Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 ottobre 2007 |
Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2202/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi; Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, ed in particolare l'art. 52, punto 8, con il quale e' stato modificato l'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'allegato II, recante integrazione dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, concernente definizione ed elenco dei prodotti agricoli; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai un aiuto ai sensi del Titolo III del regolamento medesimo, prevedendo altresi' la possibilita' di rinviare fino al 31 dicembre 2010 ogni decisione in tal senso; Considerato che, ad eccezione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 e del regolamento (CE) n. 2202/1996, le produzioni ortofrutticole, le patate da consumo ed i vivai non sono attualmente oggetto di aiuti diretti, e che pertanto non sussiste l'esigenza di assicurare, nel quadro del nuovo regime, continuita' al sostegno destinato alle imprese; Considerato, pertanto, che appare preferibile rinviare fino al 31 dicembre 2010 ogni decisione in merito alla assegnazione di un aiuto ai sensi del Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, anche al fine di verificare le condizioni di mercato che si determineranno nei prossimi anni; Considerato che tale soluzione non e' tuttavia opportuna per le colture di agrumi, nonche' di pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla trasformazione, in relazione alle quali appare necessario dare continuita' al sostegno finora erogato ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2201/1996 e n. 2202/1996, disponendo, con separati provvedimenti, l'attribuzione di un aiuto ai sensi del Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003; Considerato che la sopraindicata modifica dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 rimuove il divieto di coltivare prodotti ortofrutticoli, patate da consumo e vivai, sulle superfici dichiarate ai fini del pagamento unico, ma consente agli Stati membri di rinviare fino al 31 dicembre 2010 l'efficacia di tale misura; Considerato che la rimozione del predetto divieto di coltivazione potrebbe provocare una crescita eccessiva del volume della produzione e dell'offerta delle patate da consumo, dei vivai e della frutta, ad eccezione degli agrumi, con gravi conseguenze per gli equilibri di mercato e per i redditi dei produttori; Considerato, pertanto, che appare preferibile, a tutela del reddito dei predetti produttori, mantenere in vigore il divieto sopraindicato per la frutta, ad eccezione degli agrumi, per le patate da consumo e per i vivai fino al 31 dicembre 2010, in modo da consentire ai produttori di prepararsi al cambiamento del quadro produttivo; Considerato che la normativa comunitaria impone agli Stati membri di assumere entro il 1° novembre 2007 le eventuali decisioni in deroga al disposto dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' prevista al 2° sottoparagrafo dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, rinviando al 31 dicembre 2010 la rimozione del divieto di coltivare, sulle superfici dichiarate ai fini del pagamento unico, la frutta, le patate da consumo ed i vivai; Ritenuta l'opportunita' di escludere, fino al 31 dicembre 2010, dal calcolo dell'importo di riferimento di cui al Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, i prodotti ortofrutticoli, le patate da consumo ed i vivai, con la eccezione degli agrumi nonche' delle pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla trasformazione; Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007.
Decreta:
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per: «ortofrutticoli»: i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/1996 e all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/1996; «patate da consumo»: le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali e' concesso l'aiuto di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003; «agrumi»: i prodotti di cui al codice NC 0805; «pomodoro, pere, pesche e prugne destinati alla trasformazione»: i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996; «vivai» le coltivazioni di cui all'allegato I, lettera G/5 del regolamento (CE) n. 1444/2002. |
| Art. 2. Uso agricolo del suolo
In applicazione del disposto dell'art. 51, 2° sottoparagrafo del regolamento (CE) n. 1782/2003, per gli anni dal 2008 al 2010, le superfici dichiarate al regime di pagamento unico ai sensi dell'art. 44, paragrafo 3, del regolamento medesimo non possono essere utilizzate per la produzione di patate da consumo, di vivai e di frutta in coltura permanente, ad eccezione degli agrumi. |
| Art. 3. Pagamento unico
Nel periodo di cui all'art. 2, sono esclusi dal calcolo dell'importo di riferimento di cui al Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 le patate da consumo, i vivai ed i prodotti ortofrutticoli, con la eccezione degli agrumi, nonche' delle pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla trasformazione. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 198 |
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