Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 30 ottobre 2007, n. 242
Regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia».

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visti gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera e);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio 2007 e 8 ottobre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Osservatorio nazionale sulla famiglia

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato "Osservatorio", quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione e' il seguente:
"Art. 29. - La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio e' ordinato sulla eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unita' familiare.".
"Art. 30. - E' dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibilmente con i
diritti dei membri della famiglia legittima.".
"Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.".
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 1999, n. 205, S.O.
- Il testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
"1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge
3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti locali e imprese; per sostenere le adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali".
"1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'organizzazione amministrativa e scientifica
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al
comma 1250".
- Il testo dell'art. 1, comma 19, lettera e) del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (testo
coordinato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
164), recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri e delega al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri e' il seguente:
"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a - d (omissis)
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato
il Ministero della solidarieta' sociale della relativa
attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente al Ministero della solidarieta' sociale,
fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto
in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non derivanti da
responsabilita' familiari", di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 maggio 2006, n. 116, reca il conferimento di incarichi
ai Ministri senza portafoglio.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 giugno 2006, n. 149, reca la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di
politiche per la famiglia, al Ministro senza portafoglio
on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (testo
coordinato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
S.O.) reca disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.":



 
Art. 2
Sede

1. L'Osservatorio, oltre che a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sede a Bari e a Bologna.
2. La sede di Bari provvede al coordinamento della partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quella di Bologna da parte degli enti locali.
3. Con apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, la regione Puglia e il comune di Bologna sono individuate le attivita' da affidare alle sedi decentrate di Bari e di Bologna.
 
Art. 3
Funzioni

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
2. L'Osservatorio svolge altresi' funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio: a) considera, tenendo conto dei principali indicatori socio
demografici, i cambiamenti strutturali della famiglia e delle
tipologie familiari, con particolare riferimento alle dinamiche di
formazione e di stabilita', ai compiti genitoriali ed alle
problematiche generazionali, con particolare attenzione per i
diritti della famiglia ai sensi dell'articolo 29 della
Costituzione; b) promuove sistemi di valorizzazione delle politiche dirette a
realizzare un modello di welfare che riconosca il ruolo attivo
della famiglia nella societa' e consideri la famiglia come risorsa
della comunita' e come soggetto sociale volto a garantire la piena
attuazione dei diritti dei suoi componenti; c) individua nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le
istituzioni, le imprese e le associazioni familiari; d) individua strategie per la promozione e il sostegno delle
relazioni e responsabilita' familiari con particolare attenzione
al ruolo dei genitori, all'attuazione dei diritti dei minori,
degli anziani e delle persone con disabilita' all'interno del
nucleo familiare; e) studia l'impatto delle politiche per la famiglia sulle politiche
di settore; f) procede alla raccolta e all'analisi dei dati concernenti le
politiche e le iniziative degli altri paesi dell'Unione europea in
favore della famiglia.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 1251, della citata legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
"1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si
avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia
al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con
le altre amministrazioni statali competenti e con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale
per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo,
promozionale e orientativo degli interventi relativi
all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche'
acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e
verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la
promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una
Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute,
una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
avente ad oggetto criteri e modalita' per la
riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a
potenziarne gli interventi sociali in favore delle
famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica
istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari".



 
Art. 4
Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia, d'ora in poi denominato "Ministro".
2. Sono organi dell'Osservatorio: a) il Presidente; b) l'Assemblea; c) il Comitato di coordinamento; d) il Consiglio tecnico-scientifico.
 
Art. 5
Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea e' composta: a) dal Ministro, che la presiede e ne nomina i componenti; b) da quindici componenti, dei quali due designati dal Ministro, di
cui uno con funzioni di vice-presidente e responsabile della sede
di Roma, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, del lavoro e della previdenza sociale, della salute,
della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dei diritti
e delle pari opportunita', delle politiche giovanili e attivita'
sportive, delle comunicazioni, dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare e dei trasporti; c) da tredici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) dal presidente della regione Puglia e dal sindaco di Bologna; e) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative; f) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di
lavoro dell'industria e di quelle del commercio e dell'artigianato
maggiormente rappresentative; g) da tre componenti designati dalle associazioni familiari di
carattere nazionale; h) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore
aventi carattere nazionale; i) da tre componenti designati dalle associazioni dei consultori
privati di carattere nazionale.
2. L'Assemblea delibera il programma annuale e triennale di attivita' dell'Osservatorio ed esprime il proprio parere sulla proposta di Piano di cui all'articolo 3, comma 2. Si esprime su ogni altra questione sottopostale dal suo presidente.



Nota all'art. 5:
- Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6
Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento e' composto dal Ministro, dal vicepresidente dell'Assemblea, dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da tre componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori di cui all'articolo 7, comma 1. Il Comitato di coordinamento ha funzioni di proposta in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea e svolge compiti di organizzazione dell'attivita' dell'Osservatorio e di attuazione del programma deliberato dall'Assemblea.



Nota all'art. 6:
- Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7
Consiglio tecnico-scientifico

1. L'Assemblea e il Comitato di coordinamento sono assistiti da un Consiglio tecnico-scientifico di dieci componenti, di cui due con funzioni di coordinatori delle attivita' scientifiche, nominati dal Ministro tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche sociali e familiari. Cinque componenti del Consiglio tecnico-scientifico sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico svolge le attivita' di studio, ricerca, analisi e documentazione di competenza dell'Osservatorio, secondo il programma deliberato dall'Assemblea.
3. I coordinatori delle attivita' scientifiche presiedono, secondo turnazione annuale, il Consiglio tecnico-scientifico e ne dirigono i lavori. Ciascun coordinatore assicura in particolare il coordinamento di un numero eguale di settori disciplinari rilevanti in ordine alla definizione, alla promozione e alla realizzazione delle politiche per la famiglia, secondo modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 5.
4. Il Consiglio tecnico-scientifico puo' essere integrato, in relazione a specifiche attivita' e previa deliberazione del medesimo, da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Osservatorio, sulla base di elenchi di esperti approvati dal Comitato di coordinamento ed aggiornati annualmente.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato di coordinamento.



Nota all'art. 7:
- Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8
Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. I responsabili delle sedi decentrate di Bari e di Bologna sono nominati dal Ministro, d'intesa rispettivamente con il presidente della regione Puglia e con il sindaco di Bologna. Il responsabile della sede di Roma e' il vicepresidente dell'Assemblea. I responsabili delle sedi decentrate partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento senza diritto di voto.
2. Ai componenti dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.
3. Ai componenti stabili del Consiglio tecnico-scientifico spetta un compenso omnicomprensivo per l'attivita' svolta; ai componenti che lo integrano per specifiche attivita', spetta un compenso commisurato alle attivita' stesse. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse disponibili.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia assicura la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di coordinamento e del Consiglio tecnico-scientifico.
 
Art. 9
Convenzioni e borse di studio

1. Per l'attuazione del programma annuale delle attivita' dell'Osservatorio, il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le universita' e con enti di ricerca pubblici e privati.
2. Il Capo del Dipartimento, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, bandisce concorsi per l'attribuzione di borse di studio biennali volte a consentire a laureati di frequentare dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione post-laurea in discipline attinenti alle politiche familiari. Le borse di studio sono attribuite, previa valutazione dei titoli e colloquio, da una commissione nominata dal Ministro, secondo modalita' e criteri definiti da un decreto del medesimo.
 
Art. 10
Finanziamento

1. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' con contributi di enti e soggetti pubblici e privati.
2. L'ammontare del finanziamento statale e' determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le somme afferenti ai contributi di cui al comma 1 sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono destinate al finanziamento dell'Osservatorio.
4. All'onere di parte statale derivante dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal fondo di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' determinate ai sensi del comma 2.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 244



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 19, comma 1, del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e' il seguente:
"Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1252, della citata legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
"1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con
proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo
delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui
ai commi 1250 e 1251.".



 
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