Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 23 novembre 2007
Ripartizione delle risorse per l'annualita' 2006 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'art. 6, comma 4, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di una quota annua del Fondo per l'occupazione;
Visto il parere favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 1/CONT/2007 del 15 gennaio 2007 recante approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'ari. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 si dispone, per l'annualita' 2006, la destinazione della somma di euro 15.493.706,97 in favore delle regioni e province autonome per i finanziamento di progetti di formazione destinati ai lavoratori occupati.
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993.
3. Le regioni e le province autonome, attraverso la concertazione con le parti sociali, realizzata secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, tra le seguenti modalita' di intervento:
a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro;
b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.
 
Art. 2.
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari ad euro 15.493.706,97 vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le regioni e le province autonome, come da tabella di seguito riportata:

=====================================================================
Regioni/province autonome | Euro ===================================================================== Valle d'Aosta.... | 34.222,77 Piemonte.... | 1.206.743,46 Lombardia.... | 3.036.271,81 Liguria.... | 395.385,89 Trento.... | 152.699,56 Bolzano.... | 147.748,55 Veneto.... | 1.409.213,69 Friuli Venezia-Giulia.... | 364.724,38 Emilia Romagna.... | 1.282.919,52 Toscana.... | 1.029.115,13 Umbria.... | 231.220,84 Marche.... | 425.873,69 Lazio.... | 1.619.327,59 Abruzzo.... | 305.399,12 Molise.... | 68.879,84 Campania.... | 1.190.066,37 Puglia.... | 780.174,89 Basilicata.... | 126.554,76 Calabria.... | 365.332,40 Sicilia.... | 941.299,85 Sardegna.... | 380.532,86
| ----------------
Totale . . . | 15.493.706,97

Le risorse sono ripartite tra le regioni e alle province autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settori privato e pubblico (Dati lstat -- Forze di Lavoro, Media 2005).
2. Allo scopo di promuovere le opportunita' offerte dall'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le regioni e le province autonome possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunita'.
 
Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica, per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e' utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamento della CE n. 68/2001 prorogato nei suoi termini di validita' attraverso il regolamento CE n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 e n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006).
4. Trascorsi trentasei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate dalle regioni e dalle province autonome con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse vengono disimpegnate e riattribuite sulla base di criteri da stabilire d'intesa con le regioni e le province autonome.
 
Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.
Roma, 23 novembre 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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