Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2007
Modifiche ed integrazioni alla disciplina delle modalita' di comunicazione dei dati da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalita' con cui AAMS puo' concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta';
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 12 aprile 2007, n. 452, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per l'anno solare;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 23 aprile 2007, n. 535, concernente i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS 31 ottobre 2007, n. 1049, contenente le modifiche alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico, con particolare riferimento alle comunicazioni relative agli ultimi due periodi contabili dell'anno 2007;
Considerate le problematicita', evidenziate dai concessionari di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, emerse in sede di applicazione del decreto 23 aprile 2007, n. 535, con specifico riferimento alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico;
Considerata l'esigenza di modificare i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 aprile 2007, n. 452, e 23 aprile 2007, n. 535, in ragione dei provvedimenti amministrativi in corso di emanazione diretti a disciplinare l'attivita' ed i livelli di servizio richiesti ai concessionari di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;
Considerata, quindi, la necessita' di tener conto degli eventi che non consentono la momentanea estrazione dei contatori degli apparecchi, con modalita' coerenti con i livelli di servizio richiesti ai concessionari, ai sensi di quanto previsto nella convenzione di concessione;
Visto il parere espresso dalla Direzione per i giochi in data 3 dicembre 2007;
Ritenuta, pertanto, l'indifferibile necessita' di adeguare conseguentemente la disciplina delle modalita' di comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati relativi agli apparecchi da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

Decreta:

Art. 1.
1. Nel decreto direttoriale 12 aprile 2007, n. 452, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 4, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»;
b) all'art. 4, comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni ed integrazioni,» sono inserite le seguenti: «prevista per le omesse, incomplete o non veritiere comunicazioni di cui al comma 13-bis, lettera e), dell'art. 39 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003,»;
c) nell'allegato tecnico, al paragrafo 2, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»;
d) nell'allegato tecnico, al paragrafo 6, le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo».
 
Art. 2.
1. Nel decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, le parole: «ai sensi dell'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 2,»;
b) all'art. 2, comma 1, lettera a), le parole: «il contatore dell'ultimo giorno del periodo contabile comunicato entro i tre giorni successivi alla data di estrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «il contatore estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile o, in mancanza, nei quattordici giorni precedenti e comunicato entro i tre giorni successivi alla fine del periodo stesso,»;
c) all'art. 2, comma 1, lettera b), le parole: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio dell'anno successivo»;
d) all'art. 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) si intendono regolarmente effettuate se il concessionario, per gli apparecchi per i quali sussiste l'obbligo di tali comunicazioni, ha trasmesso:
almeno il 90 per cento delle suddette comunicazioni;
almeno un contatore nel periodo contabile per la restante percentuale.»;
e) all'art. 2, comma 2, lettera b), le parole: «che comporti la inizializzazione dei contatori dell'apparecchio» sono sostituite dalle seguenti: «che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica, tranne i casi in cui non sia possibile l'estrazione del predetto contatore da documentare con le modalita' indicate nel paragrafo 2-bis dell'allegato tecnico»;
f) all'art. 2, comma 3, le parole: «almeno ogni trenta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta in ciascun periodo contabile»;
g) all'art. 2, comma 3-bis, le parole: «al comma 1, lettera a),», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, lettera a), e 3»;
h) all'art. 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il concessionario, nello stesso giorno in cui si verificano, e' tenuto a comunicare:
l'intervento di manutenzione straordinaria che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica;
l'eventuale inizializzazione dei relativi contatori;
il luogo di ubicazione dello stesso apparecchio nel corso della manutenzione;
il successivo collegamento dell'apparecchio alla rete telematica a seguito dell'ultimazione del predetto intervento di manutenzione.
2. La comunicazione e' effettuata, tramite la rete telematica, con le modalita' indicate nel paragrafo 3-bis dell'allegato tecnico.
 
Art. 3.
1. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sostituisce integralmente quello allegato al decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535.
 
Art. 4.
1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle comunicazioni relative alla determinazione del PREU dovuto a decorrere dal periodo contabile gennaio-febbraio 2008, nonche' alle comunicazioni relative al contatore annuale del 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2007

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171
 
Allegato Tecnico

Contenente le modalita' per la comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonche' degli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale
unico dovuto.
1. Eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).

Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del presente decreto:
dismissione;
cessione all'estero;
risoluzione del contratto.

2. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 2.

Con riferimento all'art. 2, comma 4, del presente decreto, il contatore ed il contatore annuale estratti da ciascun apparecchio di gioco sono comunicati secondo le seguenti modalita':
a) contatore: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 670 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione»;
b) contatore annuale: la trasmissione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS avviene tramite il messaggio codice 603 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

2-bis. Modalita' per documentare i casi in cui non e' possibile
l'estrazione del contatore di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

Con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto, la comunicazione degli eventi che hanno determinato la mancata estrazione del contatore avviene utilizzando il messaggio codice 724, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

3. Modalita' di comunicazione dei dati relativi all'ubicazione.

Con riferimento all'art. 3, comma 1, del presente decreto, la comunicazione dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS della collocazione in magazzino e della successiva ricollocazione in esercizio avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo ubicazione.

3-bis. Modalita' di comunicazione dei dati relativi all'intervento di
manutenzione straordinaria.

Con riferimento all'art. 3, comma 1-bis, del presente decreto, la comunicazione dell'intervento di manutenzione straordinaria che comporti il venir meno del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica avviene utilizzando il messaggio codice 724, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».
Nel caso in cui il luogo di ubicazione dell'apparecchio nel corso della manutenzione non sia gia' censito nelle banche dati del sistema centrale di AAMS, il concessionario comunichera' la nuova ubicazione utilizzando il messaggio codice 362 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

4. Eventi di cui all'art. 3, comma 2.

Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto:
furto;
incendio;
dismissione;
cessione all'estero;
confisca;
sequestro;
dissequestro.

5. Modalita' di comunicazione degli eventi di cui all'art. 3, comma
2.

L'ufficio di AAMS all'atto dell'acquisizione nella banca dati del sistema centrale di AAMS della dichiarazione presentata dal concessionario per comunicare gli eventi di cui al paragrafo 4 del presente allegato, provvede all'invio dal sistema centrale di AAMS al sistema di elaborazione del concessionario del messaggio codice 015 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

6. Modalita' di comunicazione del trasferimento di titolarita' del
nulla osta.

Con riferimento all'art. 3, comma 3, del presente decreto, la comunicazione del trasferimento di titolarita' del nulla osta avviene utilizzando l'apposito campo del messaggio codice 670, previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario, che trasferisce detta titolarita', al sistema centrale di AAMS.
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo, codice messaggio 013, prevista nelle «Specifiche di comunicazione», privo di codice errore corrispondente al campo indicante il concessionario che ha acquisito la titolarita'.

7. Modalita' di comunicazione dell'utilizzo del credito annuale.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, del presente decreto, la scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito annuale prevista dall'art. 7, comma 3 del decreto 12 aprile 2007, e' comunicata dal concessionario utilizzando l'apposito messaggio, codice 812, previsto nelle «Specifiche di comunicazione».
Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione.».
 
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