Gazzetta n. 291 del 15 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2007, n. 233
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificita' e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero", si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.
2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi', conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.
3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, puo' essere, altresi', conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarita' di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
2004, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 luglio 1941, n. 166.
- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249; la legge
di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
recante "Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 2004, n. 29.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali", e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114; la legge di conversione 17 luglio
2006, n. 233, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 2006, n. 164.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153; la legge di
conversione 4 agosto 2006, n. 248, e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186.
- Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.
230; la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277.
- Il testo dei commi 404 e 1133 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.".
"1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'art. 1, comma 596, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai
fini di cui al comma 404, lettera a), del presente art. per
gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero
per i beni e le attivita' culturali si tiene conto di
quanto gia' disposto dall'art. 2, comma 94, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89, recante "Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, citato in nota alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento
agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.".



 
Art. 2
Segretariato generale

1. Il segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle diretti dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unita' dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'.
2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare: a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione
periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che
periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di
particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali e
periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese
istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da
assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di
carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale; d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, senza diritto di voto; e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio
culturale; f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed
omogenei sull'intero territorio nazionale; g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del
patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed
internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il
Dipartimento per la protezione civile; i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle
Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento; l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e
pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e
dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del
Ministri; m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali,
centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni; n) coordina le attivita' internazionali, anche avvalendosi di un
apposito osservatorio; o) coordina le attivita' di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio
studi; p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle
pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario e
sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; q) coordina il Servizio ispettivo.
4. Il Segretario generale, svolge, altresi', funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attivita' di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attivita', per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonche' dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
6. Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali nonche' gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, citato in nota alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".
- Il testo del comma 203, dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare:
1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i
relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini
ridotti per gli adempimenti procedimentali;
2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attivita' ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni
necessarie per l'attuazione dell'accordo;
5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione di
conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;
7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse
tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti
pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;
8) le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di
programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi
partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti
in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro
sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di
cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di
programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di
amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze
di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.".
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente:
"Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il
concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali
e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle universita', concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione
dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente art. affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua
articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata
in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela
della riservatezza.".
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 4 ( Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'. (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente:
"Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".



 
Art. 3
Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali; b) Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure; c) Direzione generale per i beni archeologici; d) Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee; e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed
etnoantropologici; f) Direzione generale per gli archivi; g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed
il diritto d'autore; h) Direzione generale per il cinema; i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformita' agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.
3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.
4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonche' l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere piu' generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per la
soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e
per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95,
e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno
1993, n. 145, e' il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il
cinema e' trasformato in societa' per azioni con le
procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale
delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica assume la titolarita' delle
relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita'
competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente
alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
di produzione, distribuzione e promozione in Italia e
all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto
metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle
singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di
programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento
del cinema nazionale ed un programma di riconversione e
restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei
propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche
per promuovere in particolare la programmazione della
cinematografia italiana ed europea. Con decreto
dell'autorita' competente in materia di turismo e
spettacolo, sulla base del programma preventivamente
approvato, vengono assegnate ed erogate le relative
sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla
base di una percentuale della quota del Fondo medesimo
destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i
contributi previsti dalla legislazione vigente a favore
dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle
societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo
pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
con l'IRI S.p.A. nei settori di attivita' di interesse
comune.".



 
Art. 4 Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione,la formazione,
la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

1. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; e' competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e formazione del personale nonche' in materia di politiche del personale per le pari opportunita'. La Direzione generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.
2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero; b) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione
e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche
in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani
di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; c) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita'
nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia
centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi
dirigenti; d) esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti
dell'azionista sulla societa' Ales S.p.a.; e) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti
all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; f) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; g) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; h) svolge le attivita' relative alla lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO; i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e
internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; l) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi,
della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei
servizi per l'accesso on-line (siti web, portali) nonche' la
identificazione di centri di competenza, anche attraverso
l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e
analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti.
3. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, citato in nota alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 7-bis (Formazione del personale). - 1. Le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione
delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito
delle attivita' di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di
comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli
obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e
delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo,
disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e,
comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi
in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le
risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro
un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, recante: "Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222, e' il seguente:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante: "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre
1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1993, n. 42.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
- Il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, e' il seguente:
"Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel
Sistema pubblico di connettivita). - 1. Le pubbliche
amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale
e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti
organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art.
71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo.".
- Il testo dell'art. 17 del medesimo decreto
legislativo e' il seguente:
"Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 5
Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica,
la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure

1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualita' e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attivita' culturali in ambito nazionale ed internazionale.
2. Il Direttore generale in particolare: a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e
periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali
e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari
di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonche'
dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da
sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della
necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento,
ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante
ordini di accreditamento, agli organi competenti; b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei
dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che
periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la
predisposizione dello stato di previsione della spesa del
Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la
redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria,
l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo; c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE; d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi
di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e
provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse
finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di
costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse
fonti di finanziamento; e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari;
effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei
vari centri di responsabilita' amministrativa al fine di
analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale
e periferico, anche tramite ispezioni; f) svolge attivita' di assistenza tecnica per l'attivita'
contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli
standard ed i livelli di qualita' procedimentali e finanziari con
riferimento anche ai servizi aggiuntivi; g) provvede ad incrementare la qualita' dei servizi resi
dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della
carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni; h) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di
competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le
relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche
sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; i) coordina le attivita' di ogni singola Direzione generale inerenti
i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al
Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici,
architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici
e librari; l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti
dal Ministro, su AR.CU.S s.p.a.;
3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.
4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.
5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente:
"Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I
servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente art. sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 6
Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.
2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento; b) concorda con la Direzione generale per la qualita' e la tutela del
paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni
da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale
che riguardano interventi in aree o su beni archeologici; c) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od
esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione
di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di
beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del codice; f) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche
in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici; g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre
o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai
sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale; h) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni archeologici; i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi sui beni arche )logici, ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di
urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente
Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale; l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti
dall'articolo 92 del Codice; m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
archeologici; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e
di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70,
95, 96, 97 e 98 del Codice; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa
privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio
1913, n. 363; p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma
2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e
82, del Codice; q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza
tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle
Soprintendenze; r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.
4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per i beni archeologici si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 6:
- Il testo degli articoli 48, 89, 21, 92, 60, 70, 95,
96 , 97 e 98 del citato decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' il seguente:
"Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle
raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'art. 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.".
"Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero
puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'art. 88 ed emettere a favore del concessio-nario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi
i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite
ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e
possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime.".
"Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblio-teche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.".
"Art. 92 ( Premio per i ritrovamenti). - 1. Il
Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, ai
sensi dell'art. 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli
obblighi previsti dall'art. 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la
concessione prevista dall'art. 89 ovvero sia scopritore
della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla
meta' del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il
consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo
del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un
credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita'
e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.".
"Art. 60 Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.".
"Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione
puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o
del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione alla
regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che
l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione
del relativo procedimento. In tal caso il termine per il
rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o
il bene per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del
provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del
medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di
quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.".
Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). - 1. I beni
culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal
Ministero per causa di pubblica utilita', quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la
pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti
all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a
favore di persone giuridiche private senza fine di lucro,
curando direttamente il relativo procedimento.".
"Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte
del pubblico, facilitarne l'accesso.".
Art. 97 (Espropriazione per interesse archeologico). -
1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'art. 10.".
Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita). - 1. La
pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli
articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'.".
- Il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio
1913, n. 363, recante: "Regolamento di esecuzione delle
leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per
le antichita' e le belle arti", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1913, n. 130, e' il seguente:
"Art. 21. - A prescindere da quanto e' particolarmente
stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle
quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose
presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire
in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra'
rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a
mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.".
- Il testo degli articoli 65, 68, 71, 76 e 82 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente:
"Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la
verifica prevista dall'art. 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui
all'art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle
cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera d). L'interessato
ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le
modalita' stabilite con decreto ministeriale.".
Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose e i beni indicati nell'art. 65, comma 3,
deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne da'
notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano
ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento
conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per
l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo
consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e'
depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose o i
beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4
del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprieta' di enti
sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di
esportazione acquisisce il parere della regione, che e'
reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante".
"Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). - 1.
Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio
della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose
e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e
il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di
ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando
le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'art. 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita
temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'art. 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure
di cui all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo. Per i casi di
uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
da una societa' di assicurazione, per un importo superiore
del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67,
comma 1.".
Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'autorita'
centrale prevista dall'art. 3 della direttiva CEE e', per
l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche
volte alla localizzazione del bene culturale e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga.
Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato
richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili
per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla
localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale
la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi
per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e
la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene culturale, di ogni controversia concernente la
restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualita' dei
soggetti e della natura del bene, il Ministero puo'
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o
detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e
raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe
le parti.".
Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).
- 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.".
- Il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004 e' il seguente:
"Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
"Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si
riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.".
"Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma i
beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui
all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate
e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge
20 giugno 1909, n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n.
778, sono sottoposti al procedimento di cui all'art. 14.
Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette
notifiche restano comunque valide agli effetti di questa
Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario,
possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle
notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la
perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'art. 16.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 7
Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualita' ed alla tutela paesaggistica, alla qualita' architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento; b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici; c) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
paesaggistici; e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa
privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio
1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza; f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le
altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di
servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale
per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione
sovraregionale; g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico
relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141
del Codice; h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza
tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle
Soprintendenze; i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti
direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto
ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni
del Ministro; l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui
all'articolo 143, comma 3, del Codice; m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione regionale
competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione
dei piani paesaggistici; n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e
urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce
consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle
opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in
modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e
paesaggistico-ambientale; o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di
architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni e dell'articolo 37 del Codice; p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche
dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi
riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica
ai sensi dell'articolo 37 del Codice; q) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le
regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura
e della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio; r) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le
regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte
contemporanea; s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana
all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari
esteri e d'intesa con il medesimo; t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche
mediante concorsi, le opere di giovani artisti; u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e
sulla Fondazione La Quadriennale di Roma; v) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di
competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione
La Biennale di Venezia; z) coordina ed indirizza le attivita' del Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee,
istituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999, n.
237, il cui ordinamento interno e le relative modalita' di
funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento.
3. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si veda in nota all'art. 6.
- Il testo degli articoli 141 e 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' il seguente:
"Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Qualora la
commissione non deliberi entro i termini di cui all'art.
138 o la regione non provveda nel termine di cui all'art.
140, il competente organo ministeriale periferico comunica
alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di
sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia
della documentazione eventualmente acquisita dalla
commissione provinciale, espleta l'istruttoria, formula la
proposta e la invia contestualmente ai Ministero, alla
regione, nonche' ai comuni interessati affinche' questi
ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'art. 139,
comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati
all'art. 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai
sensi dell'art. 139, comma 5, e provvede con decreto entro
novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni. Il decreto di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste
dall'art. 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso
del predetto termine cessano gli effetti cui all'art. 146,
comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle proposte di integrazione del contenuto
dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico in precedenza emanati.".
"Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione
del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato
mediante l'analisi delle caratteristiche storiche,
naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la
conseguente definizione dei valori paesaggistici da
tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del
territorio regionale, delle aree di cui al comma 1
dell'art. 142 e determinazione della specifica disciplina
ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio attraverso l'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' la comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui
all'art. 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative
per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti
individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei
caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove
necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di
valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del
territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono
riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo
sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'art.
134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da
quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a
specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle
diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione
del territorio, individua le aree nelle quali la loro
realizzazione e' consentita sulla base della verifica del
rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di
gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del
comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il
piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni
vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in
sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'art.
145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il
quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il
contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto
di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15
e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Entro i novanta giorni successivi
all'accordo il piano e' approvato con provvedimento
regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e'
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i
presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del
piano, con particolare riferimento all'eventuale
sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a
seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento
autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del
soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al
comma 3 puo' altresi' prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi
dell'art. 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati
ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la
realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo
accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al
rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle
previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento
di un significativo grado di violazione delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le
violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti
prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del
paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.".
- Il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n.
633, citata in nota alle premesse, e' il seguente:
"Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo'
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel
corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a
quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera
sia riconosciuto dalla competente autorita' statale
importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo
studio e l'attuazione di tali modificazioni.".
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, citato in nota alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di
mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto,
su richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 8
Direzione generale per i beni architettonici,
storico-artistici ed etnoantropologici

1. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.
2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori
regionali; b) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed
etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a),
b) e c) del Codice; c) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed
etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio
nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del
Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali
sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni,
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,
comma 5, del Codice; e) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici,
artistici ed etnoantropologici; f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre
o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i
beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale; g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni architettonici, storici,
artistici ed etnoantropologici; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e
di espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70,
95, 96 e 98 del Codice; l) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa
privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio
1913, n. 363; m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma
2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e
82, del Codice. n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la
consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle
Soprintendenze; o) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici esercita, per il settore di competenza, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), e comma 3, lettere c), d), e) ed f).
4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici si articola in undici uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note agli articoli 8 e 9:
- Per il testo degli articoli 21, 48, 60, 70, 95, 96,
98, 65, 68, 71, 76, 82, 16, 47, 69 e 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda in nota
all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 9
Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.
2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento; b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del
Codice da eseguirsi sui beni archivistici; c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od
esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche; f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei
beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti
con gli organismi internazionali di settore; g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli
uffici dell'amministrazione statale; h) concede contributi per interventi su archivi vigilati; i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno
per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso
gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle
modalita' di consultazione dei medesimi; l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre
o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi
dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione
delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; m) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni archivistici; n) coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso
gli archivi di Stato; o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
archivistici; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione
e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70,
95 e 98, del Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata
di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363; r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di beni archivistici in ambito
internazionale; s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.
3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.
4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.
5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
6. La Direzione generale per gli archivi si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note agli articoli 8 e 9:
- Per il testo degli articoli 21, 48, 60, 70, 95, 96,
98, 65, 68, 71, 76, 82, 16, 47, 69 e 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda in nota
all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 10
Direzione generale per i beni librari, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzione regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento; b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da
eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale
per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero,
ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni librari dei quali sia sta autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni
librari; f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre
o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del
Codice ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale; g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni librari; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
librari; i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare
le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori
contemporanei, italiani e stranieri; l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della letteratura e della saggistica attinenti alle materie
insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della
pubblica istruzione; m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione
del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi
servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la
concessione di contributi e alle conseguenti verifiche
amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti
beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente
previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata
di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363; q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di beni librari in ambito
internazionale; r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128, del codice.
3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.
5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.
6. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 21 e 48 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda in nota
all'art. 6.
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove
norme per l'erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
- Per il testo degli articoli 16, 60, 69, 95, 98 e 128
del succitato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363, si veda in nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, citato in nota alle premesse, e' il
seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti
relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non
riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e
coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono
contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le
relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui
all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei
lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del
comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse
finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio
sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
vigilanza della struttura centrale che esercita
attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e
verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di
coscienza, promuovendone e curandone la formazione e
l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli
eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e'
adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile operano sino alla data di nomina degli
organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza,
costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi
dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400
del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa
vigente.".
- Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' il seguente:
"Art. 190. E' istituito presso il Ministero della
cultura popolare un comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 71-quinquies, comma 4.".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 11
Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attivita' cinematografiche.
2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita'
cinematografiche e promuove la cultura cinematografica; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di
contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di
cinematografia; d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, esercita la
vigilanza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 19, sulla fondazione La Biennale di Venezia,
sentite le altre direzioni generali competenti per la materia
medesima; e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai
fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta'
letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa'
italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivita' cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.
4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per il cinema si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 19, recante: "Trasformazione dell'ente
pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica
privata denominata "Fondazione la Biennale di Venezia", a
norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge
15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 febbraio 1988, n. 34, e' il seguente:
"Art. 24 (Vigilanza). - 1. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali e' titolare del potere di vigilanza
sulla gestione della Fondazione e, in particolare, ne
approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto.
Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo'
adottare i provvedimenti previsti dall'art. 23.
2. La Fondazione trasmette al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e al Ministero
per i beni e le attivita' culturali le informazioni, anche
periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno,
una relazione sulle attivita' della Fondazione, che deve
contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate,
delle spese e dei programmi della Fondazione, nonche'
l'ultimo bilancio.".
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30
luglio, n. 303, si veda in nota all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 12
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.
2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello
spettacolo; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di
contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e
sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di
competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione
La Biennale di Venezia. e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai
fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta'
letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa'
italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni; f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro
sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.
4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in 3 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30
luglio, n. 303, si veda in nota all'art. 10.
- Il testo del comma 19 dell'art. 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' il seguente:
"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'art.
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum
nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato
il Ministero della solidarieta' sociale della relativa
attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente al Ministero della solidarieta' sociale,
fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto
in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari", di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge
25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198.".
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n.
426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo
29 gennaio 1998, n. 20 e decreto legislativo 23 aprile
1998, n. 134", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1999, n. 16, e' il
seguente:
"Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte
alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle
commissioni di cui all'art. 1, commi 59 e 60 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali puo', con proprio decreto, disporre la
utilizzazione della quota del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge
30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto
dall'art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
1994, n. 153.
2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento
dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per consentire il migliore
funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi,
comunque in numero non superiore a dieci, presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e le direzioni generali competenti, ai sensi dell'art. 5
della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati
spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei
limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali,
alle imprese che operano nei settori della cinematografia,
e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di
garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti
dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 31-bis
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati
esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui
contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite
le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei
contributi. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti.
4. (omissis)".
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 13
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio superiore", e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto: a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali,
predisposti dall'amministrazione; b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in
materia di beni culturali; c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di
valorizzazione dei beni culturali; d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni; e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti
la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione
del Ministero; f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo
concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici
formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali,
nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre
delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale gia' in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 721 recante "Regolamento per la elezione dei
rappresentanti del personale in seno ai consigli di
amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7
della legge 28 ottobre 1970, n. 775", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
dell'8 ottobre 1977, n. 275.
- Il testo dell'art. 2195 del Codice Civile e' il
seguente:
"art. 2195 (Imprenditori soggetti a
registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione
nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.".



 
Art. 14
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e
paesaggistici; c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico; d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti
culturali; f) comitato tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e
urbana e per l'arte contemporanea; g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1: a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la
definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e dei relativi piani di spesa; b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei
direttori generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a
metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di
beni culturali e paesaggistici; c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di
tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare
rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori
generali competenti; d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai
sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere
tecnico-scientifico ad essi sottoposta.
3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1: a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni
culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento
delle risorse destinate al settore; b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei
direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere
tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto: a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita'
attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia
della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale
di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente
sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi; b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di
competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere; c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari
direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo
Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.



Nota all'art. 14:
- Per il testo degli articoli 16, 47, 69 e 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda in nota
all'art. 6.



 
Art. 15
Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche; c) l'Opificio delle pietre dure; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto
centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione,
legatoria e restauro degli archivi di Stato; f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra
alla Discoteca di Stato.
2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
Pompei; b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Venezia e
dei comuni della Gronda lagunare; d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli; e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Roma; f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Firenze; g) 1'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che
subentra all'Istituto centrale del restauro; h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; l) il Centro per il libro e la lettura; m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400 del 1988.
5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3 e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalita' possono altresi' essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.
6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al presente articolo e' disposto secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 maggio 2007. Il relativo contratto e' stipulato tra il dirigente ed il Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e' il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione del
Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero e'
stabilita ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio
centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17,
23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, nonche' agli istituti di cui
all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale
per gli archivi con compiti di definizione delle modalita'
tecniche per l'inventariazione e la formazione degli
archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove
tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto
sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli
organi e gli istituti di cui al comma 2 e possono essere
costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti
di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione,
consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni
pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard
metodologici per il settore di appartenenza.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805, recante "Organizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1976, n.
23.
- Per il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, citato in nota alle premesse, e'
il seguente:
"Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con
decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere
trasformate in soprintendenze dotate di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora
abbiano competenza su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato
l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai
dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia
spetta il trattamento economico di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.".



 
Art. 16
Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero: a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; b) le soprintendenze:
1) per i beni archeologici;
2) per i beni architettonici e paesaggistici;
3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; c) le soprintendenze archivistiche; d) gli archivi di Stato; e) le biblioteche statali; f) i musei.
2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.
3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.
 
Art. 17
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attivita' delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.
3. Il direttore regionale, in particolare: a) esercita sulle attivita' degli uffici di cui all'articolo 16,
comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione,
indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita'
ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia
ed il segretario generale, avocazione e sostituzione; b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di
settore sull'andamento dell'attivita' di tutela svolta; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni
appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma
1, lettere b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprieta'
privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice; e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore,
prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del
Codice; f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti
dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese
effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni
culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli
articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui
all'articolo 37; g) propone al direttore generale competente, sentite le
Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte
del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la
rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le
proposte di prelazione da parte della regione, o degli altri alti
pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su
indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha
formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato
all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3,
del Codice; h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e
di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali
gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero
dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai
sensi dell'articolo 32 del Codice; l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai
sensi degli articoli 106 e 107 del Codice; m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in
comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate alle
Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni
culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel
territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai
sensi dell'articolo 44 del Codice; n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di
conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che
riguardano le competenze di piu' soprintendenze di settore; o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle
Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di
dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai
sensi dell'articolo 138 del codice; p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale
competente, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143,
comma 3, del codice; q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale
competente, l'esercizio dei poteri sostituivi per l'approvazione
dei piani paesaggistici; r) propone al direttore generale competente l'adozione in via
sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei
beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice; s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito
della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite
dai competenti organi centrali; t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa,
individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni delle
soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f); u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente,
accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto
di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il
Ministro, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni
medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del
codice; v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero
di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a
riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti
attribuiti; z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani
finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni
di tutela dei beni paesaggistici; aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in
concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia;
promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
culturali, anche in collaborazione con le regioni, le universita'
e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in
collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali,
la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e
della qualita' architettonica e urbanistica; bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale
della regione, attraverso programmi concordati con il ministero
della pubblica istruzione; cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici
pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni; dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore,
l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei
servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi
dell'articolo 115 del codice; ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli
interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o
affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel
territorio di competenza; ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici
del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti
dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli
uffici viene disposta sentita la direzione generale per
l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione
professionale e le relazioni sindacali, nonche' la direzione
generale competente per materia; gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a
livello regionale; hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai
fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).
4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.
5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure.
6. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali non generali sotto numericamente indicati, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento: a) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Abruzzo, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali; b) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Basilicata, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali; c) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Calabria, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali; d) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Campania, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali; e) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia Romagna, articolata in 13 uffici dirigenziali non
generali; f) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Friuli-Venezia Giulia, articolata in 5 uffici dirigenziali non
generali; g) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Lazio, articolata in 16 uffici dirigenziali non generali; h) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Liguria, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali; i) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia, articolata in 10 uffici dirigenziali non generali; l) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle
Marche, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali; m) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Molise, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali; n) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Piemonte, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali; o) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali; p) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Sardegna, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali; q) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Toscana, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali; r) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Umbria, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali; s) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Veneto, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda in nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 12, 13, 45, 34, 35, 37, 62,
55, 56, 58, 32, 106, 107, 44, 138, 143 e 38 e' il seguente:
"Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.".
"Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.".
"Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il
Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.".
"Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi
imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina
l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da'
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.".
art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il
Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della
stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.".
art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
per la realizzazione degli interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di
mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto,
su richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.".
"Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e
agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si
trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne
da' notizia sul proprio Bollettino ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a
livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato
entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto
ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, i termini
indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta
giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione
degli elementi costitutivi della denuncia medesima.".
"Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, commi 1 e 2, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione
pubblica e la valorizzazione dei beni;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed
artistico degli immobili e tali da non recare danno alla
loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi
dell'art. 12, comma 7.
"Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli
articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla
lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'art.
54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di
vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1,
lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte
librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi
giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni
culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in
pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
autorizzazione".
"Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il
Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti,
istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.".
"Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il
Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero
provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
obblighi di cui all'art. 30, comma 4.".
"Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in
consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al
comma 2, la concessione in uso e' subordinata
all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione
che il conferimento garantisca la conservazione e la
fruizione pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere
storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione
possono essere dettate prescrizioni per la migliore
conservazione del bene".
"Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di
diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di
sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque
materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente
consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i
calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche'
quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale. Le modalita' per la realizzazione
dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.".
"Art. 44 (Comodato e deposito di beni
culturali). - 1. I direttori degli archivi e degli istituti
che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o
collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e
scientifiche possono ricevere in comodato da privati
proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne
la fruizione da parte della collettivita', qualora si
tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino
significative integrazioni delle collezioni pubbliche e
purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non
risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.".
"Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico). - 1. Su richiesta del direttore
regionale, della regione o degli altri enti pubblici
territoriali interessati, la commissione di cui all'art.
137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali,
procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo
ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole
interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui
all'art. 136 e propone la dichiarazione di notevole
interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento
alle caratteristiche storiche, culturali, naturali,
morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che
abbiano significato e valore identitario del territorio in
cui ricadono o che siano percepite come tali dalle
popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i
criteri di gestione indicati all'art. 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse
pubblico contengono una specifica disciplina di tutela,
nonche' l'eventuale indicazione di interventi di
valorizzazione degli immobili e delle aree cui si
riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del
piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, la proposta e'
formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli
altri soggetti titolari di organi statali o regionali
componenti della commissione, entro il successivo termine
di trenta giorni.".
"art. 143 (Piano paesaggistico) - 1. L'elaborazione del
piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato
mediante l'analisi delle caratteristiche storiche,
naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la
conseguente definizione dei valori paesaggistici da
tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del
territorio regionale, delle aree di cui al comma 1
dell'art. 142 e determinazione della specifica disciplina
ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio attraverso l'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' la comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui
all'art. 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative
per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti
individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei
caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove
necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di
valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto
inserimento degli interventi di trasformazione del
territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono
riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo
sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'art.
134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da
quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a
specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle
diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione
del territorio, individua le aree nelle quali la loro
realizzazione e' consentita sulla base della verifica del
rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di
gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del
comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il
piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni
vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in
sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'art.
145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il
quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il
contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto
di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15
e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Entro i novanta giorni successivi
all'accordo il piano e' approvato con provvedimento
regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e'
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i
presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del
piano, con particolare riferimento all'eventuale
sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a
seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento
autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del
soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al
comma 3 puo' altresi' prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi
dell'art. 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati
ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la
realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo
accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al
rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle
previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle
disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento
di un significativo grado di violazione delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le
violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti
prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del
paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.".
"Art. 38 (Accessibilita' del pubblico ai beni culturali
oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi
con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo
modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli
proprietari all'atto della assunzione dell'onere della
spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del
contributo ai sensi dell'art. 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.".
- Per il testo dell'art. 60 del medesimo decreto
legislativo, si veda in nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 141 del medesimo decreto
legislativo, si veda in nota all'art. 7.
- La legge 29 luglio 1949, n. 717, recante "Norme per
l'arte negli edifici pubblici", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237.
- Il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e' il seguente:
"Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti.
La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave
inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi
derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio,
oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite,
determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i
beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e
la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del
conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".



 
Art. 18
Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici
e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti: a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela
nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti
dalle competenti direzioni centrali; b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui
beni culturali; c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione
di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di
beni culturali; d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia; e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti
territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi; f) amministrano e controllano beni dati in consegna; g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e
convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di
interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero
al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi
da parte del pubblico; h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica
dell'interesse culturale; i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale
centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprieta'
privata; l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di
ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici come identificati dal Codice; m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie
e pecuniarie previste dal Codice; n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale
competente l'esercizio del diritto di prelazione; o) esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse
affidati in base al Codice; p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al
Codice.
 
Art. 19.
Comitati regionali di coordinamento
1. Il Comitato regionale di coordinamento e' organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonche' in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione e' integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le sorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 20
Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto ii quanto previsto dall'articolo 1, comma 404 della medesima legge n. 296 del 2006, le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale sono rideterminate in riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, lettera f), e comma 408, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Note all'art. 20:
- Il testo del comma 521 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, citata in nota alle premesse, e'
il seguente:
"521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519
trovano applicazione anche nei confronti del personale di
cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del
fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante
personale quanto disposto dall'art. 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.".
- Per il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge
medesima si veda in nota alle premesse.
- Il testo del comma 408 dell'art. 1 della legge
medesima e' il seguente:
"408. In coerenza con le disposizioni di cui al
comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.".



 
Art. 21
Norme finali e abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento da' luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Chiti, Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 149



Note all'art. 21:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173, si veda in nota alle premesse.
- L'articolo 20 del C.C.N.L. relativo al personale
dirigente dell'area I e' il seguente:
"Art. 20 (Conferimento incarichi
dirigenziali). - 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al
ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno
diritto ad un incarico. L'incarico viene conferito, con
provvedimento dell'amministrazione, secondo quanto previsto
dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico,
e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorita', ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali
avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base
ai seguenti criteri generali:
natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
attitudini e capacita' professionale del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro;
rotazione degli incarichi, la cui applicazione e'
finalizzata a garantire la piu' efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli
assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di
riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della
professionalita' dei dirigenti.
3. Il conferimento dell'incarico avviene previo
confronto con il dirigente in ordine alla determinazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla
definizione degli obiettivi e dell'oggetto del
provvedimento, nonche' ai risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto
dei principi stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente C.C.N.L.,
viene definito il corrispondente trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo
determinato e possono essere rinnovati. La durata degli
stessi e' correlata agli obiettivi prefissati e non puo'
essere inferiore a tre anni ne' superiore a cinque anni.
Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato
decreto legislativo 165 del 2001 la durata e' stabilita dal
decreto legislativo medesimo.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo'
avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e
gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati
negativi di gestione o della inosservanza delle direttive
impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
7. L'assegnazione degli incarichi non modifica le
modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di eta'. In tali casi
l'incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento
del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle
ipotesi previste dall'art. 16 del decreto legislativo n.
503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I criteri generali relativi all'affidamento, al
mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di
uffici dirigenziali, nonche' quelli concernenti le relative
procedure, sono oggetto dell'informazione preventiva di cui
all'art. 6 (Informazione).
9. Le amministrazioni adottano procedure dirette a
consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei
dirigenti al fine di assicurare la certezza delle
situazioni giuridiche e garantire la continuita'
dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi
costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita'
delle pubbliche amministrazioni stesse.
10. Ciascuna amministrazione deve, altresi', assicurare
la pubblicita' ed il continuo aggiornamento degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e cio' anche al
fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto
a produrre eventuali domande per il conferimento di
incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali
disponibili.".



 
TABELLA A
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia | 32 Dirigenti di seconda fascia | 216*
| ------
Totale dirigenti | 248

* di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
 
TABELLA B
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI ECONOMICHE

=====================================================================
Posizione economica | Dotazione organica =====================================================================
C3 | 2.919
C2 | 2.352
C1 | 1.219
B3 | 7.846
B2 | 3.459
B1 | 3.429
A1 | 1.820
| --------
Totale | 23.044
 
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