Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2007 (vai al sommario) |
REGIONE VENETO |
COMUNICATO |
Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36, recante disposizioni in materia di tributi regionali |
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF 1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle atti-vita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, e' determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura dell'1,4 per cento. 2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota cosi' determinata e' arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale e' arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque. 4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma e' innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. 5. Resta altresi' confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19. (Omissis). |
| Art. 7. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 17 dicembre 2007 Il presidente: Galan |
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