IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie e, tra queste, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche' l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, ed in particolare delle aree sottoutilizzate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che, all'art. 4, affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione la funzione di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali di questo Comitato, e partecipare, per quanto di competenza, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; di promuovere e verificare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, vengono altresi' identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i fondi in questione e viene previsto che le amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti, definendo le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate; Visto l'art. 1, commi 863-866, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con cui il Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 della legge n. 289/2002 e' stato incrementato, con risorse immediatamente impegnabili a decorrere dal primo anno, di 64.379 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015) da destinare alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e visto in particolare il comma 864 concernente la definizione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 quale sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e quale quadro di riferimento, per le priorita' individuate, della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia; Visti il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; il regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo ed il regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione delle comunita' europee, recante la disciplina delle modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e 1080/2006; Viste le «Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013» e la relativa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle quali e' stato concordato il percorso di definizione del Quadro strategico nazionale quale riferimento strategico del processo di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria (finanziata con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) e nazionale realizzata in base all'art. 119, comma 5, della Costituzione, attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate; Vista la propria delibera 15 luglio 2005, n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 19/2006) di «Attuazione delle Linee Guida per l'impostazione del Quadro Strategico Nazionale»; Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007) con cui e' stato approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 ed, in particolare, il punto 5 ove si e' disposto l'accantonamento di una quota pari al 30% delle risorse FAS attribuite nel periodo 2007-2013 al Mezzogiorno per costituire una riserva generale per il Mezzogiorno destinata, tra l'altro, a finanziare incentivi da attribuire in base al raggiungimento degli obiettivi di servizio; Vista la decisione CE n. 3329 del 13 luglio 2007 con cui la Commissione ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013; Visto, in particolare, il paragrafo III. 4, del Quadro strategico nazionale relativo agli obiettivi di servizio; Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 ed in particolare il paragrafo VIII. 1 in cui, facendo riferimento agli «obiettivi di servizio», si evidenzia che, ad essi, sono associati meccanismi premiali a conferma dell'impegno assunto e volto al raggiungimento di un miglior servizio reso ai cittadini; Considerato che la strategia di sviluppo per il 2007-2013 attribuisce un ruolo centrale alla produzione e alla promozione di servizi collettivi ed essenziali per la qualita' della vita dei cittadini e la convenienza delle imprese ad investire; Considerata la necessita' di promuovere una maggiore equita' nell'accesso di tutti i cittadini ai servizi collettivi in maniera uniforme sul territorio nazionale; Ritenuto necessario selezionare, nel Quadro strategico nazionale 2007-2013, alcuni obiettivi di fruizione e qualita' dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico, alla qualita' dell'istruzione, alla cura dell'infanzia e della popolazione anziana in ragione della possibilita' di procedere alla loro quantificazione e monitoraggio; Ritenuto altresi' necessario fissare per gli stessi obiettivi standard adeguati al cui raggiungimento sia subordinato il riconoscimento di un premio finanziario; Valutata la coerenza degli standard proposti con gli obiettivi normativi nazionali ed europei; Tenuto conto dell'esigenza che il raggiungimento di tali obiettivi sia sostenuto da un rafforzamento dell'impegno dell'ordinaria azione politica regionale, anche attraverso l'adozione di specifici atti di pianificazione e programmazione delle attivita'; Ritenuto che le amministrazioni centrali interessate, in relazione ai singoli obiettivi, possano contribuire al miglioramento della qualita' e dei servizi offerti attraverso il concorso di azioni mirate e di accompagnamento nel conseguimento degli obiettivi nonche' attraverso il consolidamento del quadro normativo-istituzionale di riferimento; Tenuto conto dell'importanza di adottare dei dispositivi di monitoraggio delle azioni, anche in ragione dell'ampiezza dell'orizzonte temporale di riferimento, e dell'esigenza di informazione dei cittadini e di valutazione degli stessi circa il miglioramento della qualita' dei servizi; Richiamati i principi della programmazione, della sussidiarieta', del partenariato, dell'aggiuntivita' e della proporzionalita' sottostanti al processo di programmazione della politica regionale unitaria a valere sulle risorse strutturali comunitarie e sulle risorse FAS; Visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2007; Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di cui alla nota n. 13089 del 2 agosto 2007, concernente le «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013»; Delibera: E' approvato il documento concernente le «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013», richiamato in premessa, articolato come segue. 1. Meccanismo premiale «obiettivi di servizio». 1.1 E' istituito un meccanismo premiale associato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali per la qualita' della vita e l'uguaglianza delle opportunita' dei cittadini e per la convenienza ad investire delle imprese. Gli obiettivi, che afferiscono ai quattro ambiti dell'istruzione, dei servizi per l'infanzia e di cura per gli anziani, del ciclo integrato dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, sono i seguenti: elevare le competenze degli studenti e le capacita' di apprendimento della popolazione; aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; tutelare e migliorare la qualita' dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato; tutelare e migliorare la qualita' dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani. Il conseguimento degli obiettivi in termini di disponibilita' e qualita' dei servizi offerti e' verificato sulla base di undici indicatori statistici, cui sono associati espliciti target. La descrizione tecnica degli indicatori, la fonte di rilevazione dell'informazione statistica, la modalita' di rilevazione e i valori target sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera. La scadenza per la verifica del raggiungimento dei target e' fissata al 30 novembre del 2013. La verifica finale del 2013 e' preceduta da una verifica intermedia fissata al 30 novembre 2009. La procedura di verifica del raggiungimento degli obiettivi e le modalita' di assegnazione del premio finanziario sono descritti nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della delibera. 1.2 Al meccanismo premiale e' destinata una quota parte della riserva generale del 30% delle risorse FAS attribuita per il periodo 2007-2013 al Mezzogiorno, cosi' come previsto dal punto 5 della delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174. Le risorse necessarie per l'attuazione del meccanismo premiale sono di 3.008,2 milioni di euro. L'attribuzione delle risorse premiali avverra' con successiva delibera di questo Comitato su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 1.3 Partecipano al meccanismo premiale le otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che concorrono al conseguimento di tutti gli obiettivi considerati. Il Ministero della pubblica istruzione partecipa limitatamente all'obiettivo istruzione. Le amministrazioni partecipanti al meccanismo di incentivazione preparano un Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (di seguito Piano) che dovra' essere adottato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, entro il 31 marzo 2008. Nel Piano saranno indicate le azioni da promuovere sul territorio per il conseguimento degli obiettivi; le modalita' organizzative per ciascuna azione; le risorse umane e finanziarie necessarie; i tempi previsti per ciascuna attivita'; gli strumenti che si intendono utilizzare per assicurare che tali azioni siano svolte (compresi eventuali meccanismi di incentivazione per gli enti locali e eventuali modifiche o innovazioni normative); i meccanismi di monitoraggio dell'attuazione del Piano e della congruita' delle azioni previste e effettuate con il raggiungimento degli obiettivi di servizio lungo il periodo di attuazione del meccanismo incentivante (2007-2013). Il Piano prevede anche le modalita' di pubblicita' e comunicazione sui progressi, favorendo un ampio coinvolgimento del partenariato economico e sociale e delle associazioni impegnate sui temi. La definizione del Piano dovra' prevedere momenti di confronto con il partenariato economico e sociale. Durante il periodo di riferimento per l'attuazione del meccanismo premiale, ciascuna Regione del Mezzogiorno ed il Ministero della Pubblica istruzione predisporranno rapporti annuali di esecuzione del Piano d'azione e garantiranno la massima diffusione di tali rapporti anche attraverso il coinvolgimento del partenariato economico e sociale. 2. Gruppo tecnico centrale di accompagnamento. Viene istituito un gruppo tecnico centrale di accompagnamento (di seguito «gruppo tecnico») composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dello sviluppo economico, a cui e' demandato il coordinamento, delle regioni del Mezzogiorno, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istat. Con decreto del capo Dipartimento del DPS sono individuate le modalita' di funzionamento e i criteri per la composizione del gruppo tecnico. Il gruppo tecnico predispone materiali istruttori sui progressi e le eventuali difficolta' per il conseguimento degli obiettivi di servizio da discutersi presso le regioni e in riunioni annuali del Comitato nazionale del QSN dedicate esclusivamente agli obiettivi di servizio; organizza, con modalita' unitaria e coordinata, momenti di formazione e comunicazione anche su sollecitazione delle regioni e del partenariato economico e sociale; attua proposte di monitoraggio statistico delle azioni per il conseguimento degli obiettivi di servizio; rende disponibile l'informazione statistica necessaria per il monitoraggio degli indicatori utilizzati; valida e condivide processi di acquisizione di informazione statistica; formula proposte di soluzione a problemi di disponibilita', coerenza e consistenza dei dati che potrebbero verificarsi nel corso dell'attuazione del sistema di incentivazione. Il gruppo tecnico acquisisce i piani d'azione, i rapporti annuali di esecuzione, i valori annuali degli indicatori regionali trasmessi dagli enti produttori e le relazioni di avanzamento delle amministrazioni di settore impegnate nel progetto di assistenza tecnica agli obiettivi di servizio, e individua le forme piu' efficaci per rendere tale informazione pubblica e condivisa. 3. Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica fornita dalle amministrazioni centrali a supporto degli obiettivi di servizio. Nell'ambito delle risorse pari a 3.008,2 milioni di euro di cui al punto 1.2, e' compreso l'importo di 7 milioni di euro da destinare al «Progetto di azioni di assistenza tecnica e azioni di sistema a supporto degli obiettivi di servizio» (di seguito «Progetto»). Le linee operative di attivita' del Progetto sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2 milioni di euro), per gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato e, congiuntamente, al Ministero della salute (1 milione di euro), al Ministero della solidarieta' sociale (2 milioni di euro) ed al Dipartimento delle politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2 milioni di euro) per l'obiettivo relativo ai servizi di cura alla persona (asili nido e assistenza domiciliare integrata). Le quattro amministrazioni centrali sopramenzionate si impegnano ad assecondare il conseguimento degli obiettivi di servizio garantendo la coerenza della politica ordinaria, nella tempistica e nelle modalita' attuative, con le scadenze fissate per il conseguimento dei target; a rafforzare la funzione di monitoraggio e di rilevazione analitica dei servizi di interesse; a potenziare le funzioni di indirizzo e di accompagnamento alle Regioni. Il Progetto, elaborato dalle quattro amministrazioni centrali di concerto con il DPS e con le amministrazioni partecipanti al meccanismo premiale, e' caratterizzato da unitarieta' funzionale al meccanismo premiale degli obiettivi di servizio e da complementarieta' a interventi di assistenza tecnica finanziati da altri strumenti della politica regionale. In concomitanza della verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi di servizio fissata al 30 novembre 2009, e' prevista una verifica dell'andamento del Progetto per consentirne la riprogrammazione finanziaria in funzione della capacita' di spesa e dello stato di avanzamento rispetto alle linee progettuali approvate. L'attuazione del Progetto rispondera' ai requisiti di informazione, monitoraggio e gestione finanziaria del Fondo aree sottoutilizzate. 4. Attivita' di supporto per la disponibilita' di informazione statistica. Nell'ambito delle risorse di 3.008,2 milioni di euro di cui al citato punto 1.2, e' compreso l'importo di 1,2 milioni di euro per un'azione a titolarita' del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS), destinata a garantire l'idonea informazione statistica nei tempi e secondo le modalita' necessarie all'attuazione, monitoraggio e verifica del meccanismo premiale degli obiettivi di servizio. Allo scopo, il DPS potra' avvalersi del supporto di organismi tecnici pubblici o privati. Roma, 3 agosto 2007 Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 159 |