Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 ottobre 2007 |
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art. 110-unvicies, con l'art. 110-duovicies, nonche' con l'allegato VII, lettera M; Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale e' stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pomodoro da industria; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalita' di applicazione; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Considerato che l'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un regime transitorio di durata non superiore a quattro anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie coltivata con pomodoro da industria oggetto di un contratto di trasformazione; Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui al richiamato art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro e' tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento medesimo, per un ammontare non superiore al 50% della componente pomodoro del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003; Considerato che, in caso di mancato esercizio della facolta' prevista dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003 Considerato che per il pomodoro consegnato per la trasformazione appare auspicabile realizzare un passaggio graduale dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996 ad un sostegno non piu' collegato alla produzione, in modo da salvaguardare l'equilibrio di mercato della filiera interessata, tenuto anche conto che trattandosi di una coltura annuale gli agricoltori potrebbero essere indotti a non proseguire la produzione a seguito della cessazione dell'aiuto erogato fino alla campagna 2007/2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996, determinando in tal modo difficolta' di approvvigionamento per le imprese industriali e ponendone a rischio la competitivita' sul mercato internazionale, in un settore in cui l'industria nazionale presenta un rilievo mondiale; Ritenuto pertanto di applicare, per il pomodoro consegnato per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 50% della componente del massimale nazionale; Considerato che l'art. 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di limitare la concessione dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter del regolamento medesimo ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta, confermando in tal modo il vincolo gia' previsto nel regime di aiuti di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996; Considerato che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e presenta uno specifico rilievo ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione; Ritenuto pertanto di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori; Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di ortofrutticoli un aiuto ai sensi del titolo III del regolamento medesimo; Considerato che per i produttori di pomodoro destinato alla trasformazione l'attribuzione di tale aiuto appare opportuna, anche al fine di assicurare continuita' al sostegno alle imprese, integrando e successivamente sostituendo l'aiuto erogato ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; Ritenuto pertanto di dover attribuire, in virtu' dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai produttori di pomodori destinati alla trasformazione un diritto all'aiuto nel quadro del regime di pagamento unico, calcolato sulla base degli aiuti percepiti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996 in un periodo comprendente le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, che appare rappresentativo della realta' produttiva esistente; Ritenuta, pertanto, la necessita' di assumere entro il 1° novembre 2007 le decisioni rimesse agli Stati membri per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie; Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007.
Decreta:
Regime transitorio Art. 1. Pagamenti transitori
1. Per la produzione degli anni 2008, 2009, 2010 e' corrisposto un aiuto per ettaro ai produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione, ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2. In applicazione delle disposizioni dell'art. 68-ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 91,98 milioni di euro, pari al 50% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del medesimo regolamento, corrispondente al pomodoro consegnato per la trasformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996. 3. L'importo di cui al comma 2 e' riservato all'aiuto previsto al comma 1 per i produttori di pomodori consegnati per la trasformazione, in base alle condizioni previste nel capitolo 10-octies del titolo IV del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003. 4. Prima della scadenza del primo anno di applicazione, tenuto conto dell'evoluzione del comparto e delle prospettive del mercato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, verifica l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo al fine di apportare, con proprio decreto e previa intesa con la stessa Conferenza, gli eventuali perfezionamenti. |
| Art. 2. Fissazione dell'importo dell'aiuto
Con decreto ministeriale e' fissato l'importo dell'aiuto per ettaro per le superfici ammissibili nel rispetto delle condizioni previste nel capitolo 10-octies del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'aiuto e' corrisposto ai produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento. Regime di pagamento unico |
| Art. 3. Ammissibilita' e periodo rappresentativo
Ai produttori di pomodoro destinato alla trasformazione e' attribuito, con effetto dal 1° gennaio 2008, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera a) e dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base di un periodo rappresentativo che comprende le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. |
| Art. 4. Circostanze eccezionali
Le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 31 gennaio 2008. |
| Art. 5. Calcolo dei titoli all'aiuto
1. L'importo di riferimento da attribuire agli agricoltori, e' calcolato sulla base della media della produzione di pomodoro destinato alla trasformazione ammessa a premio per ciascun produttore, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996, durante il periodo rappresentativo di cui all'art. 3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, il valore degli importi di riferimento, calcolati ai sensi del presente articolo, e' ridotto della percentuale indicata nell'art. 1; a decorrere dal 1° gennaio 2011 tale riduzione cessa di applicarsi. 2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro un massimale di 183,967 milioni di euro. 3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e' calcolato in base alla media delle superfici utilizzate per produrre pomodoro destinato alla trasformazione ai sensi del regolamento (CE) 2201/1996 durante il periodo stabilito all'art. 3. |
| Art. 6. Prima assegnazione dei titoli all'aiuto
1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 31 marzo 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori il modulo di domanda di cui all'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2. Gli agricoltori per i quali si e' proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto entro il 15 maggio 2008. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi e' effettuato entro i termini previsti dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004. |
| Art. 7. Modalita' attuative
Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale, relativamente al regime di pagamento unico, sono adottate dall'Agea con propri provvedimenti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 191 |
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