Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2007
Contenuto, modalita' e termini delle trasmissioni telematiche, da parte delle societa' sportive di calcio professionistiche, di copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni, nonche' dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
1.1 A partire dalla stagione sportiva 2006/2007, le societa' sportive di calcio professionistiche, partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2, sono obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nel punto 2 del presente provvedimento.
2. Dati oggetto della comunicazione.
2.1 Le societa' sportive di calcio professionistiche, individuate al punto 1.1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate:
a) copia dei contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprieta' o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
b) copia dei contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista, tesserato per la stagione sportiva di riferimento, e la societa' sportiva professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute;
c) copia dei contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la societa' sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell'immagine degli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva di riferimento e, separatamente, le informazioni in essi contenute.
3. Modalita' di comunicazione.
3.1 Le societa' sportive di calcio professionistiche, come individuate al punto 1.1, comunicano all'Agenzia delle Entrate, alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it, la copia dei contratti di cui al punto 2.1 avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata.
3.2 I contratti trasmessi, secondo quanto stabilito al punto 3.1, hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
3.3 I contratti sono trasmessi in file distinti per ciascun atleta professionista e per tipologia, denominati secondo le modalita' descritte nella nota tecnica allegata al presente provvedimento.
3.4 E' consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nel precedente punto 3.2.
3.5 Gli stessi soggetti trasmettono all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei documenti di cui al punto 2.1, utilizzando un file in formato XML, corrispondente allo schema allegato al presente provvedimento.
3.6 Ciascun messaggio di PEC che compone la comunicazione deve avere dimensioni non superiori a 8 MegaByte.
3.7 I messaggi contenenti le informazioni in formato XML e le copie dei contratti sono firmate digitalmente dal legale rappresentante della societa' sportiva di calcio professionistica o da persona da questi delegata.
3.8 E' consentito effettuare una trasmissione sostitutiva, per la correzione o l'integrazione di dati gia' correttamente inviati, secondo le modalita' descritte nella nota tecnica allegata al presente provvedimento.
4. Acquisizione della casella di posta elettronica certificata.
4.1 I soggetti indicati nel punto 1.1 si dotano di una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, avvalendosi di uno dei gestori inclusi nell'elenco pubblico disciplinato dal medesimo art. 14. La casella di posta elettronica certificata contiene nell'indirizzo la denominazione della societa' sportiva di calcio professionistica a cui si riferisce.
4.2 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 si considerano valide se provengono da una casella di posta elettronica certificata, acquisita secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.1 del presente provvedimento.
4.3 La casella di posta elettronica certificata utilizzata va mantenuta per almeno trenta giorni successivi alla data risultante dalla ricevuta di consegna della trasmissione dei dati.
5. Termini della comunicazione.
5.1 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui si e' chiusa la stagione sportiva cui sono riferiti i dati.
5.2 Nelle comunicazioni relative alla stagione sportiva 2006/2007, le societa' sportive di calcio professionistiche, individuate al punto 1.1, trasmettono copia dei contratti di cui al punto 2.1 con riferimento agli atleti professionisti tesserati per tale stagione, anche se stipulati in stagioni sportive precedenti.
5.3 Nelle comunicazioni relative alle stagioni sportive successive, le societa' sportive di calcio professionistiche, individuate al punto 1.1, trasmettono unicamente copia dei nuovi contratti di cui al punto 2.1, con riferimento agli atleti professionisti tesserati per la stagione sportiva cui i dati si riferiscono.
5.4 Le comunicazioni relative agli importi liquidati agli atleti professionisti, in base ai contratti di cui al punto 2.1 lettera b), ed agli importi liquidati agli atleti professionisti ed alle societa' sportive, in base ai contratti di cui al punto 2.1 lettera c), come richieste nel tracciato record allegato al presente provvedimento, sono effettuate annualmente.
6. Trattamento dei dati.
6.1. I dati e le notizie, che pervengono all'Anagrafe Tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
6.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati secondo i principi di necessita' e di proporzionalita' stabiliti dalla predetta normativa.
6.3 I dati sono inseriti all'interno dell'area dedicata ai controlli dell'Anagrafe Tributaria, al fine di assicurare la selettivita' degli accessi.
6.4 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
7. Sicurezza dei dati.
7.1 La sicurezza nell'invio dei contratti e delle informazioni in formato XML, e' garantita dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, che assicura l'integrita' del messaggio attraverso la firma digitale e la riservatezza del medesimo attraverso la crittografia del canale trasmissivo.
7.2 La casella di posta elettronica certificata e' accessibile solo tramite password personali per ciascun incaricato del trattamento e, quindi, utilizzabile solo dagli operatori addetti agli accertamenti.
7.3 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonche' della conservazione delle copie di sicurezza.
Motivazioni.
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere piu' incisiva l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nel settore del calcio professionistico. Attraverso l'inserimento dell'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui al punto 2 del presente provvedimento, si intende far emergere con tempestivita' eventuali redditi non dichiarati od operazioni sospette che coinvolgano le societa' sportive o gli atleti professionisti.
Le informazioni acquisite verranno incrociate con le corrispondenti informazioni, gia' presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, al fine di riscontrare la correttezza di quanto dichiarato ai fini fiscali dai soggetti citati.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002 n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
Allegato

----> Vedere nota tecnica da pag. 33 a pag. 42 <----
 
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