Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2007 (vai al sommario)
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianita' per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30
giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per
il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianita'
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti
indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il
diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita'
contributiva non inferiore a quaranta anni";
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
"2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica
indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009,
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, fermo restando il requisito di anzianita'
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti
indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:
"Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento
per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre
dell'anno"; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012,
puo' essere stabilito il differimento della decorrenza
dell'incremento dei requisiti di somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva e di eta' anagrafica minima indicato
dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge,
qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi,
entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al
pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti
finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B
siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento
ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime
dal 2013 nella medesima Tabella B"; c) al comma 8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "20 luglio 2007"; d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000
lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilita' ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle
seguenti: "15.000 domande di pensione";
2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni
e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando
il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il
regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
2004, n. 243; b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti
di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
sanita' e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva
lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato,
una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano
lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno
di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo
collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivita'
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi
determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al
controllo di qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si
trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere
svolto nelle attivita' di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli
ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita
lavorativa; d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa
attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche
con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo
dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il
relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva; e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500
euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere
sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro
degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai
competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione
dell'attivita' produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario
di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e
al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto
previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi
di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non
veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento
dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme
indebitamente corrisposte; f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione
dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie
di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e'
di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312
milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a
decorrere dal 2013; g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento
del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio
delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti
rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito quanto segue: a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al
pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito
dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di
vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell'anno successivo; c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo; d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificita' dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e' elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonche' quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto: a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e
migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti
medesimi; b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di
verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle
pensioni piu' basse e di proporre meccanismi di solidarieta' e
garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonche' di proporre
politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un
tasso di sostituzione al netto della fiscalita' non inferiore al
60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i
lavoratori dipendenti; c) del rapporto intercorrente tra l'eta' media attesa di vita e
quella dei singoli settori di attivita'.
13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilita' in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilita' di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.
15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "il Ministro del lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6".
16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilita' ed equita' del sistema pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella
durata; b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di
iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai
parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione
generale obbligatoria.
19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita' lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo gia' emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico", di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, e' destinata all'aumento in via straordinaria delle indennita' dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata a otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E' riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.
29. La delega di cui al comma 28 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e
creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del
reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati
senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale,
dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; b) modulazione dei trattamenti collegata all'eta' anagrafica dei
lavoratori e alle condizioni occupazionali piu' difficili presenti
nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla
condizione femminile; c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di
disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali
calcolata sulla base della retribuzione; d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione
ordinaria e straordinaria con la previsione di modalita' di
regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di
applicazione anche in caso di interventi di prevenzione,
protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione
dell'attivita' lavorativa; e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo
di ricollocazione dei lavoratori; f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine
dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle assicurate dal sistema generale; g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare
favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonche'
l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce
deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori
giovani e a quelli in eta' piu' matura al fine di potenziare le
politiche di invecchiamento attivo; h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio
della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare
e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a
percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento
con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi
sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di
comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi
ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: a) servizi per l'impiego; b) incentivi all'occupazione; c) apprendistato.
31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una
velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione
complessiva del mercato del lavoro; b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie
private, tenuto conto della centralita' dei servizi pubblici, al
fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per
l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul
mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla
promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le
imprese, valorizzando il momento formativo; d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione
adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica
attiva del lavoro; e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) incrementare i livelli di occupazione stabile; b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle
donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con
riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmark
europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, cosi'
come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del
Consiglio europeo; c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del
contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di
discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di
discriminazione per ragione di sesso e di eta', per espressa
individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b),
degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di
esclusione sociale; d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo
parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine
di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione
di contratti di lavoro con orario giornaliero piu' elevato; e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia,
incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario
giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche
temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e
giustificate da comprovati compiti di cura; f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei
lavoratori socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro
del perfezionamento della disciplina legale della materia; b) individuazione di standard nazionali di qualita' della formazione
in materia di profili professionali e percorsi formativi,
certificazione delle competenze, validazione dei progetti
formativi individuali e riconoscimento delle capacita' formative
delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilita'
territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di
requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale; c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante,
individuazione di meccanismi in grado di garantire la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e
l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale
della relativa disciplina; d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei
contratti di apprendistato.
34. Per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS".
36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata: a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con
finalita' formative). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di
cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi
professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonche'
con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di
assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati
soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai
quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di
lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto,
salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3
dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono
riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro
occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei
lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il
datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da
parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al
comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a
carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori
dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non
deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti
ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli
oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento
lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili"; b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i
soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito
denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di
persone disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai
quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di
lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa esclusivamente a
copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del
10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale
tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione
di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non
inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per ogni
unita' di personale assunta, dei costi derivanti
dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi
previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E'
consentito il conferimento di piu' commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale
assunzione delle persone disabili da parte del soggetto
destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti
all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali
soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento
lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro,
escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo
soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa
svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri
istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro
committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non
inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con
contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
lettera c); in tal caso il datore di lavoro potra' accedere al
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilita' ivi
previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle
risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in
convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle
attivita' di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni
amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
unificata, saranno definiti modalita' e criteri di attuazione di
quanto previsto nel presente articolo"; c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione,
del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337 del 13
dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere
un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilita' ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso
le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con
handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso
le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui
alle tabelle citate nella lettera a);
c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione
deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da
corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato
alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere
realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento
di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo e'
subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della
permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto,
dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di
lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della
presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al
comma 2.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e'
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e
seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a
decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e
le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e
ritenute ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
sono definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto
delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i
procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto
previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con
relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un
resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di
cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di
lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi
previste".
38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' premesso il seguente comma: "01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo indeterminato".
40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "inferiore a sei mesi" sono inserite
le seguenti: "nonche' decorso il periodo complessivo di cui al
comma 4-bis,"; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di
contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e
lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e
l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a
termine fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola
volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio e con
l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore
contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura,
nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo
contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno
individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu'
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con
riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei
rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attivita' stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attivita' stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro
entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro".
41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' cosi' modificato: a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
"c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni"; b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10; c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".
42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "all'articolo 5, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti".
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42: a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano fino al termine previsto dal
contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
introdotto dal presente articolo; b) il periodo di lavoro gia' effettuato alla data di entrata in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi
successivi di attivita' ai fini della determinazione del periodo
massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla
medesima data.
44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "le parti del contratto di lavoro
a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal
presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti:
"i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono,
nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9," e la parola:
"concordare" e' sostituita dalla seguente: "stabilire";
2) nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino
alla parola: "stabiliscono:" sono sostituite dalle seguenti: "I
predetti contratti collettivi stabiliscono:"; b) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al
comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da
parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la
collocazione temporale della stessa, comporta in favore del
prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le
parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonche' il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate
dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3"; c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato; d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore
privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione
medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve
disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i
figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilita' lavorativa, che
assuma connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata
riconosciuta una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento,
con necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto
previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e' riconosciuta la
priorita' della trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
figlio convivente di eta' non superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita'
alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale"; e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che
abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle
stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del
rapporto di lavoro a tempo parziale".
45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
46. E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festivita', nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie gia' individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare: a) le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'effettuazione della
prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi
temporali; b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a
quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni,
riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente
eseguita; c) la corresponsione di una specifica indennita' di disponibilita'
nel caso sia prevista una disponibilita' del lavoratore a
svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.
49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalita' per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonche' criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennita' di cui al comma 48.
50. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.
53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore".
54. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16".
55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.
56. Ai fini dell'indennita' di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purche' in tal caso l'attivita' agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianita' restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo "convergenza" e nelle zone di cui all'obiettivo "competitivita' regionale e occupazionale", come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attivita' e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali: a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e
igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche
normative di settore, nonche' con gli adempimenti contributivi e
assicurativi; b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione,
misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi
di lavoro; c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data
della richiesta di ammissione al beneficio o siano state
destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5
della legge 3 agosto 2007, n. 123.
61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato".
62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e' ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva e' destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita' operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: "6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004".
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: "A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, e' concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti criteri: a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente
comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro il limite massimo
del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita; b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di
lavoro e' fissato nella misura di 25 punti percentuali; c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e'
pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota
di erogazioni di cui alla lettera a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 e' subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine e' stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
69. E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi: a) Fondo credito per il sostegno dell'attivita' intermittente dei
lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che
non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine
di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere,
in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per
dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o
trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate
ad attivita' intermittenti; b) Fondo microcredito per il sostegno all'attivita' dei giovani, al
fine di incentivarne le attivita' innovative, con priorita' per le
donne; c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere
le necessita' finanziarie legate al trasferimento generazionale
delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del
turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove
attivita' in tali ambiti.
73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attivita' sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.
75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette universita' statali ed enti pubblici di ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 42, le parole: "di durata non inferiore a sei anni" sono
sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni"; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 184, sono soppresse le parole: "che non abbiano maturato in
alcuna delle predette forme il diritto al trattamento
previdenziale".
77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali
trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo
possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in
unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica
esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
2008"; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche
per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In
tale caso, il contributo e' versato all'INPS in apposita evidenza
contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del
sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda dell'interessato,
presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato
iscritto. L'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal
versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al
livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo
e' fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per
cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei
commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del
diritto a pensione".
78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a: a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale
con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando
conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della
stessa tra lavoratore e committente, nonche' l'entita' della
medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualita', a
decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle
dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma
79; b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli
iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto
disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalita'.
81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di
riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di
incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di
orari flessibili legati alle necessita' della conciliazione tra
lavoro e vita familiare, nonche' a favorire l'aumento
dell'occupazione femminile; b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali,
con particolare riferimento all'estensione della durata di tali
congedi e all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo; c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo
parziale e al telelavoro; d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle
diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per
l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle
donne nel campo del lavoro; e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi
comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per
l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attivita'
formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa; f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della
parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di
occupazione e di lavoro; g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di
raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e
rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo
retributivo; h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile; i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il
rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso
formazione professionale mirata con conseguente certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea; l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di
attenzione al genere.
82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare".
83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "7, 17 e 22". Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennita' ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime".
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: "trasformarsi" e' sostituita dalla
seguente: "costituirsi"; b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: "costituzione"; c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per
contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con
l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere
b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1,
lettera b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le
quindici unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito
portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di
eventuali concessioni demaniali relative ad attivita' comunque
connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con
decreto del Ministro dei trasporti".
88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e' acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.
93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3178): Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(Damiano) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Padoa Schioppa) il 23 ottobre 2007. Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede
referente, il 30 ottobre 2007 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV e questioni
regionali. Esaminato dalla XI commissione il 31 ottobre 2007; 8-13-14-15-21 e 22
novembre 2007. Esaminato in aula il 26-27 e 28 novembre 2007 e approvato il 29
novembre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1903): Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede
referente, il 29 novembre 2007, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª e
questioni regionali. Esaminato dalla 11ª commissione il 4-5-6-11 e 12 dicembre 2007. Esaminato in aula il 4 e 13 dicembre 2007 ed approvato il 21 dicembre
2007.
Avvertenza: Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 gennaio 2008 si
procedera' alla ripubblicazione del testo della presente
legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
 
Allegato 1

----> Vedere tabelle a pag. 29 <----
 
Allegato 2

----> Vedere tabella a pag. 30 <----
 
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