Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.

Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma "Missioni militari di pace". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma "Missioni militari di pace", sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.
 
Art. 2.
Proroga di termini in materia di difesa

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: " al 2008".
2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno 2012".
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2012".
4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.
 
Art. 3.

Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
 
Art. 4.

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei
locali aperti al pubblico

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».
 
Art. 5.
Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali

1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' prorogato al 30 aprile 2008.
 
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale

1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilita' di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.
2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e' fissato al 31 dicembre 2008.
 
Art. 6-bis (2)
((Proroghe in materia di ammortizzatori sociali))

(( 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unita" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita', calcolato come media del periodo".
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
 
Art. 6-ter (2)
(( Regolarizzazione e versamenti per i territori
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ))


(( 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))
 
Art. 6-quater (2) (( Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore
della
Musica))


(( 1. Allo scopo di garantire la continuita' delle attivita' di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficolta' finanziaria, e' assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. ))
 
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa'
cooperative

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2008".
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria.
 
Art. 7-bis (2) ((Reversibilita' degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli
ex deportati))


(( 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio".
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))
 
Art. 8.
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia' sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate.".
 
Art. 8-bis (2)
(( Disposizioni inerenti alla conservazione di
cellule staminali del cordone ombelicale ))


(( 1. E' prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilita' di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessita' per paziente compatibile. In relazione alle attivita' di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze. ))
 
Art. 8-ter (2) ((Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario))

(( 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))
 
Art. 9.
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci

1. Gli effetti della facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorita' dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
 
Art. 10.

Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
 
Art. 11.
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", ha sede in Foggia ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.
 
Art. 11-bis (2)
((Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori))

(( 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
"464. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarieta' sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attivita' dell'ente morale "SOS Il Telefono Azzurro ONLUS"". ))
 
Art. 12.

Disposizioni in materia di universita'

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle universita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
 
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta' degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita' per la relativa qualifica.
 
Art. 13-bis (2) (( Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita))


(( 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))
 
Art. 14.
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori
onorari

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
 
Art. 14-bis (2)
(( Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria))

(( 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. ))
 
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.
 
Art. 16.

Attivita' di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano

1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.».
 
Art. 16-bis (2) (( Responsabilita' degli amministratori di societa' quotate
partecipate
da amministrazioni pubbliche ))


(( 1. Per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonche' per le loro controllate, la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti e' regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 16-ter (2)
(( Misure in materia di incarichi giudiziari ))

(( 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, e' abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150. ))
 
Art. 17.
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto
ferroviario

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008".
2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 15 dicembre 2008.
 
Art. 18.
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge speciale," sono
inserite le seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione
funzionale,"; b) nel secondo periodo, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".
 
Art. 18-bis(2) (( Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in
materia
di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.))


(( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ne' aperte in data successiva all'applicabilita' della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto";
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore".
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' differito al 30 giugno 2008. ))
 
Art. 18-ter(2)
((Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina))

(( 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina. ))
 
Art. 19.
Contratti pubblici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
 
Art. 19-bis(2)
(( Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice ))

(( 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))
 
Art. 19-ter(2) (( Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre
2000,
n. 388 ))


(( 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato". ))
 
Art. 20.
Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme
tecniche per le costruzioni

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.
 
Art. 21. Proroga utilizzo disponibilita' Enac per interventi aeroportuali

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
 
Art. 21-bis (2)
(( Diritti aeroportuali ))

(( 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. ))
 
Art. 21-ter(2)
(( Indennita' di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile ))


(( 1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. ))
 
Art. 21-quater(2) ((Interventi per processi di riorganizzazione del sistema
aeroportuale))


(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unita' lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e alle societa' da queste derivate".
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito un fondo di continuita' infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della societa' di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis. ))
 
Art. 22.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».
 
Art. 22-bis(2) ((Disposizione transitoria concernente la certificazione dei
requisiti
per la guida dei ciclomotori))


(( 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),". ))
 
Art. 22-ter(2)
((Interventi in materia di disagio abitativo))

(( 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, e' sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresi', i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di e
uro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4. 4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 22-quater (2)
(( Investimenti immobiliari degli enti previdenziali))

(( 1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente: "489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresi', fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati gia' consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruita' tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati".
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))
 
Art. 22-quinquies(2)
((Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del
quartiere Carrassi di Bari))


(( 1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 22-sexies(2) ((Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla
gestione
del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.))


(( 1. E' istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 e' sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. E' di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attivita' previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unita' di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. ))
 
Art. 22-septies(2)
((Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto))


(( 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, e' differito al 31 dicembre 2008.))
 
Art. 23. Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 
Art. 24.
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio
internazionale e del Ministero della salute

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuita' all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
 
Art. 24-bis(2) ((Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico
per
vigile del fuoco))


(( 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e' differito di dodici mesi. ))
 
Art. 24-ter (2)
(( Disposizioni concernenti il
riposo giornaliero del personale sanitario ))


((1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. ))
 
Art. 24-quater(2)
((Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per
ispettore del lavoro))


(( 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010. ))
 
Art. 24-quinquies(2)
((Disposizioni in materia di dirigenti scolastici))

(( 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilita' di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, e' ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. ))
 
Art. 24-sexies(2) ((Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli
Psicologi))


(( 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi". ))
 
Art. 25.

Divieto di estensione del giudicato

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
 
Art. 25-bis(2) ((Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti
per
la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile))


(( 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalita' di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti gia' individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2008. ))
 
Art. 26.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: "In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei fondi gia' stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.
7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo delle crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 26-bis(2)
((Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento
Catastale))


(( 1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzione.))
 
Art. 27.

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.
 
Art. 28-bis(2)
((Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni
eccedenti detenute in banche popolari))


(( 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo. ))
 
Art. 29.
Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli gia' registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori due annualita' se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta' di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e' concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo.
11. La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.
 
Art. 29-bis(2)
(( Proroga del termine in materia di installazione degli impianti
all'interno degli edifici))


(( 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". ))
 
Art. 29-ter(2) ((Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di
veicoli nuovi))


(( 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria". ))
 
Art. 29-quater(2)
(( Disposizioni in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura))


(( 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. ))
 
Art. 30. Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e' inserito il seguente :
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.".
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".
 
Art. 31.
Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza

1. L'attivita' della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalita' di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche' la valutazione di compatibilita' ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.
 
Art. 32.

Proroga per emissioni da impianti

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
 
Art. 32-bis(2) ((Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243))

(( 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalita' e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia gia' stato emanato provvedimento favorevole di conformita' ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attivita' di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorita' competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo";
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
"1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attivita' preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali gia' rilasciate, dandone comunicazione all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorita' competente, ove ne ravvisi la necessita', rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano gia' presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potra' disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorita' competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007". ))
 
Art. 33.
Disposizione in materia di rifiuti

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
 
Art. 33-bis(2) ((Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle
istituzioni scolastiche))


(( 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita' di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. ))
 
Art. 34.
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
 
Art. 34-bis(2)
((Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della
criminalita' organizzata))


(( 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
 
Art. 34-ter(2)
(( Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge
31 maggio 1965, n. 575 ))


(( 1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilita' finanziarie esistenti nella contabilita' speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilita' speciale sino al 31 dicembre 2008. ))
 
Art. 35.
Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
 
Art. 35-bis(2) ((Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n.
244))


(( 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1° aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008". ))
 
Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "se superiori a cinquemila euro," sono inserite le seguenti: "in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila euro,".
4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: "fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento".
 
Art. 36-bis(2)
((Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti
residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa))


(( 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".
2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo". ))
 
Art. 37.
Abolizione tassa sui contratti di borsa

1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative
girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri
relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita
degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto
disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e
dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.";
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private
anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per
oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente"
sono soppresse.
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "emessi dallo
Stato" sono inserite le seguenti: "o garantiti";
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la
negoziazione" sono sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o
la compravendita";
c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal
seguente: "Atti, documenti e registri relativi al movimento, a
qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in
moneta o verghe.".
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni
modificative e integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono abrogati.
 
Art. 37-bis(2)
((Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244))

(( 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e' trasmessa entro il 31 maggio 2008".
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 539, dopo le parole: "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f)," sono inserite le seguenti: "punto XI," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002";
b) il comma 548 e' abrogato. ))
 
Art. 37-ter(2) ((Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.
471))


(( 1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: "terza" e' sostituita dalla seguente: "quarta". ))
 
Art. 38.

Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
 
Art. 38-bis(2)
((Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle
concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244))


(( 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative".
2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "utilizza" e' sostituita dalla seguente: "possiede";
b) le parole: "primo periodo," sono soppresse. ))
 
Art. 39.
Proroghe in materia radiotelevisiva

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008.
 
Art. 40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti
locali

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Art. 40-bis(2)
((Proroga di termini in materia di patto di stabilita))

(( 1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008".
2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007. ))
 
Art. 41.
Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "prima della data di
entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "prima della data del 1° gennaio 2005,
con esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti alla
specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
 
Art. 41-bis(2) ((Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007,
n. 244))


(( 1. Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
 
Art. 42.
Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e
dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".
 
Art. 42-bis(2) ((Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre
2007,
n. 244))


(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
Art. 43.
Accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
 
Art. 44.
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
 
Art. 44-bis(2) ((Misure in tema di disponibilita' finanziaria per il funzionamento e l'attivita' istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori))


(( 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 Ministero dei trasporti, le parole: "legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63" sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la contabilita' speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali". ))
 
Art. 45. Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, e' destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalita' previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
 
Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
 
Art. 46-bis(2) (( Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n.
296))


(( 1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "adottate da enti locali e imprese" sono sostituite dalle seguenti: "adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni". ))
 
Art. 47. Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita' di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
 
Art. 47-bis(2) (( Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi
e
fiscali da parte di enti non commerciali ))


(( 1. E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine gia' prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies e' incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 47-ter (2)
(( Modifica all'articolo 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244 ))


(( 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 e' soppresso. ))
 
Art. 47-quater(2)
(( Durata in carica dei membri delle autorita' indipendenti ))

(( 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili. ))
 
Art. 47-quinquies (2)
(( Modifica all'articolo 2, comma 488
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ))


(( 1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". ))
 
Art. 48.
Utilizzo delle sanzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo".
 
Art. 49.

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.
 
Art. 49-bis(2)
((Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo))


(( 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attivita' patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.))
 
Art. 49-ter(2)
((Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di
Volontariato))


(( 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' per l'accesso alle convenzioni per le attivita' di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario gia' previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' equiparata alle organizzazioni di volontariato. ))
 
Art. 50.
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007,
2008 e 2009";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi
di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o
piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.".
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il
riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale
di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non
rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge
18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere
dal 15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati
in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno
2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a
2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6
milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000
ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al
Ministero della solidarieta' sociale e al Ministero della salute e,
per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per
l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di
parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero
per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'universita'
e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la
proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero
degli affari esteri e al Ministero della solidarieta' sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al primo periodo del presente comma sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
 
Art. 51.

Trattamento di fine rapporto

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 51-bis(2)
((Rimborsi di spese elettorali))

(( 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
Art. 51-ter(2) (( Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al
riordino
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ))


(( 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
 
Art. 51-quater(2) (( Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di
razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio ))


(( 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile. ))
 
Art. 52.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Chiti, Ministro per i rapporti con
il Parlamento e le riforme
istituzionali

Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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