Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 25 luglio 2007 |
Individuazione dei beni immobili, in uso all'Amministrazione della Difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio. |
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IL DIRETTORE GENERALE dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
d'intesa con
IL DIRETTORE dell'agenzia del demanio
Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come per ultimo modificato dall'art. 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, il quale ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 13-quater, detta norme in materia di immobili in uso all'Amministrazione della difesa da dismettere; Visto in particolare, il comma 13-bis del citato art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede che il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia; Visto il comma 13-ter del medesimo art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale dispone che, in sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis, sono individuati nell'anno 2007: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio, beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con identiche modalita' sono individuati e consegnati nell'anno 2008 beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro; Visto il comma 13-quater del richiamato art. 27 il quale, nel prevedere che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dispone, altresi', che gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; Considerato che in applicazione del citato comma 13-ter, il Ministero della difesa ha selezionato i beni immobili in uso non piu' utili ai fini istituzionali da consegnare, con annessi e pertinenze, all'Agenzia del demanio, previa individuazione da effettuare con il presente decreto da adottarsi d'intesa con l'Agenzia medesima; Visto l'allegato A al presente decreto in cui sono elencati i beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non piu' utili da individuare entro il 31 luglio 2007, per un valore complessivo ai fini ricognitivi pari a 1095 milioni di euro, valore che potra' essere compensato con successivi decreti ministeriali da adottare ai sensi del citato comma 13-ter dell'art. 27 del decreto legge 269 del 2003, ove siano riscontrate difformita' in termini di superfici e volumetrie, relative ai beni immobili elencati nel medesimo allegato A; Considerato che l'allegato A contiene anche immobili individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 per le finalita' di cui all'art. 3 comma 112 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ritenuto che i predetti immobili, meglio identificati nell'allegato B al presente decreto, saranno oggetto di apposito decreto di espunzione adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi prima della formale consegna degli stessi all'Agenzia del demanio; Visti i commi 263 e 264 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abrogano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le disposizioni di cui ai commi 13-quinquies e 13-sexies dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 e al comma 482 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Ravvisata la necessita' di provvedere, entro il 31 luglio 2007, all'adozione del decreto di individuazione di beni immobili non piu' utili all'Amministrazione delle difesa di cui al comma 13-ter, lettera b), dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Ai sensi del comma 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli immobili di proprieta' dello Stato in uso all'Amministrazione della Difesa, non piu' utili ai propri fini istituzionali, per un valore complessivo ai fini ricognitivi pari a 1.095 milioni di euro. 2. Gli immobili di cui al comma 1 sono consegnati all'Agenzia del demanio entro il termine del 31 dicembre 2007, con modalita' per il rilascio stabilite tra il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio e con le precisazioni di cui al successivo art. 3. 3. Gli immobili individuati all'allegato A del presente decreto e consegnati all'Agenzia del demanio entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati anche alle procedure di cui al comma 13-quater dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003. Accertate difformita' relative all'identificazione catastale e alla descrizione immobili di cui all'allegato A non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili stessi. |
| Art. 3. 1. Tra i beni individuati nell'allegato A al presente decreto figurano immobili e/o porzioni di piu' ampi compendi ancora utilizzati dal Dicastero della Difesa per finalita' istituzionali e quindi, allo stato attuale, non e' possibile procedere alla consegna in quanto non e' stata ancora completata la diversa allocazione degli attuali utenti. 2. Per completare la dismissione dei suddetti beni si procedera' attraverso un processo di razionalizzazione, ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per rendere disponibili, anche attraverso procedure negoziate con gli Enti territoriali promosse dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero della difesa, idonee e funzionali strutture sostitutive. 3. Tali strutture sostitutive, per un valore di circa 95 milioni di euro, possono essere realizzate, comunque senza alcun onere per lo Stato, ex novo o tramite trasformazione di edifici esistenti ovvero con la riqualificazione degli immobili militari che continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dall'Amministrazione della Difesa. |
| Art. 4. 1. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2007
Il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa Resce Il direttore dell'Agenzia del demanio Spitz
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 218 |
| Allegato
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