viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le
ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio
nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento.
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base
ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
7. (Abrogato).
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura
e le modalita' di erogazione del contributo di cui al
comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7
valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire
67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000
milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Interventi in favore dei lavoratori immigrati».
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori
immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello
status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a
interventi di prima assistenza.».
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 2005, n. L. 326.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, si vedano le note
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, si vedano le note all'art. 28.
- Il testo dell'art. 5, comma 6, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.».



 
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