Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2007 (vai al sommario)
REGIONE LIGURIA
COMUNICATO
Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 recante disposizioni in materia fiscale

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Variazione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti aventi un reddito imponibile al fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad Euro 20.000,00 e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, conuna 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore a Euro 20.000.00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito imponibile, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra Euro 20.000,01 ed Euro 20.101,42, l'imposta determinata ai sensi del comma 2, e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra Euro 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.
(Omissis).
 
Art. 3.
Norma finanziaria
1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in 16 milioni di euro, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 trova compensazione:
a) per l'anno 2007 nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui all'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 (bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2007) sulle somme stanziate all'U.P.B. 18.108 «Fondo perenti di parte corrente» dello stato di previsione della spesa;
b) per l'anno 2008 e successivi nel maggior gettito derivante dalla variazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2.
 
Art. 4.
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubbliazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.
(Omissis).
Genova, 14 dicembre 2007
Il presidente: Burlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone