Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 23 luglio 2007
Parita' di accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223,
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28 alla determinazione per l'anno 2007 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2007 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;
Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2006, stabilisce per l'anno 2007 un tasso di inflazione programmata pari al 2,2%;

Decreta:

Art. 1.
1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2007 e' determinato per le emittenti radiofoniche in euro 8,02 e per le emittenti televisive in euro 24,06 indipendentemente dalla durata del messaggio.
2. Della somma di euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2007 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o refendarie, euro 1.109.712,65 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e euro 2.219.425,35 alle emittenti televisive locali.
3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme.

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Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 209
 
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