Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 novembre 2007, n. 228 |
Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sulle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'articolo 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui; Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Visto il regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto sia delle intenzioni del legislatore, richiamate nella risoluzione della Commissione VI Finanze del 15 maggio 2007, di voler agevolare quegli enti senza fini di lucro che hanno effettivamente sempre svolto un'attivita' preposta alla salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunita' cittadina, sia dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186; Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 129 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che ha espresso il proprio parere con nota n. U/1348-III/1.3 del 19 giugno 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-16342/UCL del 10 ottobre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Requisiti e modalita' per la presentazione della domanda
1. Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalita' istituzionali prevedono la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, a decorrere dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, presentano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate, domanda con la quale chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. La domanda, a pena di inammissibilita', reca in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale sotto la propria responsabilita' il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara: a) l'assenza del fine di lucro; b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunita' locali, espressamente previste tra le finalita' istituzionali dell'associazione; c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi; d) il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda; e) da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attivita' di cui alla lettera b); f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1, commi 185 e 186 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: «185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti di imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalita'. 186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.». - Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, e' il seguente: «190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 (Regolamento recante norme per l'agenzia per le operazioni non lucrative di utilita' sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190. - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Criteri di definizione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. Nell'individuazione dei beneficiari, da effettuare con successivo decreto, si tiene conto dei soggetti che da piu' tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo a manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e, a parita' di tale condizione, alle manifestazioni di piu' antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realta' territoriale e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute idonee. 2. Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva il modello di domanda di cui all'articolo 1. |
| Art. 3. Controllo requisiti formali e individuazione dei soggetti
1. L'Agenzia delle entrate esaminate le istanze di cui all'articolo 1, verificata la sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti, specificando il relativo reddito, secondo i criteri indicati nell'articolo 2, comma 1. L'elenco e' trasmesso entro il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2004, n. 296, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Esonero delle scritture contabili e sanzioni
1. I soggetti beneficiari sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 2. L'Agenzia delle entrate effettua idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'. 3. Qualora dal controllo di cui al comma 2 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 14 (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.». «Art. 15 (Inventario e bilancio). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.». «Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'art. 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.». «Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi. 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della, dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. 3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2. 4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati. 6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. 7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. 8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. 9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.». «Art. 20 (Scritture contabili degli enti non commerciali). - Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Gli enti soggetti alla determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1, dell'art. 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». Il testo del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Capo VI Sanzioni
Art. 73 (Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi. Art. 74 (Violazione dei doveri d'ufficio). - 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. 2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta di certificati o di atti di notorieta' nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. Art. 75 (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».
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| Art. 5. Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione l'istanza di cui all'articolo 1 e' presentata entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto all'articolo 2, comma 2; nei successivi quaranta giorni l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1. Relativamente ai periodi d'imposta 2007 e 2008 e' prevista la presentazione di un'unica istanza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 novembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91 |
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