Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 ottobre 2007, n. 238
Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, concernente «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» e, in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante «Interventi nel settore dei trasporti» e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1990, «Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il quale sono state individuate le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale, nonche' i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2003, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», che apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato;
Visto l'annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominato «annesso ICAO»;
Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO;
Visto il Volume II dell'Annesso ICAO inerente gli eliporti, in vigore dal 15 novembre 1990;
Visto il regolamento ENAC, edizione 2 del 1° marzo 2004 recante «Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri»;
Considerata la necessita' di aggiornare il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, citato;
Sentito il Ministero dei trasporti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data 1° ottobre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini antincendio si definisce:
a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II;
b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita' secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;
c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;
d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;
e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;
f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;
h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 dicembre 1980, n. 930, reca: «Norme sui
servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di
supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1981, n. 7.
- Il testo dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n.
384 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante
norme sui servizi antincendi negli aeroporti), e' il
seguente:
«Art. 4. - 1. Le abilitazioni di cui all'art. 3 della
citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal servizio
ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del
Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del
4 novembre 1985, le modalita' di pagamento delle
prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modificazioni e integrazioni, possono prevedere
l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi.
Fino all'adozione del regolamento di cui al primo
comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425,
l'entita' del deposito provvisorio, di cui all'ultimo
comma dell'art. 3 e all'art. 6 della citata legge n. 966
del 1965, e' commisurata alle prestazioni effettuate nel
semestre o nell'anno precedente.
3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto
comma dell'art. 687 del codice della navigazione, per
quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti,
sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito
il Ministro dei trasporti.».
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 7, del decreto-legge 4 ottobre
1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1996, n. 611 (Interventi nel settore dei
trasporti), e' il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di elisuperfici). - 1.
In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla
disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a
livello del suolo.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad
applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonche' a
quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono
attivita' di trasporto pubblico passeggeri di linea, a
quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle
comunque destinate ad attivita' sanitarie e di soccorso.».
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca:
«Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art.
11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n.
258.
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990,
n. 121, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento
recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio
negli eliporti».
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca:
«Approvazione della Convenzione internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante:
«Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518,
concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di
atterraggio», e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Per "aviosuperficie" si
intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di
aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
2. Per "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie
destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia
un eliporto.
3. Per "idrosuperficie" si intende un'aviosuperficie
destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri
muniti di galleggianti.
4. Per "aviosuperficie in pendenza (AP)" si intende una
aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la
differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo
l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa,
superi il due percento.
5. Per "aviosuperficie non in pendenza (ANP)" si
intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta
dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella
minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di
questa, non ecceda il due percento.
6. Per "elisuperficie in elevazione" si intende una
elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di
tre metri o piu' rispetto al livello del terreno.».
- Il testo dell'art. 701 del decreto legislativo
9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del
Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge
9 novembre 2004, n. 265), e' il seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono
aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed
all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono
disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le
competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.».



 
Art. 2.

Scopo ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) eliporti;
b) elisuperfici di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, lettera a), e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.



Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 2, comma 2, lettera a), 7 e
14, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 1° febbraio 2006, e' il seguente:
«Art. 2 (Applicabilita). - 1. (Omissis).
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture
militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del
Dipartimento della protezione civile;».
«Art. 7 (Elisuperfici occasionali). - 1. E' considerata
elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni
idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni
occasionali di decollo e atterraggio.
2. Al fine di determinare l'adeguatezza della
elisuperficie occasionale, il pilota effettua una
ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la dimensione minima dell'area di approdo e
decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza
compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori
in moto;
b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del
fondo devono essere idonei alla effettuazione delle
operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in
superficie;
c) esistenza di un sufficiente spazio circostante
libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in
condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di
approdo;
d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le
traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da
poter essere superati con i margini previsti dalle norme
generali, sia in fase di approdo che di decollo;
e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o
oggetti che possano ostacolare le operazioni;
f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono
comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di
case e assembramenti di persone.
3. L'uso di elisuperfici occasionali e' consentito nei
seguenti casi:
a) effettuazione di attivita' aerea occasionale, non
superiore a cento movimenti per anno, in condizioni VFR
diurno;
b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.
4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono
necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del
presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio;
il pilota e' responsabile della scelta dell'area e della
condotta delle operazioni.
5. L'uso delle elisuperfici occasionali e' consentito
anche per lo svolgimento di attivita' aerea privata ed e'
limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio
nazionale senza scali intermedi in territorio di altro
Stato.
6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su
un'area di proprieta' privata e' subordinato al consenso
del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali
sono ubicate su un'area di proprieta' dello Stato o di enti
pubblici, l'uso e' subordinato al nulla osta o alla
concessione d'uso da parte della competente autorita'
amministrativa.
7. Il pilota e' responsabile del rispetto della
normativa vigente in materia di uso del territorio e di
tutela dell'ambiente.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7
non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza,
operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio,
soccorso ed emergenza.».
«Art. 14 (Assistenza antincendio). - 1. Devono essere
dotate di assistenza antincendio:
le elisuperfici in elevazione;
le elisuperfici che costituiscono la base per le
operazioni di trasporto pubblico e HEMS;
le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e
quelle utilizzate per attivita' di trasporto pubblico, ove
si svolgono con continuita' operazioni di trasporto con una
media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per
ogni semestre di riferimento;
le elisuperfici che costituiscono la base per le
operazioni di attivita' aeroscolastica.
L'assistenza antincendio deve essere conforme alle
disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, e
pertanto:
l'elisuperficie deve essere classificata in accordo
alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti
estinguenti e dotazioni;
nel corso delle operazioni deve essere disponibile,
secondo necessita', personale abilitato per l'assistenza
antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi
autorizzare impianti automatici quale mezzo di
soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.
2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il
gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformita'
dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al
comma precedente.».



 
Art. 3.

Assistenza antincendio

1. Gli eliporti e le elisuperfici di cui all'articolo 2, comma 1, sono dotati del servizio di assistenza antincendio secondo le previsioni del presente decreto e sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 23 dicembre
1980, n. 930, e' il seguente:
«Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
l'espletamento del servizio antincendi e' assicurato, a
proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui
all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano
la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti
pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione
passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita
abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o
interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento
della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di
capacita' tecnica. Le modalita' per il conseguimento
dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
titolari o degli enti sopra indicati.
Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
aerea sia gestita da piu' enti, questi dovranno
consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi
antincendi.
Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
di personale e la consistenza e le caratteristiche dei
mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
cui al primo comma.
La responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione
del servizio antincendi, il Ministero dell'interno
riscontri inadempienze o difformita' rispetto a quanto
stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
non si fara' luogo all'emanazione di apposito decreto
ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Nel caso che la prestazione del servizio venga
effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
richiesto nel prevalente interesse del privato. Le
prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo
Stato sono effettuate gratuitamente.».



 
Art. 4.

Responsabile dell'assistenza antincendio

1. Il responsabile dell'assistenza antincendio e' il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile e' il gestore aeroportuale definito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 si vedano
le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3.



 
Art. 5.

Classificazione antincendio degli eliporti e delle elisuperfici

1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti, delle dotazioni e degli organici che devono essere disponibili, negli eliporti e nelle elisuperfici, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero piu' lungo che li utilizza regolarmente.
 
Art. 6.

Eliporti ed elisuperfici a livello del terreno

1. Le quantita' minime di sostanze estinguenti nonche' le relative portate minime sono stabilite nell'allegata tabella B.
2. Gli estinguenti per gli eliporti devono essere disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e velocita', tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilita' e di stato della superficie, su tutta l'area dell'eliporto e su quelle immediatamente esterne relative ai sentieri di avvicinamento. La quantita' di concentrato schiumogeno, da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua piu' liquido schiumogeno).
3. Qualora i sentieri di avvicinamento degli eliporti insistano su aree non praticabili da automezzo, lo stesso puo' essere sostituito, in relazione all'agente estinguente principale, da un impianto fisso o mobile di pari potenzialita' e tale da garantire le prestazioni previste dalla tabella B su tutta l'area da proteggere.
4. Per le elisuperfici, il veicolo attrezzato di cui al comma 2, in relazione all'agente estinguente principale, puo' essere sostituito da un impianto di estinzione fisso di tipo manuale o automatico ovvero mobile di potenzialita' tale da garantire la copertura di tutta l'area di atterraggio/decollo, anche in condizioni meteo avverse, ma compatibili con il volo degli elicotteri. L'impianto di estinzione fisso, qualora preveda l'uso di monitori, questi devono essere non meno di due con possibilita' di rotazione di 360° in moto continuo ed opportunamente disposti. Ciascun monitore deve essere in grado, in caso di danneggiamento o impossibilita' di uso dell'altro/altri monitore/i, di erogare da solo l'agente estinguente necessario, con una gittata atta a coprire ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Se utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo deve garantire la copertura dell'area di atterraggio/decollo e rotazione a 360°, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti. Se utilizzato l'impianto di estinzione di tipo mobile, questo deve avere una capacita' estinguente pari o superiore a quella dell'impianto fisso. E' possibile sostituire in tutto o in parte la quantita' minima di acqua, destinata alla produzione della schiuma, con gli agenti complementari previsti dalla tabella B purche' sia adottata l'equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere, ogni 0,66 litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica; in questo caso e' prescritto l'automezzo antincendio.
5. Qualora nell'eliporto o nell'elisuperficie sia installato l'impianto fisso automatico o mobile, al posto dell'automezzo antincendio, il tempo di risposta e' nullo e non e' ammessa la sostituzione dell'agente estinguente principale con quello complementare; fanno eccezione le strutture situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua puo' congelare: in tal caso l'agente complementare deve essere disponibile su idonee apparecchiature.
6. Gli eliporti e le elisuperfici a livello del terreno, laddove le condizioni locali lo consentano, sono collegati con la rete viaria esterna in modo da consentire l'accesso di mezzi di soccorso di qualsiasi tipo e devono essere in grado di allertare i servizi di soccorso nelle situazioni d'emergenza.
 
Art. 7.

Eliporti in ambito aeroportuale

1. Nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non e' necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali esistenti, purche' il livello di protezione sia riferito ai valori piu' alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendio dell'eliporto e dell'aeroporto ed il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti.
 
Art. 8.

Eliporti ed elisuperfici in elevazione

1. Le quantita' minime di sostanze estinguenti e le relative portate sono stabilite nell'allegata tabella C.
2. Non e' consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari ad eccezione di quelle situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua puo' congelare.
3. Le quantita' minime d'acqua specificate nella tabella C non possono essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche richieste.
4. Il sistema antincendio a schiuma, se utilizzante monitori, e' costituito da non meno di due monitori opportunamente disposti con possibilita' di rotazione di 360° in moto continuo, atti a coprire ogni punto dell'area di atterraggio/decollo e le pertinenze che siano interessate dall'eventuale incidente. Ogni monitore, in caso di danneggiamento o impossibilita' di uso dell'altro/altri monitore/i esistente/i, eroga da solo l'agente estinguente necessario, con la relativa gittata, su ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Qualora utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo garantisce la copertura dell'area di atterraggio/decollo e le eventuali pertinenze, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti; qualora la superficie da proteggere lo consenta, l'impianto fisso manuale od automatico puo' essere sostituito da un impianto mobile avente capacita' estinguenti pari o superiori a quelle previste per l'impianto fisso.
5. Per il servizio di assistenza antincendio e di soccorso il tempo di risposta e' nullo.
6. Per gli eliporti e le elisuperfici su piattaforme fisse in acqua, saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, se gia' provviste di impianto antincendio schiuma e polvere, realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto 2 aprile 1990, n. 121, e' consentito l'uso dello stesso purche' siano rispettate le quantita', qualita' e portate minime stabilite nell'allegata tabella D.



Nota all'art. 8:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 9.

Personale addetto

1. Il personale addetto non puo' essere inferiore a due unita' per gli eliporti/elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a quattro unita' per quelle di classe H3. La presenza di tale personale non e' richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo della giornata, sulle piattaforme fisse in acqua, abitualmente non presidiate ed anche nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse.
2. In presenza di impianti automatici di rilevazione ed estinzione, il personale addetto puo' scendere ad una unita' per le elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a due unita' per quelle di classe H3.
3. Gli addetti al servizio di assistenza antincendio e di soccorso devono essere in possesso di apposita abilitazione, in conformita' con quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. L'abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, e successive modifiche, e' riferita alla classe antincendio dell'eliporto o elisuperficie su cui il personale svolge il servizio di assistenza. L'abilitazione e' valida, per classi antincendio pari od inferiori, su tutto il territorio nazionale a condizione che il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie su cui opera detto personale rilasci apposita dichiarazione, indirizzata al Dipartimento dei Vigili del fuoco ed al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio. La dichiarazione attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica, in relazione alla conoscenza dell'infrastruttura e delle procedure specifiche, nonche' all'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei dispositivi di protezione individuale presenti.
4. Per gli eliporti e le elisuperfici situati su piattaforma fissa in acqua, il componente della Direzione aeroportuale, in seno alla commissione di esame per l'abilitazione del personale addetto al servizio antincendio, e' sostituito da un componente della Capitaneria di porto, per quanto di competenza.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1980, n. 930, si veda la nota all'art. 3.
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1981, n. 95,
reca: «Abilitazione all'espletamento del servizio
antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A
allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le
dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in
relazione alla classificazione dell'aeroporto».



 
Art. 10.

Equipaggiamento e scorta

1. L'equipaggiamento d'emergenza e' conforme a quanto riportato nella tabella E.
2. Negli eliporti ed elisuperfici, oltre ai quantitativi minimi degli agenti estinguenti previsti dal presente decreto, e' presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; in mancanza l'eliporto/elisuperficie non e' operativo ai fini dell'assistenza antincendio.
 
Art. 11.

Infrastrutture e rifornimento

1. Le infrastrutture e gli impianti per il rifornimento presenti sull'area devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa di prevenzione incendi relativa all'immagazzinamento, impiego e o vendita di oli minerali.
2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri a bordo ed e' obbligatoria la presenza del personale antincendio con idonee attrezzature.
 
Art. 12.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il gestore adegua il complesso del servizio di assistenza antincendio e soccorso al variare delle norme nazionali.
2. Il gestore provvede alla manutenzione delle attrezzature al fine di garantire la loro efficienza ed affidabilita', nonche' all'addestramento periodico e mensile del personale addetto. A tal fine, per il controllo della qualita' del servizio antincendio, il gestore tiene aggiornati i registri di presenza del personale, delle prove periodiche di allarme, delle prove a fuoco, della consistenza e consumo degli estinguenti completa di data di scadenza di ogni partita.
3. Il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie esistente adegua il proprio servizio di assistenza antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 ottobre 2007

Il Ministro: Amato

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 171



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, si vedano le note alle
premesse.



 
Tabella A

CLASSI ANTINCENDIO DEGLI ELIPORTI E DELLE ELISUPERFICI

=====================================================================
| Lunghezza fuori tutto dell'elicottero di Classe antincendi| riferimento ===================================================================== H1 | da 0 m. a 15 metri non compresi --------------------------------------------------------------------- H2 | da 15 m. a 24 metri non compresi --------------------------------------------------------------------- H3 | da 24 m. a 35 metri non compresi

------
Tabella B

QUANTITA' MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI
ELIPORTI ED ELISUPERFICI A LIVELLO DELLA SUPERFICIE

====================================================================
| | A.F.F.F. o |
| | schiuma |
| |fluoroproteinica|
| | (1) e comunque |
Classe | | di livello (B) | Polveri chimiche
antincendi |Acqua (lt)| (ICAO) | secche (3) ====================================================================
| |Portata | |
| |soluzione | |
| |schiumogena | |Portate
| |(lt/min.) (2) |Quantita' (kg) |kg/min) -------------------------------------------------------------------- H1 | 500 |250 | 25 |50 -------------------------------------------------------------------- H2 |1000 |500 | 50 |50 -------------------------------------------------------------------- H3 |1600 |800 |100 |50
(1) La quantita' minima di agente schiumogeno da prevedere e' proporzionale alla quantita' minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min \times m2. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.
(2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.
(3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale. I contenitori degli agenti complementari dovranno essere istallati sull'automezzo antincendio, ove previsto.

------ Tabella C

QUANTITA' MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI
ELIPORTI E LE ELISUPERFICI SOPRAELEVATE

====================================================================
| | A.F.F.F. o |
| | schiuma |
| |fluoroproteinica|
| | (1) e comunque |
Classe | | di livello (B) | Polveri chimiche
antincendi |Acqua (lt)| (ICAO) | secche (3) ====================================================================
| |Portata | |
| |soluzione | |
| |schiumogena | |Portate
| |(lt/min.) (2) |Quantita' (kg) |kg/min) -------------------------------------------------------------------- H1 |2500 |250 | 50 |50 -------------------------------------------------------------------- H2 |5000 |500 | 50 |50 -------------------------------------------------------------------- H3 |8000 |800 | 50 |50

(1) La quantita' minima di agente schiumogeno da prevedere e' prop' alla quantita' minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min \times m2. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.
(2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.
(3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale.

------ Tabella D

QUANTITA', QUALITA' E PORTATA DI AGENTI ESTINGUENTI PER ELISUPERFICI SU PIATTAFORMA IN ACQUA FISSA O GALLEGGIANTE, SALTUARIAMENTE
PRESIDIATE E SENZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO

Quantita Portate =====================================================================
|Soluzione acqua | | |
| / A.F.F.F. o | | |
| schiumogeno | | |
|fluoroproteinico| Polveri | |
| e comunque di | chimiche |Soluzione di|
Classi | livello B ICAO |secche (kg) | schiuma | Polvere antincendio | (lt) | (*) | (lt/min) |(kg/min) (*) ===================================================================== H1 | 700 | 450 |140 | 90 --------------------------------------------------------------------- H2 |1250 | 850 |250 |170 --------------------------------------------------------------------- H3 |2150 |1400 |430 |280

(*) Nel caso siano usate polveri ABCD le relative quantita' possono scendere rispettivamente a 350, 650, 1000 kg e le portate a 70, 130 e 200 kg/min.

------ Tabella E

EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA

====================================================================
| |Classe antincendio |Classe antin- Quantita' n.| Descrizione | H1/H2 |cendio H3 ==================================================================== 1 |Chiave inglese.... | si | si --------------------------------------------------------------------
|Accetta di | |
|soccorso, piccola, | |
|del tipo non a | |
|cuneo o tipo | | 1 |aviazione | si | si --------------------------------------------------------------------
|Taglia bulloni da | | 1 |60 cm | si | si --------------------------------------------------------------------
|Torce | | 2 |elettriche.... | si | si --------------------------------------------------------------------
|Piede di porco da | | 1 |105 cm | si | si --------------------------------------------------------------------
|Gancio da | | 1 |recupero.... | si | si --------------------------------------------------------------------
|Seghetto a mano per| |
|metalli a grande | |
|resistenza con 6 | |
|lame di | | 1 |ricambio.... | si | si --------------------------------------------------------------------
|Coperta | | 1 |ignifuga.... | si | si --------------------------------------------------------------------
|Fune di sicurezza Ø| |
|5 cm., lunga | | 1 |15 m..... | no | si --------------------------------------------------------------------
|Pinza con taglio | | 1 |laterale | si | si --------------------------------------------------------------------
|Cesoia elettrica | | 1 |per lamiere.... | si | si --------------------------------------------------------------------
|Coltello taglia | |
|cinture con | | 1 |guaina.... | si | si --------------------------------------------------------------------
|Set di cacciaviti | | 1 |assortiti | si | si --------------------------------------------------------------------
|Paia di guanti | | 2 |ignifughi | si | no --------------------------------------------------------------------
|Paia di guanti | | 3 |ignifughi | no | si --------------------------------------------------------------------
|Tute di | | 2 |avvicinamento (*) | si | no --------------------------------------------------------------------
|Tute di | | 4 |avvicinamento (*) | no | si -------------------------------------------------------------------- 2 |Autorespiratori....| si | no -------------------------------------------------------------------- 4 |Autorespiratori....| no | si --------------------------------------------------------------------
|Cassetta di pronto | | 1 |soccorso.... | si | si

(*) Le tute di avvicinamento, commisurate alle taglie del personale addetto, dovranno essere complete di guanti, calzari ed elmetto con visiera termica e poter contenere gli autorespiratori.
 
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