Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 dicembre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Gibba Necco Marsoni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Gibba Necco coniugata Marsoni Alessandra, nata a Biella il 29 dicembre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale britannico di «Child Psychotherapist» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia;
Considerato che l'istante e' in possesso dei titoli accademici «Laurea in lettere», rilasciato dall'Universita' degli studi di Torino in data 5 luglio 1989 e del «Master/Postgraduade Diploma Course in Psychoanalytic Observational Studies» conseguito nel 1988 presso l'«University of East London» presso la «Tavistock and Portman NHS Trust;
Preso atto che la sig.ra Gibba Necco Marsoni ha maturato una formazione comprendente il «clinical Training in Child Psychotherapy» della durata di quattro anni concluso nel 2002;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo di «qualified member of the Association of Child Psychotherapists» dal 2002 come attestato in data 15 giugno 2005;
Considerato che la sig.ra Gibba Necco Marsoni ha prodotto anche certificazione relativa ad esperienza professionale;
Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 ottobre 2005, 11 aprile 2006, 22 maggio 2007 e del 25 ottobre 2007;
Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta, in quanto in Italia l'esercizio di attivita' psicoterapeutica e' subordinata ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, per cui, considerata la formazione universitaria posseduta dall'istante, appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunita', 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Gibba Necco coniugata Marsoni Alessandra, nata a Biella il 29 dicembre 1964, cittadina italiana, e' riconosciuto l'attivita' professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometrica, 4) psicologia sociale e di comunita', 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale.
Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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