Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DETERMINAZIONE 20 novembre 2007
Determinazione delle tariffe minime dei lavori di facchinaggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Terni

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio che prevede l'attribuzione agli uffici provinciali del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto il decreto ministeriale n. 687/1996 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;
Vista la deliberazione adottata in data 24 luglio 1978 dalla commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di Terni di attenersi, per la determinazione delle tariffe di facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L., per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. V/25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 (regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);
Considerati gli indici ISTAT del costo della vita per il periodo 2005-2007;
Considerato l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore nelle riunioni del 24 settembre 2007 e 29 ottobre 2007;
Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 2005;

Determina:

Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio sono stabilite dal presente decreto.
A) La tariffa minima inderogabile per prestazioni di lavoro di facchinaggio e' rideterminata secondo la tabella allegata con aumento del 15,5% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto.
B) La tariffa ha validita' biennale a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Il provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo dell'ufficio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Terni, 20 novembre 2007

Il direttore: Chelli
 
Allegato

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