Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 234
Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2004;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che esclude i lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto sull'organizzazione dell'orario di lavoro;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
Visto il regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo 2002, e' diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonche' a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nelle
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
- La legge 20 giugno 2007, n. 77, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della
direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., e' il
seguente:
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano a tutti i
settori di attivita' pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla
direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione
civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori
mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva
2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi
compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche,
dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le
disposizioni contenute nel presente decreto non trovano
applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti
al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di
protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come
individuate con decreto del Ministro competente, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano al personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano,
altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia
municipale e provinciale, in relazione alle attivita'
operative specificamente istituzionali.
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si
applica anche agli apprendisti maggiorenni.».
- La direttiva 2002/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 marzo 2002, n. L 80.
- Il regolamento (CE) n. 561/2006 e' pubblicato nella
G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, n. L 102.
Nota all'art. 1:
- Per la direttiva 2002/15/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attivita' di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 561/06», oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
2. Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.



Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 3.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile e' sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attivita', ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalita' amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non puo' disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attivita' di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilita' di cui alla lettera b);
4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo e' sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attivita', ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso;
b) tempi di disponibilita':
1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilita' i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;
c) posto di lavoro:
1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonche' i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa;
2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
3) qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attivita' connesse con l'esecuzione del trasporto;
d) lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che e' al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi;
e) autotrasportatore autonomo: una persona la cui attivita' professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtu' di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che e' abilitata a lavorare per conto proprio e che non e' legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attivita' in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che e' libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con piu' clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;
f) persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;
g) settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedi' e le ore 24,00 della domenica;
h) notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00;
i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;
l) tempi di inattivita': tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore puo' ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;
m) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.



Nota all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 4.

Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

1. La durata media della settimana lavorativa non puo' superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa puo' essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.
2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonche' di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non puo' in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative definiscono le modalita' e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalita' con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.
4. La durata della prestazione lavorativa per conto di piu' datori di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
 
Art. 5.

Riposi intermedi

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per piu' di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.



Nota all'art. 5:
- Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 6.

Periodi di riposo

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.



Nota all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 7.

Lavoro notturno

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.
2. Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreche' il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
 
Art. 8.

Informazione e registri

1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.
3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di informazione di cui al comma l.



Note all'art. 8:
- Il regolamento (CEE) 3821/85 e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985.
- Il testo degli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. e' il
seguente:
«Art. 20. - I datori di lavoro soggetti alle
disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti,
nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e
prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera
di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per
ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di
iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di
nascita, la data di ammissione in servizio e quella di
risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria
professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente,
deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola;
il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno,
con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;
la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e
la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta
una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi
superiori, e' segnata solo la giornata di presenza al
lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli
anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso
eventualmente corrisposta, e' indicata la retribuzione
della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate
di eta' superiore agli anni diciotto non apprendisti
occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o
i minori sono addetti e comunque una retribuzione non
inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto
collettivo di lavoro per prestatori d'opera di eta'
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e
lavorazione.».
«Art. 21. Il libro di paga e quello di matricola
debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il
lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto
assicuratore; a tal fine i libri non possono essere
rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo
anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni
altra notizia complementare nonche' i chiarimenti necessari
per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati dell'istituto assicuratore debbono, a
richiesta, presentare un documento di riconoscimento
rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la
firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati
predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di
paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di
lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti
accertamenti mediante relazione che deve essere
controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di
fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede
opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare,
l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del
rifiuto.».
«Art. 25. Il libro di paga deve essere tenuto al
corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni
relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore
d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel
penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle
giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono
essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla
scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui per la modalita' con le quali si svolge
il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti
successivi in diverse localita', il datore di lavoro non
abbia la possibilita' di effettuare nei termini prescritti
le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e
straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera,
le indicazioni delle ore predette possono essere segnate
nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono
registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere
indicate nel libro di paga le somme liquidate al
lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.».
«Art. 26. Il libro di matricola e il libro di paga
debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di
essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto
assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina
da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il
numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre
a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso
incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti
senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con
inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si
possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'istituto assicuratore puo'
autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere piu'
libri e fogli di paga e piu' libri di matricola, con
l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi
secondo le modalita' da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono
essere contrassegnati a cura dell'istituto assicuratore da
un numero d'ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i
libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima
registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono
vidimati ai sensi del primo comma.».



 
Art. 9.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.
5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Nota all'art. 9:
- Il testo degli articoli 174 e 178 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O.
«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di
cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui
sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del
suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono
essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del
dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato
del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143 a euro 570.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143 a euro 570.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano
le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
22 a euro 88.
7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro
88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche'
con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o
ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale
la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n.
3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene
scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o
di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a
tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante
il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito
di diffida rivoltale dall'autorita' competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non
vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare
una costante recidivita' nel commettere infrazioni, anche
nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che
l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che
effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si
applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti
in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
commi precedenti, sono disposte dall'autorita' che ha
rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza
adottati dai competenti uffici del dipartimento per i
trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, e' ammesso
ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorita'
diverse sono definitivi.».
«Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti
professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). -
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di
servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al
regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i
registri di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, ai funzionari del dipartimento
per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di
riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa
sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che
non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
altera il libretto individuale di controllo o l'estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto
costituisca reato.
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonche'
con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o
ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi
provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale
la violazione si riferisce, e obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non
tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti,
incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che
effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di
cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre
mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare
nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento
adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche
nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che
effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di
cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso
gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni.».



 
Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 4 possono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fa riferimento agli accordi esistenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Damiano, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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