IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare l'allegato VII, sez. B - 4 che conferisce agli Stati membri la facolta' di limitare o proibire l'utilizzo di talune indicazioni complementari, tra cui il nome della varieta' di vite, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti nel loro territorio; Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare l'art. 27 che consente agli Stati membri produttori di stabilire disposizioni supplementari per quanto concerne l'utilizzo in designazione delle indicazioni facoltative conformemente al citato disposto dell'allegato VII, sez. B - 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 6 marzo 1995, con il quale in applicazione della regolamentazione comunitaria all'epoca vigente e' stato limitato l'uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini; Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino e, in particolare, l'art. 2 concernente le disposizioni per l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' di viti dei vitigni con l'indicazione «vitigno autoctono italiano»; Vista la richiesta presentata dalla Regione Sardegna con nota datata 3 ottobre 2006 e successive note integrative, intesa ad ottenere la limitazione dell'uso del nome del vitigno autoctono «Cannonau» unicamente nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine ricadenti nel territorio della Regione Sardegna; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 7 giugno 2007, favorevole all'accoglimento della richiesta in questione nei termini di cui al citato decreto ministeriale 6 marzo 1995, che dispone in termini generici la limitazione dell'uso delle vitigni elencati nella designazione e presentazione dei vini DOC e DOCG; Considerato che nel Registro nazionale delle varieta' di vite in corrispondenza del citato vitigno «Cannonau» e' riportato il sinonimo «Cannonao» e che gli stessi nomi «Cannonau» e «Cannonao» figurano nel predetto Registro anche in qualita' di sinonimi dei vitigni «Alicante» e «Tocai rosso»; Atteso che, a seguito degli accertamenti effettuati presso l'Infocamere e le competenti Regioni, non sono state rivendicate negli anni trascorsi produzioni, a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, facenti riferimento ai sinonimi «Cannonau» e «Cannonao» dei citati vitigni «Alicante» e «Tocai rosso» e che, pertanto, non sussiste l'interesse, anche futuro, all'utilizzo dei sinonimi in questione per le relative produzioni DO o IGT delle Regioni in cui sono autorizzati alla coltivazione i predetti vitigni «Alicante» e «Tocai rosso»; Considerato che nella realta' vitivinicola nazionale esistente l'utilizzo del vitigno «Cannonau» e' stato finora utilizzato ai soli fini della designazione dei vini a denominazione di origine della Regione Sardegna e che, pertanto, per la fattispecie considerata la formulazione del parere del citato Comitato nazionale vini DO e IGT coincide con i termini nei quali e' stata formulata la predetta richiesta della Regione Sardegna; Ritenuto, pertanto, in accoglimento della richiesta in questione e nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 2 della citata legge n. 82/2006, di dover adottare il provvedimento per limitare l'uso del nome del vitigno autoctono «Cannonau», nonche' del relativo sinonimo «Cannonao», alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine della Regione Sardegna, in conformita' alla citata normativa comunitaria ed alle disposizioni dei relativi disciplinari di produzione;
Decreta: Articolo unico
1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1995 richiamato in premessa, l'utilizzo del vitigno «Cannonau», nonche' del sinonimo «Cannonao», e' riservato alla esclusiva designazione e presentazione dei vini DOC e DOCG della Regione Sardegna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2007
Il Ministro: De Castro |