Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 ottobre 2007 |
Autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato «Cruiser 600 FS», registrato al n. 12846. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 18 luglio 2007 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Cruiser 600 FS contenente la sostanza attiva thiamethoxam; Visto il decreto del 29 maggio 2007 relativo all'inclusione della sostanza attiva thiamethoxam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007; Visto il parere favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva thiamethoxam in Allegato 1; Vista la nota dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 9 ottobre 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CRUISER 600 FS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Per la sostanza attiva thiamethoxam sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
===================================================================== Prodotti destinati | all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) ===================================================================== |0,05 (definizione del residuo: |{Somma di thiamethoxam e concia industriale delle sementi |nitroguanidina, espressa come di barbabietola da zucchero |thiamethoxam)
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 20 - 200 - 1000. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Syngenta Agro S.A., in Gaillon (Francia). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12846. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2007
Il direttore generale: Borrello |
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