Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2007
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, risultati revocati nel corso dell'anno 2006 e delle relative modalita' di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresi' lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005), con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, come concordato dalle Commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari del contributo statale recato dal precedente comma 28, nonche' le relative modalita' di erogazione;
Visto l'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale e' stata autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le modalita' previste dal successivo comma 29;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005), con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, adottato in data 31 maggio 2005 dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica, sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari del contributo statale recato per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 dall'art. 2-bis della citata legge n. 43 del 2005, nonche' le relative modalita' di erogazione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2006) con il quale sono stati individuati i contributi da attribuire agli enti beneficiari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione di quelli determinati per gli anni 2006 e 2007 con il citato decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Vista la nota n. 0157822 del 30 novembre 2006, con la quale, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 luglio 2005 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006, sono stati trasmessi ai Presidenti delle Commissioni parlamentari sopra citate, l'elenco degli enti inadempienti ed il riepilogo dei contributi di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (per un importo complessivo di Euro 17.625.000) e all'art. 2-bis della legge n. 43 del 2005 (per un importo di Euro 750.000) da considerarsi revocati per l'anno 2006, ai fini della relativa riassegnazione da effettuarsi con le medesime modalita' previste dal comma 29 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, in favore di enti e per gli interventi da individuare con apposito atto di indirizzo parlamentare;
Vista la nota dei Presidenti delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con la quale e' stata trasmessa la risoluzione in materia di riassegnazione dei contributi di cui alle legge n. 311 del 2004 e alla legge n. 43 del 2005, risultati revocati nel corso dell'anno 2006, nel testo approvato dalle stesse Commissioni parlamentari il 27 settembre 2007;
Vista la nota dei Presidenti delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 ottobre 2007, con la quale sono stati segnalati alcuni errori materiali contenuti nella sopra richiamata risoluzione, al fine di provvedere alle necessarie correzioni;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione, sulla base delle priorita' individuate dal Parlamento, degli interventi e degli enti destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 2-bis della legge n. 43 del 2005 risultati revocati nel corso dell'anno 2006, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' all'individuazione delle caratteristiche delle attestazioni che gli enti beneficiari devono trasmettere allo stesso Dipartimento, entro i termini indicati dal comma 29 del citato art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004;

Decreta:

Art. 1.
1. I contributi statali di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in relazione ai quali e' stata disposta la revoca nel corso dell'anno 2006 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 luglio 2005 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2006, sono destinati al finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati negli allegati elenchi 1 e 2, che formano parte integrante del presente decreto, al fine di tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.
 
Art. 2.
1. Le quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2 e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante corrispondenti erogazioni a valere sulle autorizzazioni di spesa recate per l'anno 2006 dalle leggi citate all'art. 1, iscritte nel conto dei residui del capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.
 
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati negli allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello A), che fa parte integrante del presente decreto, distintamente per ciascun intervento finanziato.
2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi individuate negli allegati elenchi 1 e 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere la dichiarazione che il contributo individuato in proprio favore ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 29 febbraio 2008 e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo stesso tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati negli allegati 1 e 2 sono tenuti a compilare, una attestazione conforme all'allegato modello B), che fa parte integrante del presente decreto, distintamente per ciascun intervento finanziato.
2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi individuate negli allegati elenchi 1 e 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.
 
Art. 5.
1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A) - Ufficio X - via XX Settembre n. 97, 00187 - Roma, entro il termine perentorio del 31 marzo 2008, pena la revoca del contributo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dal successivo art. 7, copia delle attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 deve essere tempestivamente inoltrata, tramite fax (al numero 06-47614438), all'ufficio indicato al comma 1, unitamente a copia della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'ufficio postale accettante.
4. Contestualmente all'invio delle attestazioni, i soggetti beneficiari dei contributi devono fornire, inoltre, l'indicazione dei nominativi e dei recapiti (telefonici, fax o e-mail) cui fare riferimento qualora si renda necessario acquisire eventuali elementi integrativi utili al completamento dell'istruttoria.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli articoli 3 e 4, provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2, sulla base dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile nel corso dell'anno 2008 sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari del contributo statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Trasferimenti finanziari a carico del bilancio».
 
Art. 7.
1. Le quote dei contributi statali individuati negli allegati elenchi 1 e 2 devono intendersi revocate qualora gli enti beneficiari non provvedano agli adempimenti posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5, per essere riassegnate secondo la procedura prevista dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.
2. A tal fine, entro il mese di aprile 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi, nonche' i tempi e le modalita' di attribuzione.
3. Nel caso in cui i tempi di acquisizione dell'atto di indirizzo di cui al comma 2 non consentano l'adozione del decreto ministeriale richiamato nello stesso comma 2 entro il 31 ottobre 2008, e quindi in tempo utile per individuare termini per gli adempimenti previsti dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 che possano essere assolti entro l'anno 2008, le quote dei contributi di cui al comma 1 devono considerarsi revocate definitivamente, non essendo piu' consentito il loro mantenimento oltre il 31 dicembre 2008 alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa
 
Allegato

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