Gazzetta n. 299 del 27 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 30 ottobre 2007
Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Visto l'art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
Visti gli articoli 8, comma 3 e 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, concernente «Linee Guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori e segnatamente gli articoli 4, comma 1 e art. 5, comma 1;
Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, occorre definire il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori, al fine di rendere omogenea la base dei dati del sistema informativo lavoro (SIL);
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il repertorio delle professioni;
D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) «servizi competenti», i centri per l'impiego, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, o gli altri organismi individuati con propri provvedimenti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
b) «elenco anagrafico», l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
c) «scheda professionale», il documento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
d) «scheda anagrafico-professionale», il documento standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale;
e) «modello di comunicazione», il modello informativo comune ed unitario secondo il quale i dati relativi a ciascun lavoratore vengono registrati nella scheda anagrafico-professionale;
f) «formato di trasmissione», le caratteristiche tecniche con cui i dati, registrati secondo il modello di comunicazione, vengono scambiati tra i «servizi competenti»;
g) «sistema di classificazione», l'insieme dei dizionari terminologici con cui sono codificati i dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale.
 
Art. 2.
Modello di scheda anagrafico-professionale
1. E' adottata la scheda anagrafico-professionale, secondo il modello di comunicazione di cui all'allegato A, il formato di trasmissione dei dati, di cui all'allegato B, il sistema di classificazione, di cui all'allegato C. Gli allegati formano parte integrante del presente decreto.
2. La scheda anagrafico-professionale costituisce la base dei dati del sistema informativo lavoro.
 
Art. 3.
Funzione certificativa della scheda
anagrafico- professionale
1. Limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonche' all'iscrizione in liste o elenchi speciali la scheda anagrafico-professionale ha valore certificativo.
 
Art. 4.
Manutenzione e modifiche del sistema
1. All'aggiornamento del sistema di classificazione provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Tavolo tecnico di cui all'Accordo dell'11 luglio 2002, secondo le modalita' indicate nell'allegato D.
 
Art. 5.
Modalita' di trasferimento dei dati
1. La trasmissione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale tra servizi competenti avviene esclusivamente per via informatica, secondo gli standard tecnici definiti nell'allegato E.
 
Art. 6.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2001, n. 151;
b) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2001, n. 168.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati
in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo
http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/
 
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