Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
DECRETO 18 dicembre 2007 |
Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunita' montane ed aggregazioni di comuni, in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'art. 11, comma 3, che dispone che, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed accertamento, i comuni possono, tra l'altro, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare, l'art. 66 che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettivita' (SPC); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'art. 43, comma 4, che dispone, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite le modalita' attuative dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi da 194 a 200, che disciplina i termini e le modalita' per il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007, concernente l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, che ha introdotto un nuovo regime convenzionale a decorrere dal 1° gennaio 2008; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, concernente le modalita' di partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, concernente il decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, in particolare, richiama il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007; Considerate le indicazioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del protocollo d'intesa Agenzia del territorio - ANCI 4 giugno 2007, ed in particolare la previsione che il sistema di interscambio rientra negli strumenti a supporto del decentramento;
Dispone:
Art. 1.
Accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria
1. Al fine di assicurare e garantire l'effettiva applicazione del principio di interoperabilita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, i comuni, le comunita' montane, le unioni dei comuni ed altre forme associative di comuni di cui all'art. 2 dello stesso decreto, fermo restando il divieto di cui all'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accedono al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale dell'Agenzia del territorio in esenzione dal versamento degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007. 2. I comuni, le comunita' montane, le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni accedono alla banca dati ipotecaria alle condizioni di cui al comma precedente, esclusivamente qualora ricorrano anche i presupposti di esenzione dalle tasse ipotecarie previsti dalla normativa vigente e dichiarino, all'atto dell'adesione alle condizioni generali di cui all'art. 2 del presente decreto, di utilizzare l'accesso per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dalla medesima normativa. |
| Art. 2.
Condizioni generali di accesso al servizio
1. L'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria e' consentito previa adesione dei soggetti di cui all'art. 1 alle condizioni generali di cui all'allegato A, recante «Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007», che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. L'adesione alle condizioni di cui al precedente comma avviene esclusivamente in via telematica e mediante sottoscrizione con firma digitale. |
| Art. 3.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non specificamente previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007. |
| Art. 4.
Norma transitoria
1. Al fine di garantire la continuita' nell'accesso alla banca dati ipocatastale, i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni e le altre forme associative di comuni, titolari, alla data del 31 dicembre 2007, della convenzione per l'accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria in esenzione dal versamento dei tributi catastali e delle tasse ipotecarie, mantengono l'accesso alle predette banche dati senza alcun onere fino e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008. |
| Art. 5.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 18 dicembre 2007
Il direttore dell'Agenzia: Picardi |
| Allegato A Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007 tra: l'Agenzia del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5 in persona del legale rappresentante, di seguito denominata «Agenzia» e: .... CF/PI: .... con residenza/sede in ..... rappresentato da .... in qualita' di .... di seguito denominato «Utente».
Premesso:
che l'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettivita' (SPC); che il comma 3 dell'art. 5 del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 include il sistema di interscambio negli strumenti a supporto del decentramento; che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 prevede la fruizione dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia del territorio da parte dei comuni; che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, concernente le modalita' di partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede espressamente la partecipazione dei comuni alle attivita' di accertamento tributario; che con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007 e' stato regolamentato l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunita' montane, unioni di comuni e altre forme associative di comuni; che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria. Tutto cio' premesso, l'Utente aderisce alle seguenti condizioni di accesso al servizio;
Art. 1. Oggetto
1. L'Utente e' abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria.
Art. 2. Importi dovuti
1. L'accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale e' consentito senza alcun onere per l'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007. 2. L'accesso alla banca dati ipotecaria e' consentito senza alcun onere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007; a tal fine, l'Utente dichiara di accedere alla banca dati ipotecaria esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti da almeno una delle seguenti norme di esenzione dalle tasse ipotecarie: art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992; art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 3. Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali
1. L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione delle presenti condizioni di accesso rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.
Art. 4. Gestione dei sistemi informativi
1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonche' di gestire le informazioni memorizzate. Ha, altresi', la facolta' di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilita' potra' gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, ne' per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
Art. 5. Disabilitazione
1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata disabilitazione dell'accesso al servizio. 2. L'utilizzo dell'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria in violazione dell'art. 2, comma 2, comporta l'immediata disabilitazione al servizio ed il recupero delle tasse ipotecarie non corrisposte. 3. La disabilitazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6. Foro competente
1. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente e' quello di Roma.
Art. 7. Durata
1. L'abilitazione all'accesso al servizio decorre dalla data di adesione alle presenti condizioni generali ed ha durata di dieci anni.
Art. 8. Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata. I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento e' effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia e' essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
Art. 9. Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del territorio - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Ufficio gestione contratti e convenzioni - Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio. p. l'Agenzia del territorio Il Direttore dell'Agenzia | pro-tempore Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai | sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 |L'utente*
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'utente approva specificamente i seguenti articoli 5 e 7. |L'utente* *Sottoscritto con firma digitale |
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