Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 dicembre 2007
Riconoscimento, al sig. Bocian Bernd, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Bocian Bernd, nato a Duisburg (Germania) il 6 aprile 1954, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia;
Considerato che l'istante e' in possesso del titolo accademico «Diplom-Sozialpadagoge (Dipl. Soz.PAd.)» conseguito presso la «Fachhochschule» di Dusseldorf in data 5 ottobre 1996;
Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale e del titolo di «Doktor der Philosophie» rilasciato dalla «Technische Universitat Berlin» in data 27 maggio 2002;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo «heilkundlich-praktischer Psicotherapeut» rilasciato dal «Landeshauptstadt Dusseldorf» in data 23 agosto 1994 e dell'«Approbation als Kinder und Jungendlichenpsychotherapeut/Kinder und Jungendlichenpsycherapeutin» dalla «Giunti di Dusseldorf» in data 9 maggio 2000;
Preso atto che l'istante ha dimostrato di essere stato ammesso a svolgere un dottorato di ricerca presso la facolta' di «Scienza dell'Educazione» della «Technischen Universitat Berlin» e ha inoltre dimostrato di aver svolto esperienza lavorativa;
Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 9 marzo 2007 e del 25 ottobre 2007;
Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunita', 5) psicologia dinamica, 6) psicologia della sviluppo e dell'educazione, 7) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 36 mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: 12 mesi presso un Consultorio familiare, 12 mesi presso un Centro di Salute mentale, 12 mesi presso un Servizio di psicologia dell'eta' evolutiva;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Bocian Bernd, nato a Duisburg (Germania) il 6 aprile 1954, cittadino tedesco, e riconosciuto l'attivita' professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunita', 5) psicologia dinamica, 6) psicologia della sviluppo e dell'educazione, 7) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 36 mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: 12 mesi presso un Consultorio familiare, 12 mesi presso un Centro di Salute mentale, 12 mesi presso un Servizio di psicologia dell'eta' evolutiva.
Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.
Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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