Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2007, n. 180
Testo del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243, recante: «Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Differimento di termini
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007», (( ovunque ricorrano, )) sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008». (( 1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente».
1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». ))




Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del
decreto-legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come
modificati dalla presente legge e' il seguente:
«18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste per la protezione
dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto,
secondo quanto indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione
delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata
ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la
data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la
quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in
cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
dispongano date successive per l'attuazione delle
prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati
di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire
le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo
per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in
tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui
al comma 18. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano
conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale. Anche se diversamente previsto in tali
calendari le domande di autorizzazione integrata ambientale
relative agli impianti esistenti devono essere presentate
in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorita'
competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata
ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 281 del
decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, come modificato dalla presente legge e'
il seguente:
«2. I gestori degli impianti e delle attivita' in
esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione
del presente titolo e che non ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del
presente titolo entro tre anni da tale data e, nel caso in
cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni,
presentano la relativa domanda, ai sensi dell'art. 269,
ovvero ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, almeno sei mesi
prima del termine di adeguamento. In caso di mancata
presentazione della domanda entro il termine previsto,
l'impianto o l'attivita' si considerano in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata
nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito
fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di
mancata pronuncia entro i termini previsti dall'art. 269,
comma 3, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato
richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per
gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e
le prescrizioni:».



 
Art. 2.
Normativa transitoria (( 1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
1-bis. Le autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessita' al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo e' autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5. ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22
aprile 2005.
- Per il testo del comma 18 dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 59 del 2005, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il testo degli articoli 3, 7, come modificato dalla
presente legge, e 8 del citato decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e' il seguente:
«Art. 3 (Principi generali dell'autorizzazione
integrata ambientale). - 1. L'autorita' competente, nel
determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata
ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di
qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a
norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono
recuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone
l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.».
«Art. 7 (Condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale). - 1. L'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere
tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di
cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva
2003/87/CE contiene valori limite per le emissioni dirette
di gas serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/
87/CE, solo quando cio' risulti indispensabile per evitare
un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale,
se sottoposti alla normativa in materia di valutazione
d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni
pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa
devono essere prese in considerazione per il rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato
III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in
quantita' significativa, in considerazione della loro
natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento
dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della
vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I
valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in
cui e' ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione
integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che
garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei
rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione
dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di
emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti
di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di
emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti
tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali
categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'art. 8, i valori limite di emissione,
i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al
comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori
tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una
tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della
sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di
autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo
l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere
e garantiscono un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo insieme.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'art. 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza delle linee guida
di cui all'art. 4, comma 1, l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo
conto di quanto previsto nell'allegato IV.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee
guida di cui all'art. 4, comma 1, la metodologia e la
frequenza di misurazione, la relativa procedura di
valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita'
competente i dati necessari per verificarne la conformita'
alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti
di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare,
nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1,
e del decreto di cui all'art. 18, comma 2, le modalita' e
la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 11,
comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato
I, quanto previsto dal presente comma puo' tenere conto dei
costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le
comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per
il tramite dell'osservatorio di cui all'art. 13 o, nelle
more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
normale esercizio, in particolareper le fasi di avvio e di
arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di
tale decreto trasmette all'autorita' competente per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i
provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di
decorrenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 12,
senza che le suddette prescrizioni siano pervenute,
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una
volta concluso il procedimento ai sensi del decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto,
giudicate opportune dall'autorita' competente. Le
disposizioni di cui al successivo art. 10 non si applicano
alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalita'
degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale.
«Art. 8 (Migliori tecniche disponibili e norme di
qualita' ambientale). - 1. Se, a seguito di una valutazione
dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le
emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad
impianti, localizzati in una determinata area, misure piu'
rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente
puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali
misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve
le altre misure che possono essere adottate per rispettare
le norme di qualita' ambientale.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' il seguente:
«Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».



 
Art. 2-bis.
Ulteriore modifica al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59 (( 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «per gli impianti nuovi» sono soppresse. ))



Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 7 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 2.



 
Art. 2-ter.
Relazione al Parlamento (( 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto. ))



Riferimenti normativi:
- Per il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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