Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240
Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20;
Visto l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale e' stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato «CICLOPE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile

1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato «Osservatorio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
3. In particolare, l'Osservatorio:
a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attivita' svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;
b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;
c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;
d) informa sull'attivita' svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;
e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attivita' svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
g) acquisisce i dati inerenti le attivita' di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalita' e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneita';
h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, all'attivita' degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-bis della legge
3 agosto 1988, n. 269, recante «Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitu», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 agosto 1988, n. 185, e' il seguente:
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 20, della legge 6 febbraio 2006,
n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 2006, n. 38, e' il seguente:
«Art. 20. - All'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con
il compito di acquisire e monitorare i dati e le
informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la
repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata
l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per
raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle
amministrazioni, tutte le informazioni utili per il
monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le
pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche, per quanto attiene all'adozione dei
dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza
dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui
ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il decreto di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Il testo dell'art. 1, comma 19, lettera e) e
comma 22, lett. d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente:
«19. - Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
(omissis);
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato
il Ministero della solidarieta' sociale della relativa
attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente al Ministero della solidarieta' sociale,
fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto
in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;».
«22. - Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del comma 19:
(omissis);
d) quanto alla lettera e), il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro,
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
luglio 2007, n. 169.
- Il testo dell'art. e del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-bis della
legge 3 agosto 1998, n. 269, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' il
seguente:
«Art. 1 (Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. (Omissis).
2. L'osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla
dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il
30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita'
ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in
eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di
implementazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano
individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli
interventi da esso previsti, nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.».



 
Art. 2.

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e' presieduto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e' composto da sei componenti designati dal Ministro delle politiche per la famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da tre componenti designati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori.
2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Ministro delle politiche per la famiglia provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti.
3. Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il cui compenso e' determinato nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 338, reca la semplificazione del procedimento di
conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte
dei Ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 giugno 1994, n. 132, S.O.



 
Art. 3.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, che, per l'attuazione dei programmi di attivita' dell'Osservatorio puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le universita' e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare il Dipartimento si avvale, per le finalita' dell'Osservatorio, della collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
2. Ai componenti dell'Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' il
seguente:
«Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e l'adolescenza). - 1.
L'osservatorio di cui all'art. 1 si avvale di un Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del
centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il
Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare
qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
L'osservatorio annualmente elabora il programma di
attivita' del centro e ne definisce le priorita'.
2. Il centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 6 e 7,
evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente
regolamento il centro intrattiene rapporti di scambio, di
studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in
particolare, con il centro di studi e ricerche per
l'assistenza all'infanzia previsto dall'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni
unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre
1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».



 
Art. 4.

Banca dati

1. Presso l'Osservatorio e' istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.
2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Ministro delle politiche per la famiglia conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalita' di tracciabilita' dei dati.
 
Art. 5.

Dati sensibili e giudiziari

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'articolo 4.
 
Art. 6.

Oneri di funzionamento

1. Agli oneri per la istituzione e per la gestione dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente regolamento si provvede a norma dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 245



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1-bis, della legge
3 agosto 1998, n. 269, si vedano le note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone