Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 30 ottobre 2007, n. 242 |
Regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Visti gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 19, lettera e); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio 2007 e 8 ottobre 2007; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Osservatorio nazionale sulla famiglia
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato "Osservatorio", quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e' il seguente: "Art. 29. - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio e' ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare.". "Art. 30. - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima.". "Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo.". Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O. - Il testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: "1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali". "1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250". - Il testo dell'art. 1, comma 19, lettera e) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e' il seguente: "19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a - d (omissis) e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarieta' sociale della relativa attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarieta' sociale, fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non derivanti da responsabilita' familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;". Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2006, n. 116, reca il conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2006, n. 149, reca la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche per la famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O.) reca disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.":
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| Art. 2 Sede
1. L'Osservatorio, oltre che a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sede a Bari e a Bologna. 2. La sede di Bari provvede al coordinamento della partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quella di Bologna da parte degli enti locali. 3. Con apposite convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, la regione Puglia e il comune di Bologna sono individuate le attivita' da affidare alle sedi decentrate di Bari e di Bologna. |
| Art. 3 Funzioni
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia. 2. L'Osservatorio svolge altresi' funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio: a) considera, tenendo conto dei principali indicatori socio demografici, i cambiamenti strutturali della famiglia e delle tipologie familiari, con particolare riferimento alle dinamiche di formazione e di stabilita', ai compiti genitoriali ed alle problematiche generazionali, con particolare attenzione per i diritti della famiglia ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione; b) promuove sistemi di valorizzazione delle politiche dirette a realizzare un modello di welfare che riconosca il ruolo attivo della famiglia nella societa' e consideri la famiglia come risorsa della comunita' e come soggetto sociale volto a garantire la piena attuazione dei diritti dei suoi componenti; c) individua nuovi modelli di relazione tra le famiglie, le istituzioni, le imprese e le associazioni familiari; d) individua strategie per la promozione e il sostegno delle relazioni e responsabilita' familiari con particolare attenzione al ruolo dei genitori, all'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilita' all'interno del nucleo familiare; e) studia l'impatto delle politiche per la famiglia sulle politiche di settore; f) procede alla raccolta e all'analisi dei dati concernenti le politiche e le iniziative degli altri paesi dell'Unione europea in favore della famiglia.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 1, comma 1251, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: "1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari".
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| Art. 4 Organi dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia, d'ora in poi denominato "Ministro". 2. Sono organi dell'Osservatorio: a) il Presidente; b) l'Assemblea; c) il Comitato di coordinamento; d) il Consiglio tecnico-scientifico. |
| Art. 5 Composizione e funzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea e' composta: a) dal Ministro, che la presiede e ne nomina i componenti; b) da quindici componenti, dei quali due designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice-presidente e responsabile della sede di Roma, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dei diritti e delle pari opportunita', delle politiche giovanili e attivita' sportive, delle comunicazioni, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dei trasporti; c) da tredici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) dal presidente della regione Puglia e dal sindaco di Bologna; e) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; f) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria e di quelle del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative; g) da tre componenti designati dalle associazioni familiari di carattere nazionale; h) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale; i) da tre componenti designati dalle associazioni dei consultori privati di carattere nazionale. 2. L'Assemblea delibera il programma annuale e triennale di attivita' dell'Osservatorio ed esprime il proprio parere sulla proposta di Piano di cui all'articolo 3, comma 2. Si esprime su ogni altra questione sottopostale dal suo presidente.
Nota all'art. 5: - Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 6 Comitato di coordinamento
1. Il Comitato di coordinamento e' composto dal Ministro, dal vicepresidente dell'Assemblea, dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da tre componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori di cui all'articolo 7, comma 1. Il Comitato di coordinamento ha funzioni di proposta in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea e svolge compiti di organizzazione dell'attivita' dell'Osservatorio e di attuazione del programma deliberato dall'Assemblea.
Nota all'art. 6: - Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7 Consiglio tecnico-scientifico
1. L'Assemblea e il Comitato di coordinamento sono assistiti da un Consiglio tecnico-scientifico di dieci componenti, di cui due con funzioni di coordinatori delle attivita' scientifiche, nominati dal Ministro tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche sociali e familiari. Cinque componenti del Consiglio tecnico-scientifico sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Consiglio tecnico-scientifico svolge le attivita' di studio, ricerca, analisi e documentazione di competenza dell'Osservatorio, secondo il programma deliberato dall'Assemblea. 3. I coordinatori delle attivita' scientifiche presiedono, secondo turnazione annuale, il Consiglio tecnico-scientifico e ne dirigono i lavori. Ciascun coordinatore assicura in particolare il coordinamento di un numero eguale di settori disciplinari rilevanti in ordine alla definizione, alla promozione e alla realizzazione delle politiche per la famiglia, secondo modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 5. 4. Il Consiglio tecnico-scientifico puo' essere integrato, in relazione a specifiche attivita' e previa deliberazione del medesimo, da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Osservatorio, sulla base di elenchi di esperti approvati dal Comitato di coordinamento ed aggiornati annualmente. 5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato di coordinamento.
Nota all'art. 7: - Per il testo all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8 Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio
1. I responsabili delle sedi decentrate di Bari e di Bologna sono nominati dal Ministro, d'intesa rispettivamente con il presidente della regione Puglia e con il sindaco di Bologna. Il responsabile della sede di Roma e' il vicepresidente dell'Assemblea. I responsabili delle sedi decentrate partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento senza diritto di voto. 2. Ai componenti dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato. 3. Ai componenti stabili del Consiglio tecnico-scientifico spetta un compenso omnicomprensivo per l'attivita' svolta; ai componenti che lo integrano per specifiche attivita', spetta un compenso commisurato alle attivita' stesse. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse disponibili. 4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia assicura la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di coordinamento e del Consiglio tecnico-scientifico. |
| Art. 9 Convenzioni e borse di studio
1. Per l'attuazione del programma annuale delle attivita' dell'Osservatorio, il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le universita' e con enti di ricerca pubblici e privati. 2. Il Capo del Dipartimento, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, bandisce concorsi per l'attribuzione di borse di studio biennali volte a consentire a laureati di frequentare dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione post-laurea in discipline attinenti alle politiche familiari. Le borse di studio sono attribuite, previa valutazione dei titoli e colloquio, da una commissione nominata dal Ministro, secondo modalita' e criteri definiti da un decreto del medesimo. |
| Art. 10 Finanziamento
1. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' con contributi di enti e soggetti pubblici e privati. 2. L'ammontare del finanziamento statale e' determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Le somme afferenti ai contributi di cui al comma 1 sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono destinate al finanziamento dell'Osservatorio. 4. All'onere di parte statale derivante dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal fondo di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' determinate ai sensi del comma 2. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 ottobre 2007 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 244
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 19, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e' il seguente: "Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.". - Il testo dell'art. 1, comma 1252, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: "1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.".
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