Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 novembre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mora Blanco Noris Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Mora Blanco Noris Elena, nata a Barinas (Venezuela) il 12 febbraio 1979, cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico del «titolo di abogado», conseguito presso la «universidad de los andes» come attestato in data 8 aprile 2005; Considerato che l'istante e' iscritta al «colegio de abogados estrado sucre cumana» dal 15 giugno 2006; Viste le conformi determinazioni delle conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007; Considerato il conforme parere scritto del consiglio nazionale forense in atti allegato; Visti gli articoli 6 decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari. Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Vicenza, in data 21 febbraio 2006 con scadenza il 20 febbraio 2007; Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti al possesso del titolo di soggiorno; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Mora Blanco Noris Elena, nata a Barinas (Venezuela) il 12 febbraio 1979, cittadina venezuelana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 21 novembre 2007
Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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