Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2007 |
Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro. 1.1. In attuazione dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' approvato, con le relative istruzioni, il modello di domanda con cui le associazioni senza fini di lucro, che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunita' locali, chiedono di essere inserite tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della citata legge n. 296 del 2006. 1.2. Il modello di domanda che si approva con il presente provvedimento reca, in particolare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalle associazioni senza fini di lucro che, intendendo fruire dei benefici previsti dalla legge, sono tenute ad attestare, per mezzo del proprio rappresentante legale, la sussistenza dei requisiti e dei dati previsti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 novembre 2007, n. 228. 2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa. 2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. 2.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine lo stesso e' reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione. 3. Modalita' e termini per la presentazione telematica del modello. 3.1. Il modello di cui al punto 1 e' presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, esclusivamente per via telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nel modello utilizzando il prodotto informatico, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, denominato «IstanzaBenefici Associazioni». 3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la domanda per l'ammissione ai benefici redatta secondo schemi conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. 4. Modalita' e termini transitori per la presentazione telematica del modello. 4.1. Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 8 novembre 2007, n. 228, in sede di prima applicazione, il modello di cui al punto 1 e' presentato entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, con riferimento ai periodi d'imposta 2007 e 2008. Motivazioni. L'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in particolare dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'art. 74 del TUIR. Il decreto del Ministro delle finanze e dell'economia 8 novembre 2007, n. 228, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 186, della medesima legge finanziaria, ha dettato, con l'art. 2, i criteri per la definizione dell'elenco dei soggetti beneficiari da individuare con successivo decreto, e con l'art. 1 ha prescritto la preventiva presentazione di apposita istanza da inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello predisposto da questa stessa Agenzia. Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro. Il modello che si approva contiene, in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorieta' resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal rappresentante legale dell'associazione istante a pena di inammissibilita', avente per oggetto le attestazioni e i dati richiesti dall'art. 1, comma 2 del predetto decreto 8 novembre 2007, n. 228. Il modello approvato e' trasmesso esclusivamente con modalita' telematica utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. In conformita' al disposto dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze e dell'economia 8 novembre 2007, n. 228, fermi restando gli ordinari termini previsti dall'art. 1 del medesimo decreto, la presentazione del modello contenente l'istanza e' effettuata, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e con riferimento ai periodi d'imposta 2007 e 2008. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali. Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228: regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Roma, 14 dicembre 2007 Il direttore dell'Agenzia: Romano |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 21 a pag. 25 <---- |
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