Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 17 dicembre 2007
Modifiche alle norme di etichettatura di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;
Visto il regolamento 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2005/94/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il regolamento (CE) 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireo statica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Considerato quanto riportato nei documenti della World Health Organization: «Avian influenza: assessing the pandemic threat», dell'anno 2005, e: «Questions and answers on avian influenza», dell'anno 2006, nonche' nel report dell'EFSA: «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for humans and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilita';
Considerate le procedure di infrazione n. 2005/4897 e 2005/5073 avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 228 del trattato CE;
Ritenuto di potere accogliere soltanto parzialmente le osservazioni formulate della Commissione europea con le citate procedure di infrazione;
Ravvisata la necessita' di dover confermare, per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonche' agli operatori del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Ordina:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e
successive modifiche ed integrazioni

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.
Informazioni obbligatorie

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4 e 5, si applicano alle carni di pollame, alle carni di selvaggina da penna oggetto di attivita' venatoria, alla selvaggina da penna allevata e ai ratiti di cui all'Allegato I del regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5.
3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole e dal primo destinatario nazionale delle stesse quando provengono da Paesi comunitari e terzi; tali soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.
4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura, devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4 e 5.
5. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole, integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.»;
b) all'art. 5, comma 3, la lettera b) e' soppressa;
c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
d) all'art. 8, secondo rigo, le parole «di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, 4, e 5».
 
Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per le preparazioni e i prodotti a base di carne, gli operatori del settore alimentare possono continuare ad utilizzare, fino al completo smaltimento delle scorte e comunque non oltre il 30 giugno 2008, i materiali di confezionamento, di imballaggio e di etichettatura in loro possesso, conformi alla previgente normativa.
 
Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' sino al 31 dicembre 2008.
Roma, 17 dicembre 2007

Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 178
 
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