Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO |
PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2007 |
Criteri per la determinazione della contribuzione, ai sensi del comma 7-bis, dell'articolo 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Anno 2008. |
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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 27 dicembre 2007; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto, in particolare, il comma 7-bis, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, il quale stabilisce che l'Autorita' determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione; Visto l'art. 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, riguardante gli oneri finanziari derivanti dall'incremento di unita' di personale al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate da tale decreto; Vista la propria delibera del 28 dicembre 2005, n. 14996, relativa ai criteri per la determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione; Viste le «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287» deliberate in data 28 dicembre 2005 e modificate con delibere n. 15135 del 1° febbraio 2006, n. 15241 del 15 marzo 2006 e n. 15247 del 16 maggio 2006, pubblicate nel bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990 e sul sito web istituzionale www.agcm.it; Considerata l'opportunita' di indicare preventivamente alle imprese tenute all'obbligo della contribuzione i criteri di determinazione della stessa; Ritenuto che il comma 7-bis, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 esige, da un lato, di commisurare i criteri di parametrazione dei contributi ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni e, dall'altro, stabilisce il limite dell'1,2 per cento del valore della transazione; Ritenuto che, allo scopo di commisurare i contributi ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo delle concentrazioni, si debba valutare l'incidenza di tale attivita' sui costi complessivi dell'Autorita' registrati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2007 e, assumendo tale rapporto come fisso anche per il 2008, stimare il costo relativo all'attivita' di controllo delle concentrazioni, sulla base del bilancio di previsione del 2008; Considerato che l'incidenza accertata dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione per l'anno 2007 e' stata pari al 40% del fabbisogno finanziario complessivo dell'Autorita'; Considerati i costi derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145/2007 stimati per il 2008; Ritenuto, altresi', di dover modificare i criteri di calcolo dei contributi contenuti nelle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», inserendo un correttore per calcolare il valore della transazione tenendo conto del fatturato realizzato, direttamente o indirettamente, dall'impresa acquisita in Italia; Ritenuto, a tal fine, che sia necessario disporre dei dati di fatturato nazionale e mondiale delle imprese oggetto di concentrazione e di dover modificare in tal senso il formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione; Visto il bilancio di previsione per l'anno 2008; Delibera: a) di imporre, per l'anno 2008, l'applicazione di una contribuzione pari all'1,2% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate; b) la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari rispettivamente a 3.000 e 60.000 euro; c) l'inserimento nelle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», deliberate in data 28 dicembre 2005, alla sezione C «Determinazione del valore della transazione», prima parte, del seguente sesto paragrafo in sostituzione di quello esistente: «nel caso di operazioni che comportano l'acquisizione di imprese o parti di imprese che operano (o realizzano fatturato) in Paesi diversi dall'Italia, il valore della transazione coincide con il corrispettivo complessivamente pattuito dalle parti per l'insieme delle attivita' oggetto della transazione, incluse anche quelle che generano fatturato al di fuori del territorio nazionale, corretto tramite l'applicazione del rapporto tra fatturato realizzato a livello nazionale e mondiale dalle imprese oggetto di acquisizione». d) di modificare la «Sezione IV - Contribuzione obbligatoria: autoliquidazione» del «Prospetto B - Operazione di concentrazione» del formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione per poter disporre dei dati del fatturato realizzato in Italia e all'estero dalle imprese oggetto di concentrazione, come risultante dal nuovo prospetto riportato nell'allegato al presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Roma, 27 dicembre 2007 p. Il presidente: Guazzaloca Il segretario generale: Fiorentino |
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