Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 ottobre 2007 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto per piante ornamentali (PPO), esente da classificazione di pericolo, denominato «Ferramol Esca Lumachicida», registrato al n. 12235. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e dela nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Vista la circolare del Ministero della sanita' n. 7 del 15 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1999) sui criteri e modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata il 14 maggio 2004 dall'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede in Postfaich 1209 - An der Muhle 3 D-31857 Emmerthal (Germania), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto per piante ornamentali (PPO) denominato Ferramol Esca Lumachicida contenente la sostanza attiva fosfato ferrico; Visto il decreto ministeriale in data 9 agosto 2002 che recepisce la direttiva 2001/87/CE della Commissione del 12 ottobre 2001, concernente l'iscrizione di alcune sostanze attive tra cui fosfato ferrico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il parere favorevole espresso in data 25 giugno 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 ottobre 2011, data di scadenza della iscrizione del fosfato ferrico in Allegato I; Vista la nota dell'Ufficio dell'8 agosto 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota del 14 settembre 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2011 l'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede in Postfach 1209 An der Muhle 3 D-31857 Emmerthal (Germania), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto per piante ornamentali (PPO), esente da classificazione di pericolo, denominato FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 0,800 - 1. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede in D-21337 Luneburg (Germania). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12235. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2007
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
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