Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 229
Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 58 del 1998» le parole: «superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonche' di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;».
2. All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: «sul territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note al decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte
pubbliche di acquisto, in attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e all'art. 1
della legge 20 giugno 2007, n. 77.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale L 142 del 30 aprile 2004.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge
18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. (Abrogato).
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni».
«Allegato B
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
\beta -agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.».
- La legge n. 77 del 20 giugno 2007 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2007.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) "testo unico bancario" (testo unico bancario): il
decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del
risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) "societa' promotrice": la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b)e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente.
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore a euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti i valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente
alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap"", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future»), "swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio» si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione). 5-septies. Per
"consulenza in materia di investimenti" si intende la
prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente,
dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del
servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un
determinato strumento finanziario. La raccomandazione e'
personalizzata quando e' presentata come adatta per il
cliente o e' basata sulla considerazione delle
caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e'
personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali
di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la CONSOB e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi
di collaborazione, che possono prevedere la delega
reciproca di compiti di vigilanza.
2-ter. La CONSOB e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La CONSOB
interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza
di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
CONSOB.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
di vigilanza di altri Stati comunitari forme di
collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».



 
Art. 2. Modifiche alla parte IV, titolo II, capo II, sezione I del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Dopo l'articolo 101 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 101-bis (Definizioni e ambito applicativo). - 1. Ai fini del presente capo si intendono per "societa' italiane quotate" le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.
2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.
3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della societa' emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;
c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa';
d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.
4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;
b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;
c) le societa' sottoposte a comune controllo;
d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali;
e) i soggetti che cooperano fra loro al fine di ottenere il controllo della societa' emittente.
Art. 101-ter (Autorita' di vigilanza e diritto applicabile). - 1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformita' alle disposizioni del presente capo.
2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorita' degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di societa' regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della societa' emittente, si osservano le disposizioni seguenti.
3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:
a) aventi a oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o piu' mercati regolamentati italiani;
b) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;
c) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la societa' ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la societa' emittente scelga la Consob quale autorita' di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorita' di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della societa' emittente relativa alla scelta dell'autorita' competente per la vigilanza sull'offerta.
4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorita' di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della societa' emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della societa' emittente puo' compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorita' competente sono quelle dello Stato membro in cui la societa' emittente ha la propria sede legale.
5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da societa' la cui sede legale e' situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o piu' mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorita' competente in relazione ad esse e' la Consob.».
2. L'articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi). - 1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di pubblicazione della comunicazione.
2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta e' dichiarato irricevibile e l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob puo' indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalita' di pubblicazione del documento d'offerta nonche' particolari garanzie da prestare. Il termine e' di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorita', la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.
5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.
6. In pendenza dell'offerta la Consob puo':
a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;
b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;
c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.
8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarita' nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.».
3. All'articolo 103 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le societa' organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, e' approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comunicato contiene altresi' una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra' sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato e' trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato e' allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:
a) il contenuto del documento d'offerta, nonche' le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;
d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorita' di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;
f) le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.»;
e) il comma 5 e' abrogato.
4. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Difese»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.»;
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e' richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.»;
d) al comma 2 le parole: «di grazia e» sono sostituite dalla seguente «della».
5. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono inseriti i seguenti:
«Art. 104-bis (Regola di neutralizzazione) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano quando e' promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli emessi da societa' italiane quotate, ad esclusione delle societa' cooperative.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto ne' hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.
5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.
Art. 104-ter (Clausola di reciprocita). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una societa' o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera.
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa' emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di presentazione di tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo articolo.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 103 e 104 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 103. (Svolgimento dell'offerta). - 1. L'offerta
e' irrevocabile. Ogni clausola contraria e' nulla.
L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i
titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli
emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di
concerto con essi, nonche' agli intermediari incaricati di
raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114,
commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista
dall'art. 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura
dell'offerta.
3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente
diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per
l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla
medesima. Per le societa' organizzate secondo il modello
dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, e'
approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di
sorveglianza.
3-bis. Il comunicato contiene altresi' una valutazione
degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra'
sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la
localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla
sua diffusione, il comunicato e' trasmesso ai
rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro
mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo
utile, al comunicato e' allegato il parere dei
rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni
sull'occupazione.
4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente sezione e, in particolare,
disciplina:
a) il contenuto del documento d'offerta nonche' le
modalita' per la pubblicazione del documento e per lo
svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni
sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli
acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto,
effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di
concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'art.
102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi
successivi alla chiusura di questa;
d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e
quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci,
effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
e) il riconoscimento dei documenti d'offerta
approvati da autorita' di vigilanza di altri Stati
comunitari o da autorita' di vigilanza di Stati
extracomunitari con le quali vi siano accordi di
cooperazione;
f) le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti da
essa adottati ai sensi della presente sezione.
5. (Abrogato).».
«Art. 104 (Difese). - 1. Salvo autorizzazione
dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le
delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui
titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere
atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si
applica dalla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, e
fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando
l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre
offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in
ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentano almeno il trenta per cento del capitale.
Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei
componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e
dei direttori generali per gli atti e le operazioni
compiuti.
1-bis. Le societa' italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
europea possono emettere azioni con diritto di voto
subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il
verificarsi della condizione, sia necessaria
un'autorizzazione assembleare ai sensi del
comma precedente.
1-ter. L'autorizzazione assembleare prevista dal
comma 1 e' richiesta anche per l'attuazione di ogni
decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel
comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in
parte, che non rientri nel corso normale delle attivita'
della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle
assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono
disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, con regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la CONSOB.».



 
Art. 3. Modifiche alla parte IV, titolo II, capo II, sezione II del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 105 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni» e le parole: «con azioni ordinarie quotate» sono sostituite dalle seguenti: «con titoli ammessi alla negoziazione»;
b) al comma 2 le parole: «del capitale rappresentato da azioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli emessi da una societa' di cui al comma 1» e le parole: «o responsabilita» sono soppresse;
c) al comma 3 le parole: «nel capitale rilevante categorie di azioni» sono sostituite dalle seguenti: «nella partecipazione categorie di titoli» ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La Consob determina, altresi', con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.».
2. L'articolo 106 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). - 1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e' promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:
a) la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in societa' il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu' elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 e' il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero e' il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu' elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu' venditori;
3) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni di carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puo' con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.».
3. Al comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli di ciascuna categoria»;
b) alla lettera a) le parole: «nell'articolo 109, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 101-bis, comma 4»;
c) alla lettera b) la parola: «soci» e' sostituita dalle seguenti: «possessori di titoli»; le parole: «delle azioni previste dall'articolo 106, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli stessi»; le parole: «le partecipazioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «i titoli detenuti» e le parole: «nell'articolo 109, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «101-bis, comma 4».
4. L'articolo 108 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo' sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento.
6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:
a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;
b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.».
5. L'articolo 109 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' sostituito dal seguente:
«Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.
2. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.».
6. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inadempimento degli obblighi»;
b) al comma 1 le parole: «le azioni» sono sostituite dalle seguenti «i titoli» e la parola: «alienate» e' sostituita dalla seguente «alienati»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, puo' imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.
1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.».
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, il diritto di acquisto puo' essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 105, 107, 110 e
111 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 105 (Disposizioni generali). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni
della presente sezione si applicano alle societa' italiane
con titoli ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione
si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il
tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli
emessi da una societa' di cui al comma 1 che attribuiscono
diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza.
3. La CONSOB puo' con regolamento includere nella
partecipazione categorie di titoli che attribuiscono
diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto
conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione
della societa' che puo' avere il loro esercizio anche
congiunto. La CONSOB determina, altresi', con regolamento i
criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2
nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma,
risultino privati, per effetto di disposizioni legislative
o regolamentari, del diritto di voto.».
«Art. 107 (Offerta pubblica di acquisto
preventiva). - 1. Oltre che nei casi indicati nell'art.
106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto
dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la
partecipazione viene a essere detenuta a seguito di
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a
oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna
categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei
rapporti indicati nell'art. 101-bis, comma 4, non abbiano
acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per
cento, anche mediante contratti a termine con scadenza
successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione
alla CONSOB prevista dall'art. 102, comma 1, ne' durante
l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata
all'approvazione di tanti possessori di titoli che
possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal
computo i titoli detenuti, in conformita' dei criteri
stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera b),
dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa,
se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento,
e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati
nell'art. 101-bis, comma 4;
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica
della sussistenza delle condizioni indicate nelle
lettere a) e b).
2. Le modalita' di approvazione sono stabilite dalla
CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio
giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b),
anche i soci che non vi aderiscono.
3. L'offerente e' tenuto a promuovere l'offerta
pubblica prevista dall'art. 106 se, nei dodici mesi
successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da
uno dei rapporti indicati nell'art. 109, comma 1, abbiano
effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore
all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con
scadenza successiva;
b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni
di fusione o di scissione.».
«Art. 110 (Inadempimento degli obblighi). - 1. In caso
di violazione degli obblighi previsti dalla presente
sezione, il diritto di voto inerente all'intera
partecipazione detenuta non puo' essere esercitato e i
titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106
e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in
cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'art.
14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche
dalla CONSOB entro il temine indicato nell'art. 14,
comma 6.
1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 192,
comma 1, la CONSOB, in alternativa all'alienazione di cui
al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra
l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti
che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche
intervenute nella compagine azionaria, puo' imporre la
promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa
stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei
titoli.
1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la
promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno
venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al
comma 1.».
«Art. 111 (Diritto di acquisto). - 1. L'offerente che
venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria
una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento
del capitale rappresentato da titoli ha diritto di
acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza
del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha
dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di
avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse piu'
categorie di titoli, il diritto di acquisto puo' essere
esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali
sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere
sono determinati ai sensi dell'art. 108, commi 3, 4 e 5.
3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della
comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto
presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle
conseguenti annotazioni nel libro dei soci.».



 
Art. 4. Modifiche alla parte IV, titolo III, capo II, sezione I del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo la lettera d) e' in fine aggiunta la seguente: «d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.».
2. Dopo l'articolo 123 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 123-bis (Informazione sugli assetti proprietari). - 1. La relazione sulla gestione delle societa' con azioni quotate contiene in una specifica sezione informazioni dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonche' la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessita' di ottenere il gradimento da parte della societa' o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non e' esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della societa', i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi dell'articolo 122;
h) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza nonche' alla modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva;
i) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonche' di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;
l) gli accordi significativi dei quali la societa' o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale deroga non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
m) gli accordi tra la societa' e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennita' in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono figurare in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione; in alternativa la relazione sulla gestione puo' indicare la sezione del sito web dell'emittente ove tali informazioni sono pubblicate.».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 122 (Patti parasociali). - 1. I patti, in
qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio
del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e
nelle societa' che le controllano sono:
a) comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla
stipulazione;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana
entro dieci giorni dalla stipulazione;
c) depositati presso il registro delle imprese del
luogo ove la societa' ha la sede legale entro quindici
giorni dalla stipulazione.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e
i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della
pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal
comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per
le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal
comma 1 non puo' essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il temine
indicato nell'art. 14, comma 6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in
qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva
consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle
societa' con azioni quotate e nelle societa' che le
controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli
strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche
congiunto di un'influenza dominante su tali societa';
d-bis) volti a favorire o a contrastare il
conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non
aderire ad un'offerta.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si
applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice
civile.».



 
Art. 5. Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.».
2. All'articolo 192 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dell'articolo 102, comma 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6» e le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 102, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 102, comma 4» e le parole: «a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4»; dopo la lettera b) e' aggiunta in fine la seguente: «b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 173 e 192 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati,
dal presente decreto:
«Art. 173 (Omessa alienazione di partecipazioni). - 1.
Gli amministratori di societa' con azioni quotate, o di
societa' che partecipano al capitale di societa' con azioni
quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle
partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono
puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da
euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.».
«Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio).
- 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione
delle disposizioni dell'art. 102, commi 1, 3 e 6, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al
corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero
che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se
l'offerta fosse stata promossa.
2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB
ai sensi dell'art. 102, comma 4, ovvero viola le
disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'art. 102,
comma 1, e dell'art. 103, comma 4;
b) esercita il diritto di voto in violazione delle
disposizioni dell'art. 110;
b-2-bis) viola l'obbligo di cui all'art. 110,
comma 1-bis.
3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di
gestione e di sorveglianza di societa' con azioni quotate
in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni
in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art.
104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro venticinquemila a euro
cinquecentoquindicimila.».



 
Art. 6. Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni

1. All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, le parole: «promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332. (Norme per l'accelerazione delle
procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa' per azioni), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474 (Gazzetta Ufficiale
30 luglio 1994, n. 177), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1. Le societa'
operanti nei settori di cui all'art. 2, nonche' le banche e
le imprese assicurative, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato o da enti pubblici anche
territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
un limite massimo di possesso azionario non superiore, per
le societa' di cui all'art. 2, al cinque per cento,
riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare,
comprendente il socio stesso, il coniuge non separato
legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza:
per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma
societaria, che esercita il controllo, le societa'
controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante, nonche' le societa' collegate; il limite
riguarda altresi' i soggetti che, direttamente o
indirettamente, anche tramite controllate, societa'
fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi
ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al
trasferimento di azioni o quote di societa' terze o
comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4,
della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito
dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in
relazione a societa' terze, qualora tali accordi o patti
riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle
azioni con diritto di voto se si tratta di societa'
quotate, o il venti per cento se si tratta di societa' non
quotate.
2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie
diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o
da soggetti da questi controllati, il superamento del
limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il
diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, attinenti alle
partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla
partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre
1993 le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del
comma 1 del presente articolo, nonche' quelle introdotte al
fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non
possono essere modificate per un periodo di tre anni
dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La
clausola che prevede un limite di possesso decade comunque
allorche' il limite sia superato per effetto di un'offerta
pubblica di acquisto a condizione che l'offerente venga a
detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno
pari al settantacinque per cento del capitale con diritto
di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la
revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza.».



 
Art. 7. Modifica all'articolo 1, comma 384 della legge 23 dicembre 2005, n.
266

1. All'articolo 1, comma 384, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le» sono sostituite dalle seguenti «A seguito delle» e le parole: «dei medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 381 a 383».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 384, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario,
come modificato dal presente decreto:
«384. Lo statuto delle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere, con le
maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni
statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica
delle clausole introdotte ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il
triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia
subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea
speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti
finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica
il secondo periodo del citato comma 3. A seguito delle
modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto
disposto ai sensi dei commi da 381 a 383 cessa di avere
effetto l'art. 3 dei decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474.».



 
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali

1. Se i titoli di una societa' la cui sede legale e' situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia sono gia' ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano e su quelli di altri Stati comunitari alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vi sono stati ammessi contemporaneamente, la Consob e le autorita' di vigilanza di tali Stati convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane da tale data. In mancanza di una decisione delle autorita' di vigilanza entro detto termine, la societa' emittente determina quale sia l'autorita' competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza del termine. Si applica l'articolo 101-ter, comma 2, lettera b), ultima parte, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle offerte pubbliche comunicate alla Consob o per le quali l'obbligo di promozione sia sorto dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste.
7. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e sino all'entrata in vigore delle relative norme di attuazione il possessore dei titoli puo' esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone