Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007 |
Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanita' veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla regione Sardegna e agli enti locali della regione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 139; Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: «Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, di istruzione scolastica e protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante «Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa»; Tenuto conto che il CCNL del comparto Ministeri prevede l'inquadramento del personale per area e non piu' per qualifica; Considerato che, per quanto riguarda la funzione «trasporti», il trasferimento delle risorse finanziarie ed umane deve avvenire per le funzioni di cui all'art. 105, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad esclusione di quella di cui all'art. 105, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trattandosi di funzione esercitata dall'Autorita' portuale di Olbia e Golfo Aranci; Considerato che, per quanto riguarda la funzione «istruzione scolastica», il trasferimento delle risorse finanziarie ed umane deve avvenire limitatamente alla funzione conferita alle province e ai comuni della regione Sardegna, essendo in corso un processo di ridefinizione nell'esercizio della funzione alle regioni, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione; Considerato che la legge regionale della Sardegna 12 luglio 2001, n. 9, ha istituito, ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, e che di tale istituzione si intende tenere conto in sede di ripartizione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative gia' individuate dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la legge regionale della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, recante «Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali», con la quale la regione Sardegna ha provveduto a conferire agli enti locali della regione funzioni e compiti amministrativi che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale; Visto il decreto del Presidente della regione Sardegna n. 115 del 13 dicembre 2006 con il quale sono stati approvati i criteri di riparto e la ripartizione delle risorse agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, come stabilito nell'intesa regione-enti locali, stipulata in data 13 novembre 2006 e adottata dalla giunta regionale nella seduta del 28 novembre 2006, in materia di ambiente, trasporti, salute umana e sanita' veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa; Vista la nota prot. n. 39/2007 dell'8 febbraio 2007 con la quale l'Unione province sarde ha chiesto l'attivazione delle procedure per il trasferimento alle province della regione Sardegna delle funzioni in materia di energia di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e di cui all'art. 21 della legge regionale della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9; Sentita la regione Sardegna e gli enti locali del proprio ambito territoriale; Acquisito in data 20 settembre 2007 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 20 luglio 2007; Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei trasporti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 recante delega al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e all'art. 2, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce alla regione Sardegna, alle province e ai comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle, in materia di energia, ambiente, trasporti, istruzione scolastica, polizia amministrativa, salute umana e sanita' veterinaria, per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 e disciplinate con la legge regionale della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, tenuto conto della ripartizione delle risorse tra la regione e gli enti locali. 2. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto per province della regione si intendono le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, nonche' le province istituite con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, di Carbonia-Iglesias, del Medio Campitano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio. |
| Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, sono trasferite alla regione Sardegna, alle province e ai comuni della regione le risorse finanziarie come quantificate e specificate nelle allegate tabelle. 2. In particolare, ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di: a) energia, sulla base dell'art. 3 del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, le risorse finanziarie da trasferire alle province sono ripartite tra le singole province in parti uguali; b) tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori, sulla base dell'art. 3 del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, le risorse finanziarie da trasferire alle province sono ripartite sulla base del numero delle imprese di autotrasporto presenti sul territorio provinciale e le risorse finanziarie per spese di funzionamento sono ripartite tra le singole province in parti uguali; c) polizia amministrativa e istruzione scolastica, sulla base degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 e dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, le risorse finanziarie da trasferire alle province ed ai comuni sono ripartite sulla base del criterio della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'anno di attribuzione secondo i dati ISTAT o comunque in base all'ultimo anno disponibile. |
| Art. 3.
Risorse umane
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, sono trasferite alla regione Sardegna e alle province della regione le risorse umane come quantificate e specificate nelle allegate tabelle. 2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Tali procedure relative a ciascuna funzione conferita alle province della regione Sardegna sono attivate in modo da assicurare al massimo un'unita' di personale per provincia. |
| Art. 4.
Oneri per il personale
1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito, in misura corrispondente al trattamento economico-retributivo in godimento relativo al personale interessato, sono assegnate contestualmente alla conclusione delle procedure di mobilita'. 2. Ove il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della salute non esperiscano, ciascuno per la propria competenza, le procedure di mobilita' secondo le disposizioni di cui all'art. 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare il taglio dei fondi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso in cui la regolare adozione delle procedure di mobilita' non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono assegnate risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Ferme restando le risorse finanziarie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, per le ipotesi di cui al comma 2, le risorse finanziarie per ciascuna unita' di personale non trasferita sono quantificate in Euro 30.780,83 annue, corrispondenti alla media delle retribuzioni dei diversi livelli del personale interessato per il comparto Ministeri. 4. Per le ipotesi di cui al comma 2 riferite al Ministero della pubblica istruzione, le risorse di cui al comma 3 sono ripartite in quote uguali tra le province non destinatarie di personale. |
| Art. 5.
Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto trasferite alla regione Sardegna sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione dei Ministeri interessati sono ridotti di pari importo. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 2. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto trasferite alle province e ai comuni della regione Sardegna sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione dei Ministeri interessati sono ridotti di pari importo. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 3. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente all'assegnazione delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. |
| Art. 6.
Risorse strumentali e organizzative
1. Tra le risorse oggetto di trasferimento sono compresi gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite. 2. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento e' trasmessa, a cura del Ministero interessato, alla regione Sardegna, alle province e ai comuni della regione, con appositi elenchi nominativi. 3. La consegna degli archivi e dei beni mobili e' effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti degli enti e del Ministero interessati, a cio' espressamente delegati. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili. 4. Le province e i comuni hanno accesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle banche dati del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio della connessa funzione. Roma, 5 ottobre 2007
p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta |
| Allegati
----> Vedere immagini da pag. 8 a pag. 30 <---- |
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