Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 234 |
Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2004; Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che esclude i lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto sull'organizzazione dell'orario di lavoro; Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto; Visto il regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo 2002, e' diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonche' a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O. - La legge 20 giugno 2007, n. 77, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142. - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., e' il seguente: «Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali. 4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.». - La direttiva 2002/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80. - Il regolamento (CE) n. 561/2006 e' pubblicato nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, n. L 102. Nota all'art. 1: - Per la direttiva 2002/15/CE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attivita' di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 561/06», oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). 2. Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.
Nota all'art. 2: - Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile e' sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attivita', ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalita' amministrative di polizia, di dogana, o altro; 2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non puo' disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attivita' di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali; 3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilita' di cui alla lettera b); 4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attivita', ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso; b) tempi di disponibilita': 1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilita' i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali; 2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo; c) posto di lavoro: 1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonche' i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa; 2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; 3) qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attivita' connesse con l'esecuzione del trasporto; d) lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che e' al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi; e) autotrasportatore autonomo: una persona la cui attivita' professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtu' di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata a lavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attivita' in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che e' libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con piu' clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto; f) persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni; g) settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedi' e le ore 24,00 della domenica; h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00; i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte; l) tempi di inattivita': tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore puo' ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione; m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
Nota all'art. 3: - Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4.
Durata massima settimanale della prestazione di lavoro
1. La durata media della settimana lavorativa non puo' superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa puo' essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. 2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi. 3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative definiscono le modalita' e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalita' con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili. 4. La durata della prestazione lavorativa per conto di piu' datori di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto. |
| Art. 5.
Riposi intermedi
1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per piu' di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. 2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.
Nota all'art. 5: - Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 6.
Periodi di riposo
1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.
Nota all'art. 6: - Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7.
Lavoro notturno
1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. 2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale. |
| Art. 8.
Informazione e registri
1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione. 3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 4. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di informazione di cui al comma l.
Note all'art. 8: - Il regolamento (CEE) 3821/85 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985. - Il testo degli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. e' il seguente: «Art. 20. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione; 2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, e' segnata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, e' indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di eta' superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.». «Art. 21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonche' i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni. Gli incaricati dell'istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga. L'istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro. Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.». «Art. 25. Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse. Nel caso in cui per la modalita' con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse localita', il datore di lavoro non abbia la possibilita' di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni. Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.». «Art. 26. Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili. In casi speciali l'istituto assicuratore puo' autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere piu' libri e fogli di paga e piu' libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalita' da esso stabilite. I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo. Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.».
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| Art. 9.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita. 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300. 3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630. 4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata. 5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500. 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nota all'art. 9: - Il testo degli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. «Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85. 2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice. 3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro. 4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. 5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. 6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. 8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. 9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorita' competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. 13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. 14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.». «Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12. 2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro. 3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni. 4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato. 4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. 5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta. 6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato. 7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto. 8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto. 9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea. 10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. 11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.».
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| Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio. 3. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 4 possono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fa riferimento agli accordi esistenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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