IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varieta' di frumento duro denominata «Artemide»; Considerato che la denominazione «Artemide» e' stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 4 del 2007 e che non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tale denominazione; Considerato pertanto concluso l'esame della denominazione proposta; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta, nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
frumento duro ===================================================================== Codice | Denominazione |Responsabile della conservazione in purezza ===================================================================== 11215 | Artemide | Eurodur - Francia
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2007
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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