Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240 |
Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20; Visto l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006; Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale e' stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato «CICLOPE»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1.
Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato «Osservatorio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia. 2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. 3. In particolare, l'Osservatorio: a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attivita' svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi; b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni; c) promuove studi e ricerche sul fenomeno; d) informa sull'attivita' svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate; e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attivita' svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269; f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; g) acquisisce i dati inerenti le attivita' di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalita' e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneita'; h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, all'attivita' degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1988, n. 185, e' il seguente: «Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il testo dell'art. 20, della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, n. 38, e' il seguente: «Art. 20. - All'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche, per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il decreto di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Il testo dell'art. 1, comma 19, lettera e) e comma 22, lett. d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente: «19. - Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: (omissis); e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarieta' sociale della relativa attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarieta' sociale, fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;». «22. - Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19: (omissis); d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2007, n. 169. - Il testo dell'art. e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' il seguente: «Art. 1 (Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. (Omissis). 2. L'osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.».
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| Art. 2.
Composizione dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e' presieduto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e' composto da sei componenti designati dal Ministro delle politiche per la famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da tre componenti designati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori. 2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Ministro delle politiche per la famiglia provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti. 3. Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il cui compenso e' determinato nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, reca la semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, S.O.
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| Art. 3.
Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio
1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, che, per l'attuazione dei programmi di attivita' dell'Osservatorio puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le universita' e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare il Dipartimento si avvale, per le finalita' dell'Osservatorio, della collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 2. Ai componenti dell'Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' il seguente: «Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. L'osservatorio di cui all'art. 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'osservatorio annualmente elabora il programma di attivita' del centro e ne definisce le priorita'. 2. Il centro ha i seguenti compiti: a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia; e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. 3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».
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| Art. 4.
Banca dati
1. Presso l'Osservatorio e' istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate. 2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Ministro delle politiche per la famiglia conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalita' di tracciabilita' dei dati. |
| Art. 5.
Dati sensibili e giudiziari
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'articolo 4. |
| Art. 6.
Oneri di funzionamento
1. Agli oneri per la istituzione e per la gestione dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente regolamento si provvede a norma dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 245
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, si vedano le note alle premesse.
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