Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005. |
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A seguito del parere favorevole espresso il 16.11.2007 dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione sul testo dell'Ipotesi di accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei Conti il 28.11.2007 sull'attendibilita' dei costi quantificati per l'accordo medesimo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 29 novembre 2007 alle ore 12.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
per le Confederazioni Sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CIDA firmato
Per le OO.SS. di categoria:
CGIL/SNUR firmato
CISL/RICERCA firmato
UIL/PA firmato
ANPRI firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004 - 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004 -2005 ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA
4. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dall'Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata ASI o Agenzia, di cui alla legge 30 maggio 1988, n.186 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
6. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa indicazione espressamente prescritta dal contratto medesimo.
7. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dall'ASI entro 30 giorni dalla data di stipulazione. |
| ART. 2 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 11, del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B. |
| ART. 3 EFFETTI NUOVI STIPENDI
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare. |
| ART. 4 RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 13 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono ulteriormente incrementate a decorrere dal 31.12.2005, dello 0,92% del monte salari riferito all'anno 2003 relativo al personale destinatario del presente Capo. |
| ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 14, del CCNL del quadriennio 2002-05 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2. A decorrere dal 31.12.2005, il fondo di cui all'art. 14, comma 2 e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.
3. A decorrere dal 31.12.2005, il fondo per la produttivita' collettiva ed individuale di cui all'art. 14, comma 3 e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo.
4. A decorrere dal 31.12.2005, le progressioni di cui all'art. 8 del CCNL del quadriennio 2002-05 sono ulteriormente finanziate con una quota pari allo 0,20% del monte salari 2003 del personale di cui al presente Capo. |
| ART. 6 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi dei ricercatori e dei tecnologi, come stabiliti dall'art. 17, del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella C, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella D. |
| ART. 7 EFFETTI NUOVI STIPENDI
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio. |
| ART. 8 PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE
1. I passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente l'ASI puo' disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l'attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa. |
| ART. 9 RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
1. L'ASI destina, a decorrere dal 31.12.2005, ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalita' dei ricercatori e dei tecnologi pari all' 1,09% del monte salari riferito all'anno 2003 relativo al personale destinatario del presente Capo.
2. Con la decorrenza stabilita al comma precedente ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie sono previsti le seguenti modalita' di utilizzo:
a) a decorrere dal 31.12.2005, finanziamento dei passaggi di fascia stipendiale previsti dall'art. 8, in misura pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2003; b) a decorrere dal 31.12.2005, incremento delle risorse gia' dedicate alle procedure concorsuali dall'art. 15, comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, in misura pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003; c) a decorrere dal 31.12.2005, incremento delle risorse gia' dedicate dall'art. 9, comma 1, del CCNL 21.02.02, Comparto Ricerca II biennio, al finanziamento delle indennita', pari allo 0,39% del monte salari dell'anno 2003.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
Posizione economcia | dal 1.1.2004 | dal 1.2.2005 Isp. Gen. ne. | 61,54 | 79,54 Dir. Div. ne. | 57,28 | 74,03 IV | 49,45 | 63,92 V | 44,81 | 57,92 VI | 40,98 | 52,97 VII | 37,49 | 48,46 VIII | 35,35 | 45,68 IX | 33,56 | 43,38
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilita'
Posizione economica | dal 1.1.2004 | dal 1.2.2005 Isp. Gen. r.e. | 27.715,02 | 28.669,55 Dir. Div. r.e. | 25.794,28 | 26.682,66 IV | 22.270,30 | 23.037,31 V | 20.181,00 | 20.876,05 VI | 18.454,72 | 19.090,31 VII | 16.884,91 | 17.466,44 VIII | 15.917,48 | 16.465,69 IX | 15.115,56 | 15.636,15
Tabella C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2004
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'
Anzianita' | I | II | III da 0 a 3 | | | da 4 a 7 | 82,56 | 67,16 | 49,00 da 8 a 12 | | | da 13 a 16 | | | da 17 a 22 | | | da 23 a 30 | 119,52 | 86,96 | 65,86 da 31 in poi | | |
Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.2.2005
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita' Anzianita' | I | II | III da 0 a 3 | | | da 4 a 7 | 106,72 | 86,80 | 63,33 da 8 a 12 | | | da 13 a 16 | | | da 17 a 22 | | | da 23 a 30 | 154,49 | 112,40 | 85,12 da 31 in poi | | | Tabella D
Nuova retribuzione tabellare al 1.2.2005
Valori in Euro per 12 mensilita'
Anzianita' | I | II | III da 0 a 3 | 44.536,33 | 34.435,52 | 26.740,58 da 4 a 7 | 49.082,70 | 37.750,14 | 29.088,39 da 8 a 12 | 53.800,54 | 41.110,21 | 31.486,30 da 13 a 16 | 58.487,90 | 44.464,60 | 33.852,70 da 17 a 22 | 67.024,32 | 50.105,63 | 38.116,18 da 23 a 30 | 73.474,87 | 54.763,04 | 41.431,32 da 31 in poi | 81.836,30 | 60.727,60 | 45.681,76 |
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