Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 dicembre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Adler Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Adler Alexandra nata a Vienna il 10 maggio 1961, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia; Considerato che l'istante e' in possesso del titolo accademico di «Magistra der Philosophie», rilasciato dall'«Universitat Leopold-Franzens Innsbruck (Austria) in data 15 settembre 1997 e che detto titolo accademico risulta essere stato reso equipollente alla laurea italiana in pedagogia dall'Universita' dell'Aquila in data 27 maggio 1999, a norma dell'accordo bilaterale italo-austriaco; Preso atto che la sig.ra Adler ha maturato una formazione comprendente un corso di studi svolti presso la «Osterreichische Gesellschaft fur wissenschaftliche» di Linz, un corso di formazione in psicoterapia svolto presso la «Aerztliche Akademie fuer Psychotherapie von kindern und jugendlichen ev.» di Benediktbeuern; Considerato che la richiedente e' stata autorizzata ad esercitare autonomamente l'attivita' di psicoterapia e a usare il titolo professionale di «psychotherapeutin» e i titoli aggiuntivi di qualifica in «klientenzentrierte psychotherapie» in Austria come attestato in data 18 giugno 1997, data di iscrizione alla «Psychotherapeutenliste» come attestato dal Ministero federale di sicurezza sociale e delle generazioni austriaco; Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 22 novembre 2005, 15 dicembre 2005, 26 ottobre 2006, 14 dicembre 2006, 9 marzo 2007 e del 25 ottobre 2007; Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e quella di cui e' in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) psicologia sociale e di comunita', 4) psicologia dinamica, 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Adler Alexandra, nata a Vienna il 10 maggio 1961, cittadina austriaca, e' riconosciuto l'attivita' professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) psicologia sociale e di comunita', 4) psicologia dinamica, 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale. Roma, 3 dicembre 2007
Il direttore generale: Papa |
| Allegato
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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