Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al preambolo:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 328 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 328 (Sanzioni disciplinari). - 1. Le norme
disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e
delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli
istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo
quanto disposto dai commi seguenti.
2. - 6. (Omissis).
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle
scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si
applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli
alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli
educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei
convitti nazionali e degli educandati femminili dello
Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualita'
di convittori o semiconvittori, sono stabilite con
regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1, 2 e 13,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. - 12. (Omissis).
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.».
- Si riporta il testo degli articoli 104, 105 e 106 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309:
«Art. 104 (Promozione e coordinamento, a livello
nazionale, delle attivita' di educazione ed informazione).
- 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e
coordina le attivita' di educazione alla salute e di
informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal
tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello
svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche
nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva
programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
e relative metodologie di applicazione, per la promozione
di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle
proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto
da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo
della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di
comunicazione sociale, e rappresentanti delle
amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e
sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che
attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con
particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali,
ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche
all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o
attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare
riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati
argomenti di loro interesse, possono essere invitati
rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e
formazione del personale della scuola sara' data priorita'
alle iniziative in materia di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze.».
«Art. 105 (Promozione e coordinamento, a livello
provinciale, delle iniziative di educazione e di
prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi
sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli
studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro
autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si
avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione
alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o
interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla
salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di
associazioni familiari. Detti comitati sono composti da
sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica
sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita'
sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni
giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli
organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia
ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le
istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il
consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato
tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di
mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,
con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con
enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dell'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per
lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti,
le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti
numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle
vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche
all'inserimento o al reinserimento dell'attivita'
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di
cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di
cento unita', ai fini del recupero scolastico e
dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art.
116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna
annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione
alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla
base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di
cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4
miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il
Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto
disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi.».
«Art. 106 (Centri di informazione e consulenza nelle
scuole). - 1. I provveditori agli studi, di intesa con i
consigli di istituto e con i servizi pubblici per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti
agli studenti all'interno delle scuole secondarie
superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita'
informativa e di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono
esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a
collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito,
per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative,
che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
curricolari, e' volontaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e
16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che reca:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate»:
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 . Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
per gli affari sociali e della sanita', sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonche' a forme di integrazione tra attivita' scolastiche e
attivita' integrative extrascolastiche. Negli accordi sono
altresi' previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
e le unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di
cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
«Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione). -
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge
9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della
scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilita'
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, puo'
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per
il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento
nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti gia' preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli
alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4
deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli
esami relativi all'attivita' didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual
caso la specializzazione ha valore abilitante anche per
l'attivita' didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990
comprende, nei limiti degli stanziamenti gia' preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione delle
tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle
scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2,
della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per
l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione
all'attivita' didattica di sostegno, nell'ambito della
tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 puo'
essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le universita', le quali
disciplinano le modalita' di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di
laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della
citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'art. 65
della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione e'
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di
corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.».
«Art. 15 (Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica). - 1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale e' istituito un gruppo di lavoro composto da:
un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi,
un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unita' sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre
anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi
di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli
enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e
l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche'
per qualsiasi altra attivita' inerente all'integrazione
degli alunni in difficolta' di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione
ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale puo' avvalersi della relazione ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».
«Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
- 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali
attivita' integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3
e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per
il superamento degli esami universitari previa intesa con
il docente della materia e con l'ausilio del servizio di
tutorato di cui all'art. 13, comma 6-bis. E' consentito,
altresi', sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita'
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di
tutorato specializzato.
5-bis. Le universita', con proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni
di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le
iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito
dell'ateneo.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 6 marzo
1998, n. 40 che reca: «Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»:
«Art. 36 (Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale). - 1. I minori stranieri presenti sul
territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida
per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli
studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel
quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
le disposizioni di attuazione del presente capo, con
specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana,
nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e
delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori
culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di
cui ai commi 4 e 5.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567 reca: «Regolamento recante la disciplina delle
iniziative complementari e delle attivita' integrative
nelle istituzioni scolastiche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249 reca: « Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».
 
Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilita' e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 129
 
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