Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 29 ottobre 2007 |
Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173; Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», ed in particolare gli articoli 1 e 2; Ritenuto di dover determinare le modalita' di convocazione e funzionamento delle commissioni consultive per lo spettacolo, nonche' di costituzione e convocazione della Consulta per lo spettacolo;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione
1. La Consulta per lo spettacolo, di seguito definita «Consulta»; e' composta da cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da non meno di cinque e da non piu' di sette componenti. 2. La Consulta e' composta dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la presiede, e dai componenti di ciascuna sezione. Partecipano, altresi', ai lavori i titolari degli uffici dirigenziali competenti del Ministero. 3. Le sezioni della Consulta sono composte da appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria, da rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito definita «Conferenza», nonche' dal Direttore generale competente per materia, che ne presiede le sedute. |
| Art. 2.
Composizione delle sezioni
1. Nella sezione della Consulta competente per la musica sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni lirico-sinfoniche ; b) un rappresentante dell'associazione tra i teatri di tradizione, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; c) un rappresentante delle altre associazioni tra i soggetti disciplinati dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 ; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo nel settore della musica; e) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici musicali; f) un rappresentante indicato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti delle forme di espressione musicale non disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800; g) un rappresentante della Conferenza. 2. Nella sezione della Consulta competente per la danza sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa dei soggetti che operano nella produzione di attivita' di danza; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo nel settore della danza; c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli artisti e coreografi nel settore della danza; d) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici di danza; e) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, individuato tra le fondazioni che siano dotate di un proprio stabile corpo di ballo; f) un rappresentante della Conferenza. 3. Nella sezione della Consulta competente per il teatro sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante della associazione tra i teatri stabili ad iniziativa pubblica; b) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti privati operanti nell'ambito teatrale; c) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti operanti nella distribuzione teatrale; d) un rappresentante dell'associazione degli autori per il teatro; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo nel settore del teatro; f) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici teatrali; g) un rappresentante della Conferenza. 4. Nella sezione della Consulta competente per il cinema sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici; b) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti di sale; c) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative dei distributori cinematografici; d) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative degli autori cinematografici; e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo per il settore del cinema; f) un rappresentante delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dei critici cinematografici; g) un rappresentante della Conferenza. 5. Nella sezione della Consulta competente per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'associazione degli esercenti dei circhi; b) un rappresentante dell'associazione degli esercenti dello spettacolo viaggiante; c) un rappresentante delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei circhi; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo viaggiante; e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo; f) un rappresentante della Conferenza. |
| Art. 3.
Nomina dei componenti
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Consulta, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo che precede. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore generale per il cinema ed il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo invitano le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, previa individuazione di quelle tra esse maggiormente rappresentative, ad effettuare le designazioni di competenza, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del relativo invito. I medesimi Direttori generali provvedono, altresi', alla richiesta di designazione dei componenti da parte della Conferenza. 3. Qualora, decorso il termine di cui al comma 2, non siano pervenute tutte le designazioni previste, la Consulta e le singole sezioni sono operative, quando ne sia stata nominata la maggioranza dei componenti. |
| Art. 4.
Compiti
1. La Consulta e' organo consultivo del Ministro per i beni e le attivita' culturali e svolge i seguenti compiti: a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore; b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 2. La Consulta svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui essa e' suddivisa. 3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti: a) attivita' consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che, per la propria generalita' ed interdisciplinarieta', richieda un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo; b) svolgimento di attivita' consultiva espressamente sollecitata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. |
| Art. 5.
Modalita' di funzionamento
1. La Consulta e' presieduta dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato. Le sedute delle singole Sezioni sono presiedute dal Direttore generale competente per materia. 2. La convocazione della Consulta e' effettuata dal Ministro o dal Sottosegretario delegato o da uno dei Direttori generali competenti appositamente delegati. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed e' inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata. 3. La convocazione di cui al comma 2 e' altresi' inviata al Capo di Gabinetto ed al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i quali possono partecipare alle sedute della Consulta, con compiti di consulenza tecnico-giuridica, senza diritto di voto e senza diritto a compenso ne' a trattamenti di missioni o gettoni di presenza. 4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e' a disposizione dei componenti della Consulta, presso gli uffici delle competenti Direzioni generali, almeno ventiquattro ore prima della seduta. 5. Le riunioni dalla Consulta sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti. Gli atti della Consulta sono validamente assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. 6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente individuato dai direttori generali competenti congiuntamente, tra il personale delle rispettive direzioni generali, con qualifica non inferiore al profilo di funzionario amministrativo economico-finanziario. 7. Il verbale e' approvato nella successiva seduta della Consulta. |
| Art. 6.
Compiti delle sezioni
1. Le sezioni della Consulta per lo spettacolo sono rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. 2. Ciascuna sezione, per il settore di propria competenza, svolge i seguenti compiti: a) attivita' consultiva, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 4, relativa a problemi inerenti esclusivamente al settore di competenza; b) attivita' consultiva settoriale espressamente sollecitata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. |
| Art. 7.
Modalita' di funzionamento delle sezioni
1. Le riunioni delle sezioni della Consulta sono presiedute dal Direttore generale competente o, per sua delega relativa a singole sedute, da un dirigente della rispettiva Direzione generale. 2. Per le modalita' di convocazione delle sedute, nonche' per la validita' delle medesime e degli atti assunti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo il potere di convocazione che e' attribuito al Direttore generale competente. 3. Non e' necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della sezione della Consulta. |
| Art. 8.
Nomina dei componenti
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. Ogni commissione e' composta da sette componenti, incluso il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della Commissione consultiva per la musica che si compone di nove componenti, incluso il predetto Direttore generale. Il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo provvede alla richiesta di designazione dei due componenti di ogni commissione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-citta'. 2. I componenti sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta ed in particolare: a) di non avere in corso procedimenti penali; b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze delle commissioni; c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della commissione. 3. All'inizio di ogni seduta delle commissioni, i componenti delle medesime sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attivita' specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. |
| Art. 9.
Modalita' di funzionamento
1. Il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della Direzione generale a presiedere le sedute delle commissioni. 2. La convocazione delle sedute delle commissioni e' effettuata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. Tale comunicazione e' inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. 3. La comunicazione di cui al comma 2 e' inviata, per conoscenza, al Ministro per i beni e le attivita' culturali. 4. Non e' necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della commissione. 5. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e' messa a disposizione dei componenti, presso gli uffici della Direzione generale, in tempo utile. Il Direttore generale puo' disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio della documentazione al domicilio dei componenti della commissione. 6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo tra il personale della Direzione generale, con qualifica non inferiore a quella di funzionario amministrativo economico-finanziario. 7. Il verbale e' approvato nella successiva seduta della commissione. 8. La riunione della commissione e' valida quando sono presenti almeno cinque componenti della commissione medesima. 9. I pareri della commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario. 10. I componenti delle commissioni operanti nel settore dello spettacolo, nell'ambito dell'attivita' direttamente connessa con le funzioni istituzionali, possono essere autorizzati, nei limiti delle disposizioni vigenti, a svolgere missioni di servizio nel territorio nazionale, per necessita' di verifica della qualita' artistica delle attivita' dei soggetti richiedenti contributi alla Direzione generale dello spettacolo dal vivo. L'autorizzazione e' concessa dal Direttore generale, nei limiti dello stanziamento previsto sul relativo capitolo di bilancio della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Roma, 29 ottobre 2007
Il Ministro: Rutelli |
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